Libero professionista – Sospensione adempimenti per morte, malattia e infortunio

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I commi 927 e seguenti della legge di Bilancio 2022 recano i princìpi fondamentali della disciplina della sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico del libero professionista in caso di malattia o infortunio, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.

Per espressa previsione normativa, la nuova disciplina si applica:

  • agli infortuni, seppure non avvenuti in occasione di lavoro;
  • alle malattie ancorché non correlate al lavoro.

 

Definizioni ai fini della nuova disciplina
Libero professionista Persona fisica che esercita come attività principale una delle attività di lavoro autonomo per le quali è previsto l'obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali
Infortunio Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili
Grave malattia Stato patologico di salute, non derivante da infortunio, la cui gravità sia tale da determinare il temporaneo mancato svolgimento dell'attività professionale, a causa della necessità di provvedere ad immediate cure ospedaliere o domiciliari, ovvero a indagini e analisi finalizzate alla salvaguardia dello stato di salute
Cura domiciliare Cura a seguito di infortunio o per malattia grave, che richiede l'erogazione delle prestazioni mediche, riabilitative, infermieristiche e di aiuto infermieristico necessarie e appropriate in base alle specifiche condizioni di salute della persona ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017
Intervento chirurgico Intervento svolto presso una struttura sanitaria e necessario per la salvaguardia dello stato di salute del libero professionista

Responsabilità del professionista

Nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine tributario stabilito in favore della PA per l’adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguirsi da parte del libero professionista nei 60 giorni successivi al verificarsi dell’evento, in caso di:

  • ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico;
  • cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un’inabilità temporanea all’esercizio dell’attività professionale.

Sospensione dei termini

Se per l’inadempimento di termini perentori in favore della pubblica amministrazione è prevista una sanzione pecuniaria e penale nei confronti del libero professionista o del suo cliente, essi sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d’inizio delle cure domiciliari fino a 30 giorni dopo le dimissioni dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari, se i periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari sono superiori a 3 giorni.

A tali ipotesi è equiparato il parto prematuro della libera professionista.

I termini relativi agli adempimenti tributari sono, altresì, sospesi a decorrere dal giorno del ricovero per il parto fino al trentesimo giorno successivo.

In caso di interruzione della gravidanza, avvenuta oltre il 3° mese dall’inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti sono sospesi fino al 30° giorno successivo all’interruzione della gravidanza.

La sospensione dei termini relativi agli adempimenti tributari si applica anche nel caso di decesso del libero professionista; i termini relativi agli adempimenti sono sospesi per 6 mesi a decorrere dalla data del decesso.

Gli adempimenti sospesi devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.

La documentazione

La sospensione dei termini tributari si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente.

Deve essere consegnata o inviata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con PEC, presso i competenti uffici della PA, copia dei mandati professionali unitamente a:

  • ricovero o cura domiciliare - un certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante;
  • parto prematuro - un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta di conclusione della stessa, la data di ricovero e la data del parto;
  • interruzione di gravidanza - certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d’inizio della gravidanza e la data dell’interruzione della stessa (entro il quindicesimo giorno dall’interruzione della gravidanza).

Inoltre, entro 30 giorni dal decesso del libero professionista, il cliente deve consegnare o inviare, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con PEC, presso i competenti uffici della pubblica amministrazione, il relativo mandato professionale.

Libera professione in forma associata

Le disposizioni si applicano anche in caso di esercizio della libera professione in forma associata o societaria, qualora il numero complessivo dei professionisti associati o dei soci sia inferiore a tre, ovvero il professionista infortunato o malato sia nominativamente responsabile dello svolgimento dell’incarico professionale.

Interessi

Per il periodo di tempo decorrente dalla scadenza originaria a quella di effettivo pagamento, per le somme dovute a titolo di tributi il cui pagamento è stato sospeso, si applicano gli interessi al tasso legale, da versare contestualmente all’imposta o al tributo sospesi.

Controlli e false dichiarazioni

La pubblica amministrazione può richiedere alle aziende sanitarie locali l’effettuazione di visite di controllo nei confronti di coloro che richiedono l’applicazione della sospensione degli adempimenti. Chiunque abbia beneficiato della sospensione della decorrenza di termini sulla base di una falsa dichiarazione o attestazione è punito:

  • con una sanzione pecuniaria da 2.500 euro a 7.750 euro;
  • con l’arresto da sei mesi a due anni.

Ogni altra violazione delle disposizioni è punita con una sanzione pecuniaria da 250 euro a 2.500 euro.

Le sanzioni si applicano, altresì, a chiunque favorisca le condotte illecite.

Normativa

  • articolo 1, commi 927-944, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;
  • articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
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