Prescrizione e riparto di giurisdizione, le Sezioni Unite mettono un punto fermo

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Le Sezioni Unite della Cassazione sono tornate ad occuparsi della prescrizione in ambito tributario attraverso una pronuncia che, fissando i criteri in base ai quali ripartire la giurisdizione tra il giudice ordinario e quello tributario, pare avere messo un punto fermo in tale materia; per difensori e funzionari, chiamati a gestire il contenzioso tra contribuenti ed enti pubblici, tale pronunciamento rappresenta quindi un imprescindibile ausilio, al fine di evitare i rischi di una contestazione fondata sul difetto di giurisdizione del giudice adito.

L’ambito oggettivo della giurisdizione del giudice tributario

Come noto, l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, stabilisce che appartengono alla giurisdizione delle commissioni tributarie le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie; tale giurisdizione si estende pertanto ad ogni questione relativa all’an e al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti dell’esecuzione tributaria, che rimangono appannaggio esclusivo del giudice ordinario.

Ciò posto, il criterio appena enunciato non è privo di profili di incertezza applicativa, determinati dalla necessità di stabilire in concreto la giurisdizione del giudice, nei casi in cui siano oggetto d’impugnativa gli atti immediatamente prodromici l’inizio dell’esecuzione forzata e la loro rituale notificazione, e venga dedotto il fatto estintivo rappresentato dall’avvenuta prescrizione del debito tributario.

Il caso al vaglio della Suprema Corte

In tale cornice normativa, si inserisce il caso esaminato dalla Cassazione nell’ordinanza n. 30666 del 18 ottobre 2022.

In particolare, tale controversia aveva ad oggetto l’impugnazione di un’intimazione di pagamento per la riscossione di somme dovute a titolo di tassa per lo smaltimento dei rifiuti; a sostegno di tale impugnativa, il contribuente, socio accomandatario di una sas, aveva contestato alla società concessionaria della riscossione:

  • l'inesistenza o la nullità della notificazione della cartella di pagamento, in quanto effettuata nei confronti di una società che ha mutato denominazione e comunque è stata cancellata dal registro delle imprese;
  • l’avvenuta prescrizione del debito tributario, in ragione del periodo di tempo trascorso tra la notificazione della cartella di pagamento e quella della successiva intimazione di pagamento.

Le Sezioni Unite - chi decide in merito alla prescrizione del debito d’imposta

Con riferimento al descritto caso giudiziario, le Sezioni Unite hanno stabilito che appartengono alla giurisdizione tributaria la cognizione dei fatti incidenti sulla pretesa tributaria, ivi inclusi i fatti costitutivi, modificativi e impeditivi in senso sostanziale, che si assumano verificati:

  • fino alla notifica della cartella di pagamento o dell’intimazione di pagamento, se validamente avvenute; o
  • fino al momento dell’atto esecutivo, nel caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici.

Al contrario, rimane devoluta alla giurisdizione ordinaria la cognizione afferente:

  • la legittimità formale dell’atto esecutivo in quanto tale, a prescindere dalla esistenza o validità degli atti ad esso prodromici;
  • nonché quella sui fatti, incidenti in senso sostanziale sulla pretesa, successivi alla valida notifica della cartella esattoriale o, in caso di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, su quelli successivi all’atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella medesima o dell’intimazione.

Calando i principi appena enunciati, la Suprema Corte ha potuto agevolmente risolvere il caso scrutinato, affermando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in quanto l’intimazione di pagamento appariva ritualmente notificata al ricorrente e l’asserita prescrizione del debito d’imposta, perfezionata nel lasso di tempo intercorrente la notifica della cartella di pagamento e quella della predetta intimazione.

Tirando le fila del nostro discorso, per la gestione del contenzioso è quindi fondamentale stabilire se la notifica dell’atto prodromico (cartella di pagamento o intimazione di pagamento):

  • sia stata validamente effettuata, poiché in tale caso la cognizione dell’avvenuta prescrizione dell’obbligazione, verificatasi fino a tale momento, è sicuro appannaggio del giudice tributario;
  • sia stata omessa o debba essere ritenuta invalida, poiché in questo caso la cognizione della prescrizione abbraccia un lasso di tempo esteso all’avvenuta effettuazione del primo atto dell’esecuzione forzata esattoriale e la cognizione della controversia è parimenti attratta alla giurisdizione tributaria.

Normativa

Art. 2, comma 1, decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Giurisprudenza

Cassazione, Sezioni Unite, 18 ottobre 2022, ord. n. 30666.

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