PIR-PMI – minusvalenze light con la manovra 2021

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La legge di bilancio per il 2021 torna ad occuparsi dei PIR e in particolare della nuova generazione dei piani di risparmio, ossia quelli dedicati agli investimenti nelle PMI localizzate in Italia, attraverso l’introduzione di un credito d’imposta collegato alle eventuali (ma non certo improbabili) minusvalenze, realizzate a seguito della cessione di strumenti finanziari conferiti in tale “contenitore fiscale”. Vediamo quindi quali i presupposti e il concreto funzionamento di tale beneficio, al fine di dare un ausilio, a chi volesse attivare un piano di risparmio di tale natura, per la valutazione del profilo di rischio/opportunità di questa misura fiscale di natura finanziaria.

I soggetti interessati

Come anticipato, l’articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha stabilito, con riferimento ai PIR costituiti ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. PIR-PMI), che alle persone fisiche titolari del piano spetta un credito d’imposta pari alle minusvalenze, perdite e differenziali negativi, realizzati ai sensi dell’articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Da quanto precisato, appare quindi evidente che debbono ritenersi esclusi i piani attivati:

In altri termini, il legislatore ha voluto concedere tale beneficio esclusivamente al risparmiatore- persona fisica, come contrappeso per il rischio da esso assunto mediante l’attivazione di tali piani di risparmio; al contrario, per gli investitori istituzionali, certamente più idonei a gestire sul piano finanziario tali partecipazioni, non si è ritenuto necessario prevedere questo “paracadute” avverso le perdite in conto capitale.

Gli investimenti che generano il credito

Per quanto concerne gli investimenti che possono generare le minusvalenze “agevolate”, essi sono rappresentati da:

  • strumenti finanziari emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati;
  • prestiti erogati alle predette imprese;
  • crediti delle medesime imprese;

acquistati nel periodo intercorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 e detenuti per un periodo minimo di cinque anni (c.d. holding period).

Nell’ipotesi di cessioni di strumenti finanziari appartenenti alla medesima categoria omogenea, si considerano ceduti per primi i titoli acquistati per primi (c.d. metodo FIFO) e si considera come costo quello medio ponderato.

Il credito d’imposta va poi calcolato applicando alla minusvalenza, liquidata secondo le predette regole, un coefficiente pari al 20% delle somme investite negli strumenti finanziari medesimi.

Così, ad esempio, supponendo che:

  • in data 1° gennaio 2021, il titolare del piano abbia acquistato 1.000 azioni della Alfa S.p.A. al prezzo unitario di euro 5,00, per un controvalore di euro 5.000,00
  • in data 1° luglio 2021, il medesimo titolare acquisti altre 1.000 azioni della Alfa S.p.A. al prezzo unitario di euro 4,00, per un controvalore di euro 4.000,00;
  • il 1° luglio 2026 rivenda 1.500 azioni della Alfa S.p.A. al prezzo unitario di euro 3,00 per un controvalore di euro 4.500,00.

Tale operazione genera una minusvalenza (metodo FIFO) di euro 2.500,00 ([1.500*3=4.500] - [1.000*5 + 500*4=7.000] = 2.500]) e un conseguente credito d’imposta che tuttavia è limitato a euro 1.800 (9.000,00*0,2=1.800), la restante quota di euro 700,00 (1.800+700= 2.500) rimane compensabile secondo le regole ordinarie del regime fiscale.

Sotto il profilo del trattamento fiscale di questo beneficio, poi, deve essere puntualizzato che il credito non rilevi ai fini della formazione del reddito imponibile IRPEF, né possa essere utilizzato in deduzione ai sensi dell’articolo 68 del TUIR e degli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.

La fruizione del beneficio fiscale

Circa le concrete modalità di fruizione del credito d’imposta, il legislatore ha previsto, al comma 220, che lo stesso sia utilizzabile alternativamente:

  • in 10 quote annuali di pari importo, a decorrere dalla dichiarazione annuale dei redditi relativa al periodo di imposta in cui le plusvalenze si sono realizzate;

oppure

  • in sede di versamento unitario tramite Mod. F24, attraverso l’istituto della compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Qualora il titolare del piano decida di percorrere la seconda strada, è bene sapere che, oltre all’eventuale fruizione integrale nel primo periodo d’imposta utile, la compensazione non è soggetta alle limitazioni previste dall’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Normativa

Art. 1, commi da 219 a 225, legge 30 dicembre 2020, n. 178.

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