RAVVEDIMENTO SPECIALE AI TEMPI SUPPLEMENTARI

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Nuova scadenza 20 dicembre 2023 con versamento in unica soluzione. Il decreto Mille Proroghe ripropone l’adesione al ravvedimento speciale per i contribuenti che non ne hanno fruito entro la scadenza del 2 ottobre scorso.

Ci sarà tempo, dunque, fino al 20 dicembre 2023 per fruire del ravvedimento speciale, con la riduzione delle sanzioni ad 1/18, e regolarizzare le violazioni sostanziali riguardanti le dichiarazioni validamente presentante per il periodo di imposta 2021 e precedenti.

Il perfezionamento del ravvedimento speciale, entro il maggior tempo supplementare del 20 dicembre 2023, concesso dal decreto Mille Proroghe, dovrà avvenire con pagamento in un’unica soluzione.

L’articolo 3 bis del Decreto del DL 132/2023, introdotto dalla legge di conversione 170/2023, prevede che, i soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023 non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione di cui alla legge bilancio commi da 174 a 178 (adesione al ravvedimento speciale) possono comunque procedere alla predetta regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità previste dalla norma sopra richiamata, se versano le somme dovute in un’unica soluzione entro il 20 dicembre 2023 e rimuovono le irregolarità od omissioni entro la medesima data.

Come comportarsi

Dunque, i contribuenti, che intendono fruire del nuovo termine concesso, devono, entro il prossimo 20 dicembre 2023:

  • presentare le dichiarazioni integrative e porre in essere ogni altro adempimento per rimuovere le violazioni sostanziali;
  • effettuare il versamento delle maggiori imposte, interessi nonché sanzioni, quest’ultime nella misura ridotta ad 1/18.

Si ricorda che la regolarizzazione con pagamento delle sanzioni ridotte ad 1/18 è consentita sempreché, alla data di versamento di quanto dovuto, le violazioni non siano state già contestate con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni comprese le comunicazioni di cui all’articolo 36 ter del DPR 600/73.

Il decreto Mille Proroghe nulla dice in merito ai ravvedimenti in misura ordinaria delle violazioni sostanziali poste in essere dopo il 30 settembre (2 ottobre cadendo il 30 settembre 2023 di sabato) e la data di entrata in vigore della legge di conversione del Mille Proroghe, il 29 novembre 2023.

Tuttavia, a bene vedere la norma non introduce una proroga dei termini, bensì (cosa ben diversa) la riapertura della possibilità di fruire del ravvedimento speciale a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Mille Proroghe (29 novembre 2023) e fino alla data del 20 dicembre.

Pertanto, restano validi i ravvedimenti “ordinari” già effettuati alla data di entrata in vigore della legge di conversione (29 novembre 2023) e non si darà luogo a rimborsi.

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