Liberalità indirette – la Cassazione chiarisce il trattamento fiscale

Download PDF

La Cassazione è tornata recentemente a pronunciarsi sul trattamento fiscale delle c.d. liberalità indirette, con una pronuncia che ha avuto un eco che va ben al di là della platea dei soggetti interessati - per motivi professionali o di studio - alla fiscalità indiretta. Vediamo dunque quali i principi espressi dalla Suprema Corte e quali i rischi, sul piano della responsabilità tributaria, per i beneficiari di tali liberalità.

Le liberalità indirette nel TUS

Come noto, l’articolo 56-bis, comma 1, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, recante testo unico in materia di imposta sulle successioni e donazioni (c.d. TUS), stabilisce che l’accertamento delle liberalità, diverse dalle donazioni e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all’estero a favore di residenti, può essere effettuato al ricorrere di due condizioni:

  1. quando l'esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi;
  2. quando le liberalità abbiano determinato, da sole o unitamente a quelle già effettuate nei confronti del medesimo beneficiario, un incremento patrimoniale superiore all'importo di 350 milioni di lire (euro 180.759,91).

Il comma 2 prevede poi che a tale forma di liberalità si applichi l'aliquota del 7%, da calcolare sulla parte dell'incremento patrimoniale che supera la franchigia appena richiamata. Infine, il comma 3 chiarisce che tali liberalità, qualora siano state registrate volontariamente, come consentito dall’articolo 8 del DPR 26 aprile 1986, n. 131, sono soggette alle ordinarie aliquote ordinarie.

Cassazione - donazione di denaro e titoli

Il caso esaminato dalla Cassazione ha tratto origine dall’impugnazione di un avviso di liquidazione emanato dall’Agenzia delle Entrate, in forza del quale era stato assoggettato a tassazione il trasferimento di attività finanziarie (denaro e titoli) da parte dello zio a favore della propria nipote, emerso nell’ambito della procedura di volontaria collaborazione (c.d. voluntary disclosure).

In particolare, nella descritta vicenda l’Agenzia aveva ritenuto sussistenti i due requisiti che abbiamo appena illustrato, vale a dire:

  1. l’emersione della liberalità nell’ambito di un procedimento di accertamento dei tributi, quale inequivocabilmente è la procedura di volontaria collaborazione;
  2. il superamento della soglia di imponibilità, poiché l’attribuzione patrimoniale a favore del fortunato contribuente ammontava ad euro 816.116,14.

Gli importanti principi di diritto della pronuncia

Al riguardo, la Cassazione, nella sentenza n. 7442 del 20 marzo 2024, respingendo il ricorso presentato dal contribuente ha espresso due importanti principi di diritto.

In primis, la Corte ha precisato che le liberalità diverse dalle donazioni, vale a dire tutti gli atti di disposizione mediante i quali si realizza un arricchimento del donatario correlato ad un impoverimento del donante senza la forma solenne del contratto di donazione, sono accertate e sottoposte ad imposta nella misura dell’8%, pur essendo esenti dall’obbligo di registrazione, in presenza di una dichiarazione resa nell’ambito di procedimenti di accertamento dei tributi, se di valore superiore alle franchigie in vigore (euro 1.000.000 per coniuge e parenti in linea retta; euro 100.000 per fratelli e sorelle; euro 1.500.000 per persone portatrici di handicap).

Inoltre, ha affermato che la dichiarazione può provenire, oltre che dal donatario, anche dal donante e può essere validamente rappresentata dall'istanza volta ad avvalersi della procedura di collaborazione volontaria e il rientro dei capitali detenuti all'estero, quando la donazione abbia avuto ad oggetto le attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, spontaneamente emerse per volontà dell'autore della violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, di cui all'articolo 4, comma 1, del DL 28 giugno 1990, n. 167.

In sostanza, quindi, la Cassazione ha stabilito che, in merito alle franchigie e alle aliquote di tassazione, alle liberalità indirette debbano trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, e non quelle previste dall’articolo 56-bis del testo unico (vale a dire: la franchigia pari ad euro 180.759,91 e l’aliquota del 7 %).

Normativa

Articolo 2, comma 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262.

Articolo 56-bis del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

Articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 267.

Articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Giurisprudenza

Corte di Cassazione, Sez. V, 20 marzo 2024, sent. n. 7442.

Download PDF

Nessun commento ancora


Lascia un commento

E' necessario autenticarsi per pubblicare un commento