Morte del socio di srl e funzionamento dell’assemblea

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Succede spesso nella prassi di dover gestire il problema del corretto funzionamento dell'assemblea di una srl dopo la morte di un socio, sia per quanto riguarda l'individuazione e convocazione dei soggetti legittimati a parteciparvi sia con riferimento alla validità delle relative deliberazioni.

Come è facile intuire, infatti, nel caso di un'assemblea non regolarmente costituita, gli effetti di tale "irregolarità" sulle decisioni prese dai soci possono essere anche particolarmente gravi, sia per gli stessi soci che per la società, ed è anche per questo che è importante capire esattamente il funzionamento del meccanismo previsto dal legislatore.

Acquisto della partecipazione per successione e pubblicità nel Registro Imprese
A differenza di quel che succede nelle società di persone (in cui per le partecipazioni dei soci a responsabilità illimitata, vige il principio della intrasferibilità (anche) mortis causa), nelle srl, se non vi sono disposizioni contrarie nell'atto costitutivo e nello statuto, la partecipazione del socio defunto si trasferisce liberamente ai propri eredi, senza che vi sia la necessità di prevedere un’apposita clausola di continuazione della società con gli eredi del socio defunto.

Tuttavia, se il trasferimento della partecipazione si verifica automaticamente nei confronti degli eredi dei soci, affinché la successione esplichi i propri effetti anche nei confronti della società sono necessari alcuni adempimenti.
Il riferimento è all'art. 2470 c.c. che stabilisce che "il trasferimento delle partecipazioni (ndr: anche per successione) ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito presso il registro delle imprese".
L'efficacia nei confronti della società dell’acquisto mortis causa della partecipazione sociale è dunque subordinata alla (accettazione dell'eredità e alla) pubblicità prescritta dall’art. 2470 c.c.
Senza l'adempimento di tali formalità, l'erede o gli eredi subentranti al socio defunto non possono esercitare i diritti sociali.

Funzionamento dell'assemblea in caso di morte del socio
Quanto detto sin qui, anticipa già, almeno in parte, la risposta al problema successivo, ossia quello relativo alle prescrizioni da osservare per il regolare e corretto funzionamento dell'assemblea in caso di morte di un socio di srl.
Esaminiamo, in particolare, due aspetti:
- la convocazione dell'assemblea e
- i quorum e il voto in assemblea,
anche alla luce dell'orientamento secondo cui è nulla la delibera ogni volta che manchi la convocazione anche di un solo socio, non rilevando l'eventuale presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci.

Per quanto riguarda la convocazione, sulla base degli articoli sopra richiamati, si può concludere che in mancanza degli adempimenti pubblicitari di cui sopra da parte degli eredi, l’assemblea è da ritenersi regolarmente convocata ove l’avviso di convocazione sia stato trasmesso al socio che risulta essere tale dal registro delle imprese, benché sia venuto a mancare.
Ciò significa anche che la partecipazione del socio defunto dovrà essere computata nel calcolo dei quorum deliberativi e che l’assemblea non può considerarsi regolarmente tenuta in quanto totalitaria, se non è stata effettuata la convocazione del de cuius (nei termini di cui sopra) o dei suoi eredi e in difetto della partecipazione di questi ultimi.

La nomina del rappresentante comune degli eredi
Nel caso in cui al socio defunto succedano più eredi, alla formalità dell’iscrizione nel registro delle imprese degli eredi, dovrà seguire anche la nomina del rappresentante comune ai sensi dell’art. 2468, comma 5, c.c. (eletto dalla maggioranza semplice dei compartecipi, calcolata secondo il valore delle loro quote).
Salvo che tutti gli eredi partecipino all'assemblea, la mancata nomina del rappresentante comune determina, infatti, l'impossibilità di individuare un soggetto legittimato all’esercizio del diritto di voto da parte della comunione ereditaria (creatasi tra gli eredi per effetto della morte del socio).

Infine, nel caso in cui gli eredi non intendano nominare il rappresentante comune, o comunque intendano intestarsi singolarmente la frazione di partecipazione sociale spettante a ciascuno di essi (potendo così partecipare e votare in assemblea ciascuno per sé), si dovrà procedere con atto inter vivos allo scioglimento della comunione ereditaria  sulla quota, che sino a quel momento rimarrà invece unitaria.

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