Parte variabile della tassa sui rifiuti (TARI) relativa alle utenze domestiche: chiarimenti

Download PDF

La circolare n. 1 del 2017 del Dipartimento delle finanze ha fornito chiarimenti sul calcolo della parte variabile della tassa sui rifiuti (TARI) relativa alle utenze domestiche, anche per le eventuali richieste di rimborso da parte dei contribuenti.
L’articolo 1, comma 651, della legge n. 147/2013 prevede che “Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”.
Il Regolamento prevede che:
- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica;
- la tariffa è composta:
1) da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio;
2) e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti.
- la parte fissa per le utenze domestiche è determinata secondo quanto specificato nell’allegato 1 allo stesso D.P.R. e, quindi, in base alla superficie e alla composizione del nucleo familiare;
- la parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza, tuttavia, se non è possibile misurare i rifiuti per singola utenza, la quota variabile della tariffa relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nell'allegato 1 al D.P.R.

Calcolo della quota fissa e della quota variabile
L’articolo 16 del Prototipo di Regolamento per l’istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), i cui principi possono ritenersi applicabili anche relativamente alla TARI, prevede che “la quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti…”.
Pertanto, la quota fissa di ciascuna utenza domestica deve essere calcolata moltiplicando la superficie dell’alloggio sommata a quella delle relative pertinenze per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti dell’utenza stessa.
La quota variabile è costituita da un valore assoluto, vale a dire da un importo rapportato al numero degli occupanti che non va moltiplicato per i metri quadrati dell’utenza e va sommato come tale alla parte fissa.
Ciò chiarito, con riferimento alle pertinenze dell’abitazione appare corretto computare la quota variabile una sola volta in relazione alla superficie totale dell’utenza domestica.
La circolare segnala che “Un diverso modus operandi da parte dei comuni non troverebbe alcun supporto normativo, dal momento che condurrebbe a sommare tante volte la quota variabile quante sono le pertinenze, moltiplicando immotivatamente il numero degli occupanti dell’utenza domestica e facendo lievitare conseguentemente l’importo della TARI”.
Nei chiarimenti, suffragati da esempi che non si riportano per economia espositiva, è stato evidenziato che se si considera la parte variabile in riferimento sia all’abitazione sia alla pertinenza, a parità di componenti e di superficie, l’importo della TARI risulta molto più elevato rispetto al caso in cui non si disponga della pertinenza e che tale differenza di importi non trova un valido sostegno logico-giuridico soprattutto se si osserva che le pertinenze come le cantine o le autorimesse non possono ragionevolmente essere contraddistinte da una potenzialità di rifiuti superiore a quella che si può attribuire alle abitazioni e che così procedendo il nucleo familiare, che costituisce un parametro per la definizione della parte variabile, verrebbe preso in considerazione due volte.

Cosa fare in caso di errori
Pertanto, laddove il contribuente riscontri un errato computo della parte variabile effettuato dal comune o dal soggetto gestore del servizio rifiuti, lo stesso può richiedere il rimborso del relativo importo, solo relativamente alle annualità a partire dal 2014, anno in cui la TARI è stata istituita dall’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, quale componente dell’imposta unica comunale (IUC) posta a carico dell'utilizzatore per finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
L’istanza di rimborso:
- deve essere proposta entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento;
- non richiede particolari formalità, deve però contenere tutti i dati necessari a identificare il contribuente, l’importo versato e quello di cui si chiede il rimborso nonché i dati identificativi della pertinenza che è stata computata erroneamente nel calcolo della TARI.

Niente rimborsi per la Tari e per le tariffe di natura corrispettiva
Non è possibile, quindi, chiedere il rimborso relativamente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), governata da regole diverse da quelle della TARI, che non prevedevano, tranne in casi isolati, la ripartizione della stessa in quota fissa e variabile.
Né si può procedere alla richiesta di rimborso laddove i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, hanno introdotto in luogo della TARI, una tariffa avente natura corrispettiva, in applicazione del comma 668 dell’articolo 1 della citata legge n. 147 del 2013.

Cosa devono fare i Comuni
È stato precisato, infine, che i regolamenti comunali di disciplina della TARI in molti casi non contengono un’espressa e univoca previsione in ordine alle concrete modalità di calcolo della tassa nell’ipotesi di cui si tratta, potendosi manifestare l’errore in sede di applicazione degli atti regolamentari ai fini dell’emissione degli inviti di pagamento che specificano le somme dovute per ogni utenza. Qualora, peraltro, i comuni abbiano adottato disposizioni il cui contenuto si riveli difforme rispetto ai criteri di calcolo in questa sede chiariti, gli stessi devono procedere ai necessari adeguamenti delle proprie previsioni regolamentari.

Normativa
Articolo 1, comma 651, della legge 27 dicembre 2013, n. 147
D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158
Articolo 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

Prassi
MEF, Dipartimento delle finanze, circolare n.1 del 20/11/17 (prot. n. 41836/2017)

Download PDF

Nessun commento ancora


Lascia un commento

E' necessario autenticarsi per pubblicare un commento