La mancata iscrizione al VIES è peccato solo veniale

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La mancata iscrizione dell’operatore economico nell’elenco VIES (VAT information exchange system) non determina l’impossibilità di compiere operazioni comunitarie di cessione/acquisto di beni e prestazioni/ricezioni di servizi – nel senso che non gli è impedito emettere/ricevere una fattura esente/reverse - posto che l’iscrizione nel VIES è un adempimento meramente formale che ha lo scopo, secondo il Regolamento UE 904/2010 del Consiglio del 7 ottobre 2010, di “combattere la frode in materia di imposta sul valore aggiunto”.

Mancata iscrizione al VIES – Il principio consolidato della corte UE si fa strada anche in Italia

Costituisce, infatti, orientamento ormai consolidato della giurisprudenza della Corte UE (sentenza 27 settembre 2012 causa C‑587/10 - Vogtländische Straßen; sentenza 6 settembre 2012 causa C‑273/11 Mecsek-Gabona Kf; sentenza 9 febbraio 2017, causa C‑21/16, Euro Tyre BV) quello secondo cui, se l’acquirente non è iscritto nel VIES, al cedente non è preclusa l’effettuazione della cessione in reverse charge (e dunque non deve assoggettare l’operazione ad imposta in Italia) in quanto “Subordinare essenzialmente il diritto all’esenzione dall’IVA di una cessione intracomunitaria al rispetto di obblighi di forma senza prendere in considerazione i requisiti sostanziali e, in particolare, senza porsi la questione se questi ultimi siano soddisfatti, eccederebbe quanto è necessario per assicurare l’esatta riscossione dell’imposta (sentenza 27 settembre 2007, Collée, C‑146/05, punto 29).”.

Anche se la Corte di giustizia fa riferimento alla mancata iscrizione al VIES dell’acquirente nell’ambito di cessione di beni da parte di altro soggetto comunitario – in quanto si è pronunciata al momento solo su tale fattispecie – le medesime conclusioni non possono che ritenersi applicabili anche all’ipotesi di erogazione di servizi e alla mancata iscrizione nel VIES del soggetto prestatore, ovvero del cedente nel caso di cessione di beni, poiché il Regolamento UE 904/2010 comprende entrambe le ipotesi senza differenze.

Il principio espresso dalla giurisprudenza UE è stato ora affermato anche in ambito nazionale dalla CTR Piemonte (sentenza n. 1077, sez. 6, del 12 luglio 2017) che, sulla scia dell’orientamento della Corte di Giustizia Europea (da ultimo con la sentenza 9 febbraio 2017 causa C‑21/16, Euro Tyre BV), ha confermato che la mancata iscrizione al VIES non osta, salvo il caso di frode, all'applicazione del regime di non imponibilità IVA delle cessioni intracomunitarie qualora ricorrono le condizioni sostanziali, posto che tale adempimento costituisce solo un requisito formale.

Anche la CTR Piemonte, allineandosi all’orientamento della giurisprudenza comunitaria, ha dunque, confermato che la detassazione di una operazione intracomunitaria può essere messa in discussione solo qualora il cedente abbia partecipato ad una frode fiscale.

Mancata iscrizione al VIES come mero adempimento formale – cosa cambia

L’approccio sanzionatorio che, in caso di mancata iscrizione al Vies, ha finora adottato l’amministrazione finanziaria italiana, disconoscendo la possibilità di emettere/ricevere una fattura esente/reverse con obbligo di assoggettare la fattura emessa ad Iva nazionale, è stato sconfessato prima dalla giurisprudenza della UE e ora anche da quella di merito italiana.

Pertanto, le conseguenze sanzionatorie attribuite dall’amministrazione finanziaria per il cedente/prestatore non iscritto al Vies per la mancata esposizione e versamento dell’Iva, con recupero dell’imposta, maggiorata di sanzioni, d’ora in poi, conformemente alla giurisprudenza sopra richiamata, dovranno essere circoscritte alle sole ipotesi di comprovati comportamenti evasivi/elusivi ed applicarsi esclusivamente in presenza di comprovati elementi di frode. Ciò implica l’onere per l’amministrazione finanziaria di accertare l’esistenza di elementi indicativi della frode e, in tale contesto, al fine di escluderla, sarà fondamentale il comportamento tenuto dal contribuente quale, ad esempio l’atteggiamento di collaborazione e la buona fede dimostrata in sede di verifica, compreso quello di aver adempiuto a tutti gli oneri sostanziali e formali legati all’operazione, non ultimo la trasmissione del Modello INTRA.

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