OIC – le gestione contabile dei Finanziamenti infruttiferi infragruppo

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L’art. 2426 del codice civile impone per le cd. “grandi imprese”, che la valutazione dei debiti sia effettuata tenendo conto anche del fattore temporale.

Ciò implica la necessità di “attualizzare” i debiti nel caso in cui, al momento della rilevazione iniziale, il tasso di interesse “desumibile dalle condizioni contrattuali” – ossia il tasso che prende in considerazione tutti i flussi di cassa pagati tra le parti e previsti dal contratto- risulti “significativamente” diverso da quello di mercato. L’attualizzazione dei debiti, prevista in linea generale per tutte le società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile, può non essere applicata (hanno la facoltà e non l’obbligo) dalle società di minori dimensioni:

  • piccole imprese di cui all’art. 2435 bis;
  • microimprese di cui all’art. 2435 ter.

Quando si ha l’obbligo della attualizzazione

Gli interessi passivi impliciti, laddove rilevanti, devono essere scorporati dal costo di acquisto di beni e della prestazione di servizi laddove, contemporaneamente:

  • il debito verso il fornitore ha scadenza superiore ai 12 mesi, ovvero con scadenza inferiore a 12 mesi nel presupposto, comunque da verificarsi, che l’effetto sia rilevante;
  • su questo non maturano interessi passivi espliciti, ovvero maturano interessi desumibili dalle condizioni contrattuali più bassi rispetto a quelli di mercato.

Tale tecnica consente di contabilizzare in ogni esercizio in cui il debito è presente l’interesse maturato nel periodo.

La valutazione del fattore tempo, già prevista per i debiti commerciali con scadenza superiore a 12 mesi nella precedente versione dell’OIC 19, si applica dal 2016, in base alla nuova versione del medesimo principio contabile, anche ai debiti di natura finanziaria.

I finanziamenti infragruppo

In particolare, l’attualizzazione deve essere applicata, laddove ricorrano le condizioni sopra descritte, anche nel caso dei finanziamenti infragruppo. In tali operazioni l’applicazione del criterio presenta delle peculiarità che illustreremo di seguito.

Se il finanziamento è erogato da una società controllante a una controllata e se dalle evidenze disponibili (es. verbali del Consiglio di Amministrazione, struttura del Gruppo, situazione economica e finanziaria dell’impresa o del Gruppo, elementi del contratto ecc.) è desumibile che la natura della transazione, di fatto, è il rafforzamento patrimoniale della società controllata, la differenza tra il valore attualizzato e il valore nominale del credito deve essere imputata, secondo l’OIC 19:

  • dalla controllata ad incremento del patrimonio netto (invece che tra i proventi finanziari di conto economico);
  • dalla controllante ad incremento del valore della partecipazione (invece che tra gli oneri finanziari di conto economico).

Società controllata che riceve il finanziamento

La società controllata iscrive la differenza tra il valore nominale del credito e il valore attualizzato come detto, in una riserva da apporto del patrimonio netto, invece che tra i proventi finanziari a titolo di day one profit.

Contestualmente, la società controllata imputerà annualmente a conto economico, negli anni, interessi passivi figurativi in contropartita dell’incremento del valore contabile del debito, con conseguente progressivo riassorbimento della differenza tra valore nominale e contabile del credito. Tale componente di costo, ovviamente, inciderà sul risultato di conto economico, ma al rimborso del finanziamento la somma delle componenti negative figurative troverà corrispondenza con la precostituita riserva da apporto che resterà invariata a patrimonio netto.

Alla scadenza il rimborso andrà ad estinguere il ricostituito valore nominale del debito.

Società controllante che eroga il finanziamento

La società controllante, come detto, iscrive la differenza tra il valore nominale del credito e il valore attualizzato ad incremento del valore della partecipazione, invece che tra gli oneri finanziari a titolo di day one loss.

Contestualmente la società controllante imputerà a conto economico interessi attivi figurativi in contropartita dell’incremento del valore contabile del credito, con conseguente progressivo riassorbimento della differenza tra valore nominale e contabile del credito. Tale componente di ricavo, ovviamente, inciderà sul risultato di conto economico ma al rimborso del finanziamento la somma di tali componenti positive figurative troverà corrispondenza con il precostituito incremento del valore della partecipazione che resterà invariata.

Alla scadenza il rimborso troverà come contropartita il ricostituito valore nominale del credito.

Il non impatto fiscale

Tale rappresentazione contabile, in virtù del principio di derivazione rafforzata - previsto anche per i soggetti OIC dall’art. 83 del Tuir, come modificato dall’art. 13 bis del D.L. n. 244/2016 – avrebbe potuto rilevare anche ai fini fiscali.

Tuttavia, con il recente decreto del Ministero dell’economia e delle finanze IFRS-OIC è stato stabilito che, in tali ultimi casi, la derivazione rafforzata non debba trovare applicazione.

In particolare, all’articolo 5 del DM 8 giugno 2011 è stato aggiunto un nuovo comma 4-bis, secondo cui: “Nel caso di operazioni di finanziamento tra soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile assumono rilevanza fiscale esclusivamente i componenti positivi e negativi imputati a conto economico desumibili dal contratto di finanziamento, laddove siano rilevati nello stato patrimoniale componenti derivanti dal processo di attualizzazione a tassi di mercato previsto dal criterio del costo ammortizzato”.

Con tale disposizione sono stati sterilizzati, ai fini fiscali, gli effetti derivanti dalla contabilizzazione sopra descritta.

Nei casi di finanziamenti infragruppo infruttiferi o a tassi “significativamente” diversi a quelli di mercato, è stato previsto, infatti, che non assumono rilevanza fiscale:

  • per la società finanziata, la riserva iscritta nel patrimonio netto e i maggiori interessi passivi rilevati a conto economico rispetto a quelli desumibili dal contratto di finanziamento;
  • per la società finanziante, l’incremento del costo fiscale della partecipazione della società controllata e i maggiori interessi attivi rilevati a conto economico rispetto a quelli desumibili dal contratto di finanziamento.

Pertanto, con riferimento a tali operazioni, continueranno ad avere rilevanza fiscale esclusivamente i componenti positivi (interessi attivi) e negativi (interessi passivi) imputati a conto economico desumibili dal contratto di finanziamento.

 

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