Quale è l’agricoltura senza Irap?

Download PDF

L’art. 3, co. 1, lett. d) del D.lgs. n. 446/1997, contemplava, fino al 2015, tra i soggetti passivi Irap, i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all’art. 32 del Tuir, ossia i soggetti che svolgono l’attività agricola nei limiti in cui il reddito può essere determinato in base alla rendita catastale del terreno.

Con la legge di stabilità 2016 tali soggetti, sempre nei limiti in cui svolgono attività agricola ai sensi dell’art. 32 del Tuir, non sono più considerati soggetti Irap, fermo restando che continuano ad essere assoggettati ad Irap con riferimento all’attività agricola eccedente i limiti indicati.

L’esercizio dell’attività agricola e l’Irap

L’esercizio di un’attività agricola costituisce un presupposto per l’applicazione dell’Irap ai sensi dell’art. 2 del D.lgs. n. 446/1997, disposizione che prevede come rilevante ai fini del tributo “l’esercizio abituale di un’attività diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi”.

L’esercizio dell’attività agricola è, dunque, in linea generale, soggetto a Irap.

Tuttavia, una prima eccezione è stata sancita dalla Cassazione per l’esercizio in forma individuale dell’attività in presenza di particolari condizioni, come per altre attività svolte in forma individuale (lavoratori autonomi e piccoli imprenditori individuali): il presupposto dell’autonoma organizzazione non si presume ma deve essere verificato caso per caso.

Infatti, la Cassazione, con la sentenza n. 21122/2010, ha stabilito che anche il coltivatore diretto, se sprovvisto di autonoma organizzazione, non è soggetto all’Irap.

Il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente (Cassazione n. 9451/2016):

  1. sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
  2. impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

Si tratta, evidentemente, di requisiti che, in linea generale, non si riscontrano laddove l’esercizio dell’attività agricola, nei limiti di cui all’art. 32 del Tuir, è svolta in forma individuale.

Regime agevolato previgente

Fino al 2015 vi era un regime agevolato specifico per i soggetti che svolgevano l’attività agricola nei limiti in cui il relativo reddito può essere determinato in base alla rendita catastale del terreno, i quali erano tassati con l’aliquota dell’1,9% e non base all’aliquota ordinaria.

Era previsto, inoltre, che l’Irap non era dovuta se l’agricoltore rientrava nel regime di esonero Iva - sempreché non vi avesse rinunciato - ossia se:

  • nell’anno solare precedente aveva realizzato un volume d’affari Iva non superiore a 7.000 euro;
  • il volume d’affari era costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli compresi nella tabella A allegata al decreto IVA.

Esclusione dai soggetti passivi Irap dal 2016 – vi rientra chi esercita queste attività

L’articolo 1, comma 70 della legge n. 208/2015 ha stabilito dal 2016 l’esclusione dall’Irap dei soggetti che esercitano un’attività agricola imponibile ai sensi dell’articolo 32 del Tuir e l’abrogazione dell’aliquota d’imposta dell’1,9 %, per i soggetti operanti nel settore agricolo.

Le attività agricole, di cui all’articolo 32, comma 2, del Tuir - a cui fino al periodo d’imposta 2015 si applicava l’aliquota dell’1,9% e che dal 2016 in poi sono escluse dall’Irap - che delimitano l’ambito di applicazione dell’esenzione Irap di cui all’art. 1, co. 70, della legge n. 208/2015 sono:

  1. le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
  2. l’allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno 1/4 dal terreno, limite determinato in base ai criteri (n. capi animali, valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il medesimo limite, coefficiente moltiplicatore) stabiliti ogni 2 anni da un D.M. del Ministero dell’economia e delle finanze (ultimo decreto 15 giugno 2017);
  3. le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste;
  4. le attività “cd connesse” all’esercizio dell’agricoltura, di cui all’art. 2135, co. 3, del codice civile, ossia quelle dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati tassativamente - ogni due anni - con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (ultimo M. 13 febbraio 2015).

Solo per l’esercizio di tali attività si applica, a partire dal 2016, l’esclusione dall’Irap prevista dalla legge di stabilità 2016.

 Irap confermata

Resta ferma, invece, la soggezione all’Irap per:

  • le attività di agriturismo;
  • le attività connesse, se effettuate su prodotti agricoli diversi da quelli elencati nel decreto MEF (ancorché ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall’allevamento) posto che non rientrano nella rendita catastale;
  • le attività di fornitura di servizi a terzi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata.

Soggetti che possono rientrare nell’esclusione

L’esclusione, come si è detto è legata alla tipologia di attività svolta. Per questo motivo, oltre ai soggetti agricoltori persone fisiche e sempreché l’attività agricola svolta rientri nei limiti di cui all’art. 32 del Tuir, possono beneficiarne anche altri soggetti, indipendentemente dalle modalità di determinazione della base imponibile:

  • Società di capitali, per le quali il calcolo della base imponibile avviene, in linea generale, sulla base delle risultanze del bilancio civilistico. Per tali soggetti l’esclusione riguarda la parte di base imponibile corrispondente all’attività potenzialmente rientrante nei limiti di cui all’art. 32 del Tuir;
  • Società di persone, per le quali si applicano i criteri “fiscali”, fatta salva la possibilità di optare per i criteri previsti per le società di capitali. Per tali soggetti l’esclusione riguarda la parte di base imponibile corrispondente all’attività potenzialmente rientrante nei limiti di cui all’art. 32 del Tuir;
  • Società agricole che determinano il reddito agrario su base catastale per opzione, ai sensi dell’art. 1, co. 1093, della legge n. 296/2006. Si tratta di:
  1. società di persone, escluse le società semplici;
  2. società a responsabilità limitata;
  3. società cooperative che rivestono la qualifica di società agricole ai sensi dell’art. 2 del D.lgs. 29 marzo 2004, n. 99.

Esclusioni di tipo soggettivo

Restano ferme le agevolazioni di tipo soggettivo già previste dal previgente regime che per tali soggetti prevedeva, indipendentemente dall’attività svolta, l’applicazione dell’aliquota ridotta dell’1,9%. In particolare, sono esclusi dall’Irap:

  • cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 601/1973.  Si tratta delle cooperative agricole e della piccola pesca e loro consorzi i cui redditi, derivano dall'allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno 1/4 dai terreni dei soci nonché mediante la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalente dai soci;
  • cooperative e i  loro  consorzi  che  forniscono  in via principale,  anche  nell'interesse  di  terzi,  servizi  nel  settore selvicolturale,  ivi  comprese  le  sistemazioni idraulico-forestali, di cui all’art. 8 D.lgs. n. 227/2001. In seguito all’abrogazione del D.lgs. n. 227/2001 ad opera dell’art. 18 del D.lgs. n. 34/2018, si ritiene che si debba fare ora riferimento alla definizione di cooperativa forestale di cui all’art. 10, co. 6 del D.lgs. n. 34/2018.

Riferimenti normativi

  • Art. 3 D.lgs. n. 446/1997

Riferimenti di giurisprudenza

  • Cassazione n. 21110/2010 e n. 9451/2016

 

Download PDF

Nessun commento ancora


Lascia un commento

E' necessario autenticarsi per pubblicare un commento