Imprese agricole – Contributi per fronteggiare le calamità naturali

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Il decreto 11 agosto 2023 del “Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste” ha previsto un sistema di aiuti per le imprese del settore agricolo per fronteggiare i danni alle:

  • produzioni agricole e zootecniche;
  • strutture aziendali agricole;
  • impianti produttivi e infrastrutture agricole,

nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali.

Il provvedimento

Con il decreto il Ministero ha disciplinato i criteri e le modalità per la concessione di aiuti a sostegno delle imprese agricole colpite dalle seguenti calamità naturali, verificatesi fino a 3 anni prima della sua entrata in vigore:

  • valanghe;
  • frane;
  • inondazioni/alluvioni;
  • trombe d'aria;
  • uragani;
  • incendi boschivi di origine naturale;
  • sisma ed eruzioni vulcaniche.

La relazione annuale di cui al Capo III del regolamento (CE) n. 794/2004 contiene informazioni sulla natura, la portata, il luogo e il momento in cui si sono verificate le calamità naturali.

Gli aiuti sono subordinati alle seguenti condizioni:

  • il riconoscimento formale del carattere di calamità naturale dell'evento da parte delle autorità competenti, nonché;
  • la sussistenza di un nesso causale diretto tra la calamità naturale e il danno subito dall'impresa.

Quali interventi possono essere finanziati

Possiamo distinguere gli interventi finanziabili per i danni causati alla produzione agricola e ai mezzi di produzione agricola in 2 tipi:

  1. aiuti finalizzati a non delocalizzare l’attività;
  2. aiuti finalizzati alla delocalizzazione definitiva dell’attività.

Aiuti finalizzati a non delocalizzare l’attività

Per microimprese e piccole e medie imprese (PMI) attive nel settore della produzione agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli colpite da eventi calamitosi, possono essere finanziati i seguenti interventi per i danni causati alla produzione agricola e ai mezzi di produzione agricola:

  1. riparazione di immobili ad uso produttivo danneggiati, la loro demolizione e ricostruzione se distrutti, al fine di ristabilirne la piena funzionalità per l’attività delle imprese in essi stabilite;
  2. riparazione di beni mobili strumentali danneggiati o l'acquisto di beni mobili strumentali distrutti;
  3. ristoro dei danni subiti da scorte e prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio;
  4. compensazione per la perdita di reddito dovuta alla distruzione totale o parziale della produzione agricola e dei mezzi di produzione agricola;
  5. acquisto o noleggio per la fornitura e l'installazione di impianti temporanei delocalizzati.

I costi ammissibili sono quelli dei danni subiti come conseguenza diretta della calamità naturale, valutati:

  • da un’autorità pubblica;
  • da un esperto indipendente riconosciuto dall’autorità che concede gli aiuti;
  • da un'impresa di assicurazione.

Detti aiuti e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non devono superare il 100% dei costi ammissibili.

Gli aiuti sono versati entro 4 anni a decorrere dalla data in cui si è verificato l'evento.

Aiuti finalizzati a delocalizzare l’attività

Per microimprese e le PMI attive nel settore della produzione agricola primaria colpite da eventi calamitosi possono essere finanziati la costruzione, l'acquisto o il miglioramento di beni immobili finalizzati alla delocalizzazione definitiva dell’attività produttiva, compresi gli investimenti eventualmente necessari a rendere definitive le strutture temporanee realizzate nella fase emergenziale.

Per tali interventi sono ammissibili i costi sostenuti per il ripristino del potenziale produttivo fino al livello preesistente al verificarsi dell'evento e l’intensità massima dell'aiuto è fino al 100%.

Sono escluse le imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 1, comma 6 del regolamento (UE) 2022/2472 e quelle che potrebbero dover rimborsare aiuti dichiarati incompatibili con il mercato interno, finché non sia stato effettuato tale rimborso.

Cumulabilità dei contributi

Gli aiuti possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, con gli aiuti de minimis, e con i pagamenti ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115:

  • in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non comporta il superamento dell’intensità di aiuto sopra indicata;
  • riguardanti diversi costi ammissibili individuabili.

Gli aiuti per investimenti finalizzati alla delocalizzazione non sono cumulabili con gli aiuti (finalizzati a non delocalizzare) intesi a indennizzare danni materiali di cui ai numeri 1), 2), 3) e 5).

Normativa

  • Decreto 11 agosto 2023 del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
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