Perdite su crediti e deducibilità. Casistica e rassegna di giurisprudenza.

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Come è facile intuire, il tema delle perdite su crediti, della loro gestione e del corretto trattamento anche a fiscali è un argomento che potremmo definire "sempreverde".

Più precisamente, si tratta di capire, in caso di crediti da riscuotere, se sia opportuno o necessario agire giudizialmente, pratica che tuttavia potrebbe rivelarsi antieconomica, oppure limitarsi a "mettere a perdita".

Con questa espressione si intende riferirsi alla possibilità di dedurre fiscalmente il credito non riscosso ed è dunque opportuno inquadrare la situazione, non solo dal punto di vista giuridico, ma per quel che ci interessa, soprattutto da quello fiscale, anche ai fini della corretta rilevazione contabile delle perdite e quindi della loro deducibilità.

La normativa di riferimento
Le normativa di riferimento in tema di perdita su crediti è rinvenibile nel DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (noto come Tuir o Testo Unico delle Imposte sui Redditi), art. 83 ("Determinazione del reddito complessivo") e art. 101 ("Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite"), V comma,  disposizione quest'ultima che, - seppur, come spesso accade, non estremamente chiara -, fornisce comunque alcune importanti indicazioni utili nella gestione delle perdite in esame.

Secondo le disposizioni appena richiamate è possibile portare a perdita, ossia dedurre i propri crediti, nei casi in cui:
- il debitore è assoggettato a procedure concorsuali;
- si tratta di crediti “di modesta entità” e scaduti da almeno 6 mesi;
- se è ormai prescritto il diritto alla riscossione del credito;
- se è possibile individuare elementi certi e precisi che indichino la definitività della perdita.

Esaminiamo separatamente le quattro possibilità (nb: alternative tra loro), soffermandoci in particolare sull'ultima ipotesi:

Debitore assoggetto a procedure concorsuali
Si tratta di un'ipotesi chiara e sulla quale sono poche le cose da evidenziare, se non questa: la norma ammette la deducibilità delle perdite  indipendentemente dalla possibilità di ottenere in sede di riparto il soddisfacimento del credito (concorsuale).
Qualora si verificasse questa ipotesi, il credito (precedentemente messo a perdita e poi) riscosso costituirà una sopravvenienza attiva.

Crediti di modesta entità e scaduti da almeno 6 mesi
Sono tali i crediti di importo (inclusa iva) non superiori a 5.000,00 euro per le imprese con volume d’affari o di ricavi non inferiore a 100 milioni di euro annui, e non superiore a 2.500,00 euro per le altre imprese
In presenza di crediti di tale importo, decorsi 6 mesi dalla scadenza del pagamento, è prevista la deducibilità automatica delle relative perdite.

Crediti prescritti
La prescrizione è quel meccanismo per cui ogni diritto di estingue (appunto per prescrizione) quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.
Ciò significa che una volta verificatasi la prescrizione e quindi l'estinzione del diritto a riscuotere il credito, viene meno anche qualsiasi possibilità di intraprendere un'azione giudiziaria volta per il recupero. Anche in questa situazione, la deducibilità della perdita avviene automaticamente, "solo" per effetto del trascorre del tempo, senza necessità di fornire alcuna prova ulteriore.

Definitivi della perdita in presenza di elementi "certi e precisi"
L'ultimo caso di messa a perdita del credito è quello caratterizzato dalla presenza di elementi “certi e precisi”, ma la norma non chiarisce in cosa consistano tali elementi, rappresentano quest'ultimo caso una categoria "residuale" nel quale far rientrare tutte le ipotesi non previste nei precedenti punti.
In mancanza, quindi, di una precisa definizione si tratta, dunque, di verificare caso per caso gli elementi che consentano di affermare la definitività della perdita.

Così, ad esempio, sono stati ritenuti elementi certi e precisi i documenti relativi ad una tentata e negativa procedura esecutiva (tra questi il verbale di pignoramento negativo), o anche la comunicazione con la quale il legale sconsiglia di agire giudizialmente per il recupero del credito stante la probabile infruttuosità dello stesso per mancanza di beni aggredibili.

Infine, è bene ricordare che il contribuente non può dedurre quando vuole o quando gli è più opportuno la perdita sul credito, ma deve farlo nel periodo coincidente con l’anno solare in cui si sono manifestati per la prima volta gli elementi certi e precisi di cui si è detto.

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