Proroga dello split payment fino al 30 giugno 2026

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È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, L 188 del 27 luglio 2023, la decisione del Consiglio UE n. 1552 del 25 luglio 2023 che autorizza l’Italia a continuare a prevedere il meccanismo dello split payment fino al 30 giugno 2026.

Il meccanismo dello split payment

Il meccanismo è previsto dall’articolo 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il quale prevede che, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 

La misura si applica anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:

0a) enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;

0b) fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;

  1. a) società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;
  2. b) società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e c);
  3. c) società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b);
  4. d) società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

Le disposizioni si applicano fino al termine di scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE

Perché lo split payment

La misura speciale fa parte di un pacchetto di misure introdotte dall’Italia per contrastare la frode e l’evasione fiscali. Tale pacchetto di misure, che comprende l’obbligo di fatturazione elettronica autorizzato dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio, consente alle autorità fiscali italiane la verifica incrociata delle diverse operazioni dichiarate dai soggetti passivi e il controllo dei loro versamenti IVA.

Come evidenziato dalla decisione, l’Italia ha rappresentato che il meccanismo dello split payment, in quanto misura ex ante, si è dimostrato estremamente efficace e complementare alla fatturazione elettronica obbligatoria, che costituisce una misura ex post.

Nello specifico, la fatturazione elettronica obbligatoria riduce il tempo necessario alle autorità fiscali per venire a conoscenza dell’esistenza di un potenziale caso di frode o evasione. Tuttavia, in assenza del meccanismo dello split payment, il recupero degli importi IVA dovuti dai soggetti passivi coinvolti in frode o evasione fiscale potrebbe risultare impossibile dopo che il controllo incrociato sia stato effettuato poiché, nel frattempo, tali soggetti passivi potrebbero essere divenuti insolventi.

Il meccanismo antievasivo

Uno degli effetti della misura speciale è che i fornitori di beni o servizi, essendo soggetti passivi, non possono compensare l’IVA versata a monte con l’IVA percepita sulle loro cessioni o prestazioni. Tali fornitori possono trovarsi costantemente in una posizione creditoria e potrebbero dover chiedere un rimborso effettivo dell’IVA versata a monte all’amministrazione fiscale. In base alle informazioni fornite dall’Italia, i soggetti passivi che effettuano operazioni soggette alla misura speciale hanno diritto a ricevere il pagamento dei relativi crediti IVA in via prioritaria, entro il limite del credito derivante da tali operazioni. Tale prassi implica che le domande di rimborso relative alla misura speciale siano trattate in via prioritaria sia nel corso della fase delle indagini preliminari, sia quando sono pagati importi dovuti per rimborsi non prioritari.

La nuova autorizzazione – soggetti inclusi ed esclusi

L’Italia, come detto, è autorizzata a proseguire con lo split payment fino al 30 giugno 2026. Tuttavia, con lettera protocollata dalla Commissione l’8 maggio 2023 l’Italia ha chiesto che, a decorrere dal 1° luglio 2025, l’ambito di applicazione della misura speciale sia limitato alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate a favore delle pubbliche amministrazioni e di alcune società controllate da pubbliche amministrazioni.

In particolare, a decorrere dal 1° luglio 2025, saranno escluse le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a favore delle società quotate in borsa incluse nell’indice FTSE MIB. 

Riferimenti

Normativa

  • Articolo 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
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