Manovra 2022, un focus sui benefit a favore del settore agricolo

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Nel recente passato la fiscalità dell’impresa agricola ha goduto di importanti agevolazioni fiscali e previdenziali, tali misure hanno infatti alleggerito sensibilmente il carico di tasse e contributi previdenziali gravante su tali attività economiche.

Da ultimo, la legge di bilancio per il 2022 ha voluto estendere gli sgravi anche al periodo d’imposta in corso, con l’obiettivo di non far venir meno tale aiuto in un momento in cui la crisi, generata dalla pandemia, ancora non può dirsi superata, e anzi sembra tornata a “mordere” il tessuto economico-sociale del Paese.

Le agevolazioni fiscali

Come noto, l’articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha stabilito che non concorrono a formare la base imponibile IRPEF i redditi dominicali e agrari prodotti da coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola.

Sotto il profilo soggettivo, quindi, l’agevolazione compete esclusivamente alle persone fisiche qualificabili come imprenditori agricoli professionali o come coltivatori diretti. Al riguardo, l’Amministrazione finanziaria ha avuto modo di precisare che, in funzione di tale limitazione, non possono usufruire del beneficio i soci delle società agricole, che hanno adottato il tipo in nome collettivo o in accomandita semplice, anche nell’ipotesi in cui abbiano optato per la tassazione catastale, in forza della disciplina di cui all’articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296: tutto ciò, in quanto in queste peculiari ipotesi il reddito loro imputato per trasparenza ha natura di reddito d’impresa; al contrario, nel caso di società semplice agricola il medesimo reddito mantiene la qualifica di reddito fondiario (Agenzia delle Entrate, Circ. n. 8 del 7 aprile 2017).

Fermo restando il godimento dell’esenzione fiscale, tali soggetti devono comunque presentare la dichiarazione annuale indicando, nel Quadro RA, tali redditi e contestualmente barrando la colonna 10, al fine di segnalare all’Amministrazione finanziaria la spettanza dell’esenzione fiscale.

Le agevolazioni previdenziali

Successivamente all’entrata in vigore della legge di bilancio per il 2017, è stata introdotta, a favore dei medesimi soggetti, anche un’importate agevolazione di carattere previdenziale. In particolare, l’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha riconosciuto ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, per un periodo massimo di ventiquattro mesi dall’iscrizione alla previdenza agricola, l'esonero dal versamento del 100% cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS). A differenza della misura fiscale, tuttavia, al fine di godere di tale importante esenzione, è necessario che la nuova iscrizione riguardi un operatore agricolo “giovane”, ossia che non abbia ancora compiuto i quarant’anni d’età.

Al riguardo, l’INPS ha avuto modo di precisare (Circ. n. 72 del 9 giugno 2020 e n. 47 del 23 marzo 2021) come tale beneficio copra sia la contribuzione IVS che il contributo addizionale, in misura integrale e per il termine temporale di ventiquattro mesi, restando al contrario esclusi il contributo di maternità e quello all’INAIL, dovuto esclusivamente dai coltivatori diretti, che pertanto debbono essere regolarmente versati ai rispettivi enti creditori.

La legge di bilancio per il 2022 fa salvi i benefici

In questo quadro di aiuti all’imprenditoria agricola, è ora intervenuta la legge di bilancio per il 2022.

In dettaglio, la legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha prorogato:

  • al comma 25, il regime di esenzione fiscale per i redditi dominicali e agrari prodotti dai coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali;
  • al comma 520, il termine entro il quale tali soggetti possono iscriversi alla previdenza agricola ed essere ammessi al regime di esonero dal versamento del contributo IVS e di quello relativo alla sua addizionale.

Il legislatore, fermo restando i presupposti e gli effetti sul piano fiscale e previdenziale, ha quindi disposto una proroga generalizzata di tali misure fino al 31 dicembre 2022, concedendo un’ulteriore occasione di risparmio del carico impositivo, a favore di chi svolge, o decida di intraprendere, un’attività imprenditoriale di carattere agricolo.

Normativa

Articolo 1, commi 25 e 520, legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Articolo 1, comma 44, legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Articolo 1, comma 503, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Prassi amministrativa

Agenzia delle Entrate, Circ. n. 8 del 7 aprile 2017.

Inps, Circ. n. 72 del 9 giugno 2020 e n. 47 del 23 marzo 2021.

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