Perdite dei soggetti Irpef – Nuova disciplina per le imprese in contabilità semplificata e ordinaria

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I commi da 23 a 26 dell’articolo 1, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) hanno modificato le disposizioni dell’articolo 8 del Tuir sul regime del riporto delle perdite delle imprese soggette all’Irpef uniformandolo a quello dei soggetti Ires.

La nuova disciplina, ora contenuta per tutte le imprese Irpef, a prescindere se in contabilità ordinaria o semplificata, nel comma 3 dell’articolo 8 del Tuir, riguarda le perdite di imprese commerciali svolte in forma individuale o derivanti da partecipazioni in S.n.c. e S.a.s.

Non è stata modificata, invece, la disciplina delle perdite degli esercenti arti e professioni per i quali restano ferme le disposizioni dell’articolo 8, comma 1, del Tuir.

Le nuove disposizioni si applicano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/17.

 Imprese in contabilità ordinaria

Il nuovo articolo 8, comma 3, del Tuir, ripropone, per le imprese soggette all’Irpef, il medesimo criterio di riporto delle perdite previsto dall’articolo 84 per i soggetti Ires: riporto senza limiti di tempo delle perdite agli anni successivi e compensazione con i redditi (d’impresa) nel limite dell’80% del reddito di ciascun anno e per l’intero importo che trova capienza in essi.

Come già previsto in precedenza, le disposizioni sulla limitazione del riporto (prima temporale, oggi quantitativo) non si applicano alle perdite dei primi 3 anni di attività delle imprese che sono, dunque, compensabili con i redditi dei periodi d’imposta successivi senza il limite dell’80% del reddito.

Le imprese che al 31/12/17 avevano perdite pregresse (anni 2013-2017) per le quali non era scaduto il termine quinquennale per il riporto potranno, dal 2018, riportarle senza limiti di tempo agli anni successivi e compensarle nei limiti dell’80% dei redditi di periodo.

Imprese in contabilità semplificata

Il nuovo meccanismo di riporto delle perdite di derivazione Ires riguarda anche le imprese in contabilità semplificata di cui all’articolo 66 del Tuir. Anche tali imprese dovranno computare in diminuzione le perdite dai redditi d’impresa conseguiti nello stesso periodo d’imposta e scomputare le eventuali eccedenze dai redditi della medesima categoria conseguiti nei periodi d’imposta successivi nel limite dell’80% di questi ultimi. Non è più consentita la compensazione orizzontale con gli altri redditi (di categoria diversa) che concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Disposizioni transitorie per i soggetti in contabilità semplificata

Come noto, con il passaggio al regime di cassa previsto per le imprese minori di cui all’articolo 66 del Tuir dalla legge di bilancio per il 2017 (legge n. 232/2016), la deduzione del magazzino proveniente dal regime precedente ha comportato, in diversi casi, la chiusura in perdita dell’esercizio 2017 (perdita che è stata compensata con gli altri redditi dell’imprenditore individuale o del socio di Snc o S.as., ma non è stato possibile riportare negli anni successivi l’eccedenza non utilizzata, in base alle disposizioni previgenti).

La Legge di bilancio 2019 ha dunque il pregio di ripescare tali perdite inutilizzate.

Tuttavia, la stessa legge di bilancio 2019 ha previsto, per le perdite del 2017, 2018 e 2019 una articolata, penalizzante, disciplina transitoria.

In particolare, le perdite di imprese in contabilità semplificata del periodo d’imposta 2017, per la parte non già compensata in base a quanto consentito dalla disciplina previgente, sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti:

  • nei periodi d’imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al 40% dei medesimi redditi;
  • nel periodo d’imposta 2020, in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi;

e per l’intero importo che trova capienza in essi.

Le perdite di imprese in contabilità semplificata del periodo d’imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d’imposta:

  • 2019 in misura non superiore al 40% dei medesimi redditi;
  • 2020 in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi;

e per l’intero importo che trova capienza in essi;

Le perdite di imprese in contabilità semplificata del periodo d’imposta 2019 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti:

  • nel periodo d’imposta 2020 in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi

e per l’intero importo che trova capienza in essi.

Normativa a regime

Alle perdite di tali soggetti conseguite dal 2020 in poi si applica la nuova disciplina; ossia potranno essere computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo d’imposta successivo in misura non superiore al 80% dei redditi d’impresa e per l’intero importo che trova capienza in essi.

Si ritiene che la medesima disciplina (limite dell’80% del reddito di periodo) si applichi anche ad eventuali perdite residue del 2017, 2018 e 2019 che non si riusciranno a compensare con i redditi del 2018, 2019 e 2020 secondo la sopra riportata disciplina transitoria.

L’Agenzia delle entrate ha precisato che le limitazioni previste dal regime transitorio in relazione all’utilizzo delle perdite prodotte negli anni 2017, 2018 e 2019 per le imprese in contabilità semplificata restano ferme anche in caso di successiva opzione per il regime di contabilità ordinaria.

Riferimenti normativi

  • Articolo 1, commi da 23 a 26 della legge 145 del 2018 (legge di bilancio 2019);
  • Articolo 8, 66 e 84 del Tuir.
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