Merito creditizio, cos’è e perchè è importante.

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Chi svolge attività di impresa ma anche un privato può trovarsi nella necessità di dover richiedere un finanziamento per supportare la propria attività o per poter affrontare una spesa importante, più o meno prevista.
Ci si rivolge, quindi, ad uno o più istituti di credito, i quali, come è ovvio, prima di concedere il prestito e anche al fine di definire le condizioni economiche da applicare effettuano una serie di verifiche preliminari.
In che modo vengono effettuate queste verifiche?
È qui che entra il gioco il concetto di merito creditizio (noto anche come credit score), ossia quel particolare strumento che viene utilizzato per valutare l'affidabilità e l'effettiva possibilità di un soggetto di rimborsare i propri debiti, sia per quanto riguarda il capitale che gli interessi.
Si tratta di un meccanismo di verifica che tiene in considerazione particolari indicatori, di tipo qualitativo (ad es., di che soggetto si tratta? di che tipo di impresa si tratta?), quantitativo (con riferimento tipicamente ai dati di bilanci) oltre che storico-comportamentale (ossia avendo a riguardo il livello di solvibilità tenuto dal soggetto anche in passato).
Non ci interessa ora approfondire questi aspetti di natura più tecnica, quanto piuttosto capire l'importanza del concetto anche alla luce delle disposizioni previste dal Codice della Crisi di Impresa.

Il merito creditizio nel Codice della Crisi
Già nella legge 3/2012, art. 12-bis, III co., si fa riferimento al concetto di merito creditizio, quando ai fini dell’omologa del Piano del consumatore, è necessario che il consumatore non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero abbia colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.
Parallelamente, l’art. 124-bis del Testo Unico Bancario stabilisce che prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta (ndr: deve valutare) il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente.
Sul soggetto finanziatore grava, dunque, uno specifico obbligo di valutare il merito creditizio, ossia di acquisire informazioni relative alla situazione finanziaria del richiedente prima di erogare un finanziamento. Tale obbligo definisce, quindi, una sorta di verificare preliminare per la concessione di un finanziamento ed ha il fine di tutelare sia il consumatore (che deve essere messo nelle condizioni di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto), sia il mercato creditizio e la sua stabilità in genere, garantendo l’accesso al credito a soggetti meritevoli.
Come è ovvio, infatti, tutto il meccanismo del credito si inceppa nel momento in cui il debitore va in difficoltà e non riesce più a rimborsare il prestito ottenuto.

La mancata valutazione del merito creditizio. Quali sono le conseguenze?
Se il rimborso del prestito avviene regolarmente, non vi sono particolari questioni da evidenziare (e dunque anche il credit score, se effettuato correttamente, risulterà, - con una valutazione a posteriori -, adeguato all'effettiva situazione poi verificatasi).
Ma se, invece, il debitore va in difficoltà, ad esempio perché, con le rassicurazioni dell'intermediario, ha assunto debiti in misura superiore alle proprie capacità di rimborso?
Dalla lettura combinata delle due norme risulta che il consumatore non può essere ritenuto in colpa per essersi rivolto all’intermediario ed aver fatto affidamento sulla capacità di quest’ultimo di valutare il proprio merito creditizio.

Da ciò, l’art. 69, II co., del nuovo Codice della Crisi di Impresa ha fatto derivare una specifica conseguenza a carico del soggetto finanziatore, stabilendo che il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all’art. 124 bis T.U.B. non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta di ristrutturazione.

In altre parole, il sistema previsto dal Codice della Crisi stabilisce una vera e propria sanzione, di natura procedimentale, con evidenti effetti anche sostanziali (ad es., finanziamento e quindi credito dell'istituto di euro 100.000, ridotto in sede di piano di ristrutturazione ad euro 10.000, con una perdita secca di euro 90.000), a carico dell'intermediario che abbia sottovalutato il merito creditizio del soggetto finanziato.

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