RATEAZIONE CARTELLE – RIPARTONO LE DILAZIONI MA OCCHIO AL 31 OTTOBRE

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Il decreto fiscale collegato 2022 modifica le regole dei piani di dilazione concessi dall’Agenzia delle Riscossione. Il presupposto di decadenza dai piani di rateazione opera solo se si omette il pagamento di almeno 18 rate, ma esclusivamente con riferimento ai piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020. A tale riguardo, c’è tempo fino al 31 ottobre 2021 per effettuare il pagamento di un numero di rate che consenta la rimozione della causa di decadenza.

RATEAZIONI PENDENTI ALLA DATA DELL’8 MARZO 2020

Come noto, l’articolo 68 del D.L. n. 18/2020 ha previsto, anche per l’effetto della successione di decreti di proroga, la sospensione del pagamento delle rate delle cartelle di pagamento scadenti dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Il pagamento delle 18 rate sospese (quelle, appunto, da marzo 2020 ad agosto 2021) doveva essere effettuato entro il termine del 30 settembre 2021.

Tuttavia, il co. 2 ter del medesimo art. 68 del citato D.L. n. 18/2020, ebbe a stabilire che la causa di decadenza dai piani di rateazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 o concessi mediante istanze presentate entro il 31 dicembre 2020 (temine esteso al 31 dicembre 2021 per l’effetto del decreto Ristori), si sarebbe verificata a fronte del mancato pagamento di almeno 10 rate anche non consecutive. In conclusione, il debitore, entro la data del 30 settembre 2021, doveva assicurare il pagamento di un numero di rate del piano che comportasse, al più, il mancato pagamento di non oltre 9 rate (computando, evidentemente anche quella in scadenza nel mese di settembre).

IL COLLEGATO FISCALE- RIAMMISSIONE AI PIANI DI DILAZIONE ENTRO IL 31 OTTOBRE 2021

Il decreto-legge cd. collegato fiscale in corso di pubblicazione, prevede (nel suo testo provvisorio) che i piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020, non sono soggetti a decadenza nel caso di omesso pagamento di un massimo di 18 rate, con la possibilità di rimuovere entro il 31 ottobre 2021 l’eventuale causa decadenza già verificata alla data di entrate in vigore del decreto.

In particolare:

  • il co. 1 dell’articolo 3 della citata bozza del decreto collegato fiscale 2022, prevede che, con riferimento ai piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020, l’omesso pagamento delle rate che determina la decadenza dalla rateazione deve interessare un numero di almeno 18 rate (in luogo del previgente numero di 9 rate).
  • Il co. 2 del medesimo articolo 3, stabilisce che il debitore, il quale alla data di entrata in vigore del decreto collegato è decaduto dalla rateazione per omesso pagamento di un numero di rate pari a 9, è riammesso “automaticamente” al medesimo piano per il quale la scadenza del pagamento delle rate sospese (dall’ 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021) è fissato al 31 ottobre 2021, ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui al co. 1 e di cui sopra (decadenza causata dall’omesso pagamento di almeno 18 rate).

Va ribadito che la regola delle 18 rate omesse in luogo delle 9 quale causa di decadenza e la nuova regola della riammissione alla dilazione delle cartelle interessa unicamente i piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020.

In sintesi, in base al combinato disposto delle due disposizioni, si ha che:

  • a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto Collegato fiscale 2022 (si attende la gazzetta Ufficiale), per le rateazioni in essere alla data dell’8 marzo 2020 la decadenza è determinata per il mancato pagamento di 18 rate del piano;
  • se alla data di entrata in vigore del decreto collegato fiscale 2022 la decadenza dal piano di rateazione risulta già verificata (perché il contribuente non ha effettuato, entro tale data, il pagamento di almeno 9 rate del piano), si determina l’automatica riammissione al medesimo piano (e non quindi la concessione di un nuovo piano di rateazione) mediante il pagamento, entro la data del 31 ottobre 2021, di un numero di rate che consenta di rimuovere il presupposto di decadenza e, quindi, di un numero di rate che comporti, al più, il mancato pagamento di non oltre 17 rate del piano di rateazione, circostanza da verificare tenendo conto delle rate del piano aventi scadenza fino alla data di regolarizzazione in riammissione.

Semplificando, nell’ipotesi di un piano di dilazione per il quale sono state sospese le rate mensili dall’8 marzo 2020, il debitore dovrà effettuare il pagamento, entro la data del 31 ottobre 2021, di almeno 3 rate mensili.

MAGGIORE RESPIRO PER CHI HA REGOLARIZZATO PARZIALMENTE ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2021

Anche il debitore che entro la data del 30 settembre 2021 ha provveduto ad effettuare il pagamento, parziale, delle rate sospese, potrà godere, con riferimento ai piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020, del nuovo maggiore numero di rate (18 rate) di cui all’omesso pagamento è il presupposto di decadenza.

Si supponga che il debitore, in relazione ad un piano in essere all’8 marzo 2020, entro il 30 settembre 2021 abbia effettuato il pagamento di tutte le rate mensili scadenti dal mese di marzo 2020 al mese di dicembre 2020, escludendo per tale circostanza il presupposto di decadenza per l'omesso pagamento di 10 rate. Infatti, per l’effetto di tale pagamento risultano non pagate solo 9 rate del piano.

Ora, tale debitore potrebbe sfruttare il maggiore numero di rate il cui omesso pagamento è presupposto di decadenza (18 rate) rinviando il versamento di, “al più”, altre 8 rate.

In altri termini e per il caso prospettato, il debitore potrebbe non effettuare (sospendere) il pagamento delle rate scadenti da gennaio 2021 a settembre 2021 fino alla data di scadenza della rata nel mese di giugno 2022, riprendendo i versamenti, a partire dalla rata in scadenza a gennaio 2021, a decorrere dal mese di giugno 2022. In tal caso, infatti, con il pagamento della rata di gennaio 2021 entro la data di scadenza del mese di giugno 2022, risulterebbero non pagate 17 rate, quelle aventi scadenza da febbraio 2021 fino a giugno 2022.

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