INTERVENTI EDILIZI – IL TITOLO EDILIZIO NECESSARIO

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In attuazione della delega di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e anche sulla base dei principi del diritto UE relativi all'accesso alle attività di servizi e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222, ha individuato le attività oggetto di procedimento, anche telematico, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività (Scia) o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso.

Le opere edilizie

Con riferimento alla materia edilizia, al fine di garantire omogeneità di regime giuridico in tutto il territorio nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, è stato adottato un glossario unico, che contiene l'elenco delle principali opere edilizie, con l'individuazione della categoria di intervento a cui le stesse appartengono e del conseguente regime giuridico a cui sono sottoposte.

Le amministrazioni procedenti forniscono gratuitamente la necessaria attività di consulenza funzionale all'istruttoria agli interessati in relazione alle attività, fatto salvo il pagamento dei soli diritti di segreteria previsti dalla legge.

I vincoli alla effettuazione delle opere

Il Comune, d'intesa con la Regione, sentito il competente soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, può adottare deliberazioni volte a delimitare, sentite le associazioni di categoria, zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione l'esercizio di una o più attività individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

L’elenco delle opere e il regime amministrativo

La Tabella A allegata al citato decreto legislativo n. 222/2016 individua, per ciascuna delle attività elencate, il regime amministrativo. In particolare, nella Sezione II – Edilizia riporta, in corrispondenza del lavoro da eseguire, la procedura richiesta e il titolo edilizio necessario.

Comunicazione - produce effetto con la presentazione allo Sportello unico di cui all'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990 o all'amministrazione competente. Qualora per l'avvio, lo svolgimento o la cessazione dell'attività siano richieste altre comunicazioni o attestazioni, l'interessato può presentare un'unica comunicazione allo Sportello unico.

SCIA - l'attività può essere avviata immediatamente. Entro 60 giorni (30 nel caso dell'edilizia) l'amministrazione effettua i controlli sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività. Qualora venga accertata la carenza di tali requisiti, l'amministrazione può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformare le attività alla normativa vigente.

SCIA unica - qualora per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA allo Sportello unico del Comune, che la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate per i controlli di loro competenza. Entro 60 giorni (30 nel caso dell'edilizia), qualora venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, l'amministrazione può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.

SCIA condizionata ad atti di assenso - qualora l'attività oggetto di SCIA sia condizionata all'acquisizione di autorizzazioni, atti di assenso comunque denominati, l'interessato presenta la relativa istanza allo Sportello unico, contestualmente alla SCIA. Entro 5 giorni e convocata la Conferenza di servizi. L'avvio delle attività è subordinato al rilascio delle autorizzazioni, che viene comunicato dallo Sportello unico all'interessato.

Autorizzazione - è necessario un provvedimento espresso, salvo i casi in cui è previsto il silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 della legge n. 241 del 1990. Qualora per lo svolgimento dell'attività sia necessaria l'acquisizione di ulteriori atti di assenso, si applicano le disposizioni in materia di Conferenza di servizi di cui agli artt. 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990. Entro 5 giorni è convocata la Conferenza di servizi per acquisire le autorizzazioni, il cui rilascio viene comunicato dallo Sportello unico all'interessato.

Autorizzazione più SCIA, SCIA unica o Comunicazione -alla domanda per l'Autorizzazione l'interessato può allegare una semplice SCIA, una SCIA unica o una Comunicazione per le attività che le prevedono (ad esempio, è il caso di una SCIA per la prevenzione incendi allegata all'istanza per l'avvio di un'attività produttiva soggetta ad Autorizzazione oppure di una notifica sanitaria allegata all'istanza per una media struttura di vendita).

Le istanze, le segnalazioni e le comunicazioni indicate nella tabella vanno presentate utilizzando la modulistica pubblicata sul sito del Comune.

Gli interventi che si possono eseguire senza Cila sono essenzialmente opere di manutenzione ordinaria (tra cui gli interventi di messa a norma degli edifici e degli impianti tecnologici e alcuni degli interventi indicati nell’articolo 16-bis del Tuir).

Di seguito, un estratto della Tabella A, Sezione II, con le attività più comuni.

ATTIVITA' REGIME AMMINISTRATIVO
Manutenzione ordinaria Attività edilizia libera
Interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti
Pompe di calore Attività edilizia libera
Interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW
Manutenzione straordinaria (leggera) CILA
Opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni di uso.
Restauro e risanamento conservativo (leggero) CILA
Interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.
Restauro e risanamento conservativo (pesante) SCIA
Interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili, qualora riguardino parti strutturali dell'edificio. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio, qualora riguardi parti strutturali dell'edificio
Ristrutturazione edilizia cosiddetta "semplice" o "leggera" SCIA

 

Interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.
Manutenzione straordinaria (pesante) SCIA
Intervento di manutenzione straordinaria di cui al numero 2 che preveda opere interne che riguardino le parti strutturali dell'edificio.

Normativa

  • Legge 7 agosto 2015, n. 124
  • Lgs. 25 novembre 2016, n. 222
  • Legge 7 agosto 1990, n. 241
  • D.M. 2 marzo 2018.
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