RAPPRESENTANTE FISCALE – COSA CAMBIA

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In attuazione dell'articolo 17 della L. n. 111/2023, recante i principi e criteri direttivi in materia di procedimento accertativo, è stato emanato il D.lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, recante disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale (G.U. 21 febbraio 2024, n. 43).

L’articolo 4 del citato decreto integra la disciplina del rappresentante fiscale per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti in ambito IVA.

L’articolo si compone di due commi, che modificano, rispettivamente:

  • il DPR 26 ottobre 1972, n. 633, articoli 17 e 35;
  • il D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 471, articolo 11.

Requisiti soggettivi del rappresentante fiscale

È stato integrato il terzo comma dell’articolo 17 del decreto IVA per disciplinare i requisiti soggettivi del rappresentante fiscale il quale deve:

  1. non aver riportato condanne, anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati finanziari;
  2. non avere procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari;
  3. non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia contributiva e tributaria;
  4. non trovarsi in condizioni di incandidabilità.

La norma contempla anche il caso in cui sia nominata rappresentante fiscale una persona giuridica.

In tal caso, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal legale rappresentante dell'ente incaricato.

Rilascio della garanzia da parte del rappresentante

Il citato terzo comma dell’articolo 17 del decreto IVA, come integrato, rimette a un decreto MEF l’individuazione dei criteri al ricorrere dei quali il rappresentante fiscale può assumere tale ruolo solo previo rilascio di idonea garanzia, graduata anche in relazione al numero di soggetti rappresentati.

A tal scopo è stato inserito un comma 7-quater all’articolo 35 del decreto IVA per prevedere che, per i soggetti non residenti:

  • in uno Stato membro UE;
  • in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo

che adempiono gli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di Iva tramite un rappresentante fiscale, l'inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie avviene previo rilascio di un'idonea garanzia

Con decreto MEF saranno individuati i criteri e le modalità di rilascio di tale garanzia.

Dichiarazione di inizio o variazione attività trasmessa dal rappresentante

Il citato nuovo comma 7-quater all’articolo 35 del decreto IVA prevede che il rappresentante fiscale che trasmette all'Agenzia delle entrate la dichiarazione di inizio o variazione attività, in cui risulti l'esercizio dell'opzione per l'inclusione del numero di partita IVA nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ha l'obbligo di verificare la completezza del corredo documentale e informativo prodotto dal contribuente e la relativa corrispondenza alle notizie in suo possesso.

La norma rimette a un emanando decreto del MEF l’individuazione dei termini e delle modalità di intervento per la verifica degli adempimenti previsti dal nuovo comma, da attuarsi anche sulla base di specifici accordi operativi stipulati tra Agenzia delle entrate e Guardia di finanza.

Sanzioni per il rappresentante

Con l’aggiunta di un comma 7-quinquies all'articolo 11 del D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 471, è stato previsto che è irrogata la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 50.000 nei confronti del rappresentante fiscale che non adempie agli obblighi di verifica della completezza della documentazione  prodotta dal contribuente ai fini dell'inclusione del numero di partita IVA nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie; non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (concorso di violazioni e continuazione).

Normativa

  • Articolo 17 della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante “Princìpi e criteri direttivi in materia di procedimento accertativo, di adesione adesione e di adempimento spontaneo (7)
  • articolo 4 del D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, recante “Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale. e di adempimento spontaneo”;
  • articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164;
  • articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55;
  • articoli 17 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
  • articolo 17 del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010;
  • articolo 11, comma 7-quinquies, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
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