Rateazione cartelle di pagamento – il labirinto

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Il Decreto Legge n. 7/2021 ha spostato, per l’ennesima volta, al 28 febbraio 2021 la sospensione del termine per il pagamento delle somme dovute all’Agenzia delle entrate Riscossione. Le rate delle cartelle di pagamento sospese devono essere pagate entro il 31 marzo 2021 e dal 1° aprile 2021, per i carichi non scaduti alla data dell’8 marzo 2020, riprende l’attività della riscossione coattiva.

E’ utile riassumere il contesto in cui interviene la proroga.

L’articolo 13 bis del DL 137/2020 (cd. Ristori) ha dato il via libera a nuove dilazioni anche senza il pagamento delle rate scadute relative a precedenti piani di rateazione. Tuttavia, in modo certamente poco razionale, questa rilevante regola vale solo per i debiti compresi in piani di dilazioni per i quali la decadenza risulti verificata prima dell’8 marzo 2020 (21 febbraio 2020 per i contribuenti nei comuni di cui al DPCM 1° marzo 2020).

Tale beneficio, dunque, non si estende ai contribuenti che decadranno dai piani di dilazione nel 2021.

Piano d’azione a fonte del rinvio al 28 febbraio 2021

Il decreto legge n. 3/2021 aveva prorogato la sospensione del pagamento delle somme affidate per la riscossione all’Agenzia delle Riscossione fino al nuovo termine del 31 gennaio 2021, senonché il decreto legge n. 7/2021 ha nuovamente spostato in avanti la sospensione, fissando il nuovo termine al 28 febbraio 2021. Ebbene, entro il 31 marzo 2021 devono essere pagate le somme sospese e, a decorrere dal 1° aprile 2021, riprenderanno le attività della riscossione, anche coattiva, in relazione a carichi notificati successivamente alla data di inizio della sospensione (come già detto 8 marzo 2020). Viceversa, per i carichi già scaduti alla data dell’8 marzo 2020, l’attività di riscossione riprenderà già dal 1° marzo 2021. Allo stesso modo il pagamento delle rate da rottamazione dovute nel 2020 sono fissate alla scadenza del 1° marzo 2021.

I termini di cui sopra dettano anche le scadenza entro le quali i debitori dovranno chiedere nuove rateazioni, gestire le rateazioni pendenti, gestire le rateazioni decadute.

La regola della richiesta della nuova rateazione

Come noto, il comma 3 dell’articolo 19 del DPR 602/73 prevede(rebbe) che i debiti relativi a carichi possono essere nuovamente rateizzati se, all’atto della presentazione della nuova richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data. Ne deriva che, il debitore, decaduto da un piano di rateazione, per ottenere una nuova rateazione deve prima saldare tutte le rate del piano originario che al momento della nuova istanza di dilazione risultano non pagate. Tuttavia il decreto ristori consente di derogare a tale regola.

La deroga del ristori ai piani di rateizzazione

Ed infatti, la predetta rigida regola non si applica ai debiti ricompresi in piani di dilazione per i quali il debitore è decaduto dal beneficio alla data di inizio del periodo di sospensione previsto dall’art. 68 del DL 18/2020 (i.e. 8 marzo 2020) se la nuova dilazione è richiesta entro il 31 dicembre 2021. Regola peraltro che si potrà applicare anche nel caso di richiesta di nuova rateazione per i debiti definiti con rottamazioni decadute alla data del 31/12/2019.

Virtuosi e non virtuosi a confronto

Grazie alla assai poco razionale disposizione in esame:

  • il debitore “non virtuoso” , che alla data dell’8 marzo 2020 risulta già decaduto da precedenti piani di dilazione, potrà chiedere, entro il 31 dicembre 2021, un nuovo piano di dilazione a costo zero, senza peraltro doversi preventivamente mettere in regola con lo scaduto;
  • il contribuente “virtuoso” che alla data dell’8 marzo 2020 risulta in regola con il pagamento delle rateazioni laddove dovesse essere decaduto dopo tale data dovrà, prima di chiedere una nuova rateizzazione, mettersi preventivamente in regola con l’arretrato.

La regola delle 10 rate e la ripresa dei pagamenti

L’articolo 154 del decreto legge n. 34/2020, prevede che per:

  • i piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020;
  • per i piani di dilazione concessi per l’effetto di richieste formulate entro la data del 31 dicembre 2020,

il presupposto per la decadenza è il mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive, in luogo del mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive.

Ordunque, il decreto legge n. 137/2020 in sostanza prevede che la stessa regola troverà applicazione anche per le dilazioni concesse per l’effetto di istanze presentate dalla data del 30 novembre 2020 alla data del 31 dicembre 2021.

Tutti i piani di dilazione concessi a seguito di domande effettuate entro il 31 dicembre 2021 godono della decadenza lunga per mancato pagamento di 10 rate (in luogo di 5). Ne deriva che il contribuente virtuoso che ha sempre pagato fino all’8 marzo 2020 e che, per l’effetto della crisi pandemica, ha sospeso successivamente i pagamenti delle rate fino al termine del 28 febbraio 2021, dovrà prestare molta attenzione a non decadere dal piano di dilazione a decorrere dalla ripresa dei pagamenti. In particolare, tale “virtuoso” debitore dovrà effettuare, entro il termine del 31 marzo 2021 il pagamento di un numero di rate che gli consenta alla stessa data di non risultare inadempiente per un numero di rate pari a 10.

Conclusioni

Ancora una volta è premiato il debitore non virtuoso.

Infatti, il debitore che alla data dell’8 marzo 2020 risultava già decaduto da precedenti piani di dilazione:

  • ha comunque fruito dall’8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 della sospensione della riscossione coattiva;
  • entro il 1° marzo 2021 potrà ripresentare un nuovo piano di dilazione senza dover pagare le rate non pagate del precedente piano di rateazione;
  • per il nuovo piano di dilazione potrà fruire dei più ampi termini per la decadenza (mancato pagamento di 10 rate in luogo di 5 rate);
  • peraltro, essendo nuovo il piano di dilazione il conto delle 10 rate decorrerà dalla data di concessione della nuova rateazione.

Ci si permette di osservare che la razionalizzazione della riscossione in pendenza e post Pandemia necessita di interventi non improvvisati, ma seri ed equilibrati.

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