PRODOTTI SUCCEDANEI DEL TABACCO E LIQUIDI DA INALAZIONE – DEFINIZIONE AGEVOLATA

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Come noto, il comma 1 dell'articolo 62-quater del D.lgs. n. 504 del 1995, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ha assoggettato ad imposta di consumo nella misura pari al 58,5% del prezzo di vendita al pubblico i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonché i dispostivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo (c.d. sigarette elettroniche).

Successivamente il decreto legislativo n. 188 del 2014:

  • ha sottratto dall'imposizione i suddetti dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio;
  • ha disciplinato l’imposizione sulle sostanze liquide da inalazione diverse dal tabacco, non destinate ad essere usati come medicinali (articolo 62-quater, comma 1-bis).

Con riferimento a tali ultime sostanze, la definizione dei beni costituenti la base imponibile dell'imposta si basa sulla loro destinazione d'uso e non sulla loro succedaneità. Ad essi si applica un'imposta pari al 50% dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette e alla equivalenza di consumo convenzionale.

Manovre in corso – una vicenda non ancora conclusa

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con provvedimento 25 gennaio 2018, n. 11038, ha stabilito che l'imposta di consumo è stata fissata in misura pari a euro 0,3976 il millilitro e ha sospeso il pagamento dell'imposta di consumo per i prodotti liquidi da inalazione non contenenti nicotina, in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale a seguito delle ordinanze n. 139 e n. 140 del 2016 del Tar Lazio.

Ebbene, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 240/2017, ha dichiarato inammissibili o non fondate le censure sollevate, considerando congrua l'imposizione prevista in quanto non vi è più l'equiparazione con l'accisa sulle sigarette tradizionali e vi è una differenziazione ragionevole tra sigarette elettroniche e sigarette tradizionali, fondata, nell’esercizio della discrezionalità legislativa, sul diverso processo di assunzione del fumo elettronico e del fumo da sigarette tradizionali, quest’ultimo ritenuto più dannoso per la salute del consumatore.

Occorre ricordare che, con la sentenza n. 83/2015, la Corte Costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della disciplina nella parte in cui sottoponeva ad imposta di consumo la commercializzazione dei prodotti non contenenti nicotina, succedanei del tabacco (nonché i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo).

Il TAR Lazio, nella sentenza 30 luglio 2018, ha respinto un ricorso che prospettava l’illegittimità della sottoposizione al medesimo regime tributario i liquidi contenenti nicotina e quelli che ne sono privi.

La definizione agevolata

L'articolo 8, comma 4-bis del decreto-legge n. 91 del 2018 ha sospeso fino al 18 dicembre 2018 i termini per il pagamento delle imposte di consumo dovute sui prodotti succedanei del tabacco e liquidi da inalazione in esame.

L’articolo 8 del recente decreto legge n. 119/2018 consente la definizione agevolata di debiti tributari maturati fino al 31 dicembre 2018 - per i quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato - relativi alle imposte di consumo su:

  • prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati (c.d. succedanei del tabacco);
  • prodotti liquidi da inalazione senza combustione costituiti da sostanze diverse dal tabacco, non destinati ad essere usati come medicinali, contenenti o meno nicotina.

La definizione agevolata (di cui vengono fissate le scadenze temporali e le modalità) è ammessa con il versamento pari al 5% degli importi dovuti. Non sono dovuti interessi e sanzioni.

Nella dichiarazione deve essere indicato l'ammontare dell'imposta dovuta. La dichiarazione deve essere corredata, qualora il soggetto non abbia ottemperato a tali obblighi dal prospetto riepilogativo che riporta, per ciascuna marca:

  • il numero delle confezioni;
  • la capacità unitaria;
  • la quantità complessiva di prodotto liquido da inalazione;
  • l'imposta complessiva distintamente per immissioni in consumo destinate ai punti di vendita e ai consumatori finali.

La presentazione della dichiarazione di adesione sospende per 90 giorni i termini per le impugnazioni dei provvedimenti impositivi e degli atti di riscossione, nonché delle sentenze pronunciate su tali atti. Quando l'impugnazione è proposta innanzi la giurisdizione tributaria, il processo è sospeso a domanda della parte diversa dell'Amministrazione tributaria fino al perfezionamento della definizione agevolata, il quale avviene con il pagamento dell'interno importo oppure della prima rata entro 60 giorni della comunicazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

L’Agenzia comunica al debitore l'ammontare complessivo delle somme dovute entro 120 giorni dalla ricezione della dichiarazione di adesione. Entro 60 giorni da tale comunicazione il debitore è tenuto a pagare l'ammontare dovuto ovvero la prima rata. L'opzione per il pagamento rateale mensile è indicata dal debitore nella dichiarazione di adesione. Si può optare per un massimo di 120 rate mensili previa prestazione di una garanzia per almeno 6 mensilità.

La garanzia può essere prestata mediante:

  • reale e valida cauzione;
  • fidejussione bancaria;
  • polizza assicurativa.

Il mancato pagamento di sei mensilità consecutive, determina la decadenza del beneficio del pagamento rateale nonché l'obbligo di versamento degli importi dovuti residui entro 60 giorni dalla scadenza dell'ultima rata non pagata.

Se l'Agenzia delle dogane e dei monopoli rileva entro il 31 dicembre 2018 la non veridicità dei dati comunicati dal debitore, la definizione agevolata perde di efficacia.

Scadenze temporali per l'adesione

  • Entro il 28 febbraio 2019 l'Agenzia delle dogane e dei monopoli pubblica sul proprio sito internet istituzionale la modulistica e le modalità per l'adesione alla definizione anticipata;
  • entro il 30 aprile 2019 il soggetto obbligato manifesta all'Agenzia medesima la propria intenzione di aderire alla definizione agevolata.

Qualora la suddetta pubblicazione da parte dell'Agenzia non avvenga entro il 28 febbraio 2019, la dichiarazione di adesione dovrà essere inviata dal soggetto obbligato, perentoriamente, entro 60 giorno dalla pubblicazione.

Normativa

  • Articolo 8 - decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, “disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria” convertito in legge del 17 dicembre 2018, n. 136
  • Articolo 62-quater, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative)
  • Articolo 1 del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 (Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi, a norma dell’articolo 13 della legge 11 marzo 2014, n. 23)
  • Articolo 8, comma 4-bis, decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

 Giurisprudenza

  • TAR Lazio, ordinanze n. 139 e n. 140 del 1° luglio 2016
  • Corte Costituzionale, sentenza n. 240 del 15 novembre 2017

 Prassi

  • Agenzia delle dogane e dei monopoli, provvedimento 25 gennaio 2018, n. 11038
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