REGIME IVA PER LE PRESTAZIONI SANITARIE

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L’articolo 18 del D.L. n. 73/2022 ha esteso ad altre prestazioni rese in ambito sanitario:

  • l’esenzione IVA prevista per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell’esercizio delle arti e professioni sanitarie;
  • l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% per altre prestazioni connesse ma non sanitarie.

L’ESENZIONE IVA

Mediante la sostituzione dell’articolo 10, primo comma, n. 18), del D.P.R. 633/1972, viene stabilito che l’esenzione IVA prevista per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell’esercizio delle arti e professioni sanitarie, spetta anche laddove tali prestazioni costituiscano una componente di una prestazione di ricovero e cura effettuata, a favore di persone ricoverate, da case di cura non convenzionate.

L’esenzione opera a condizione che l’ente abbia acquistato a sua volta la prestazione sanitaria presso un terzo in regime di esenzione IVA e fino a concorrenza del corrispettivo dovuto dall’ente al soggetto terzo per la medesima prestazione sanitaria.

L’IVA AL 10%

Mediante sostituzione del n. 120) della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972 è stato previsto che l’aliquota IVA del 10% si applica alle prestazioni:

  • di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, diverse da quelle che beneficiano dell’esenzione IVA di cui all’articolo 10, primo  comma, n. 18) e 19), del decreto IVA;
  • di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate;
  • di maggior comfort alberghiero rese a persone ricoverate.

LA NORMATIVA UE

L’articolo 132, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 prevede, alla lettera b), l’esenzione IVA per “l’ospedalizzazione e le cure mediche nonché le operazioni ad esse strettamente connesse, assicurate da enti di diritto pubblico oppure, a condizioni sociali analoghe a quelle vigenti per i medesimi, da istituti ospedalieri, centri medici e diagnostici e altri istituti della stessa natura debitamente riconosciuti” e alla lettera c) l’esenzione IVA per “le prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche quali sono definite dallo Stato membro interessato”.

LE PRONUNCE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

L’orientamento tradizionale della Corte di Giustizia (cfr. causa c-334/2014; causa 437/2015 e giurisprudenza ivi citata) ritiene che:

  • la nozione di cure mediche di cui alla lettera b);
  • la nozione di prestazioni mediche di cui alla lettera c)

riguardino entrambe prestazioni che hanno lo scopo di diagnosticare, di curare e, nella misura del possibile, di guarire malattie o problemi di salute e che l’elemento distintivo tra le due fattispecie di esenzione, deve essere ricercato nel luogo di effettuazione della prestazione medica.

In particolare, l’esenzione si applica:

  • sulla base della b) alle prestazioni di cure mediche rese in ambito ospedaliero;
  • sulla base della c), alle prestazioni mediche rese al di fuori di tale contesto (e, quindi, nello studio privato del medico, presso il domicilio del paziente o altrove).

Inoltre, secondo la Corte di Giustizia, per l’operatività dell’articolo 132, lett. c), accanto alla caratteristica del luogo (extraospedaliero) di svolgimento della prestazione sanitaria, era indispensabile la sussistenza di un “rapporto di fiducia” tra il prestatore di assistenza sanitaria e la persona in cura.

La sentenza della Corte di Giustizia UE, 18 settembre 2019, causa C-700/17 afferma che le prestazioni mediche rese da un medico specialista a una società che fornisce prestazioni di laboratorio se non soddisfano l’insieme delle condizioni di cui alla lett. b) non sono automaticamente escluse dall’esenzione ma possono rientrare nell’esenzione prevista dalla lett. c).

La Corte, al riguardo, si discosta dai precedenti orientamenti in quanto afferma che l’esenzione prevista dalla lettera c) non è subordinata alla condizione che sussista tale rapporto di fiducia tra medico e paziente e si applica a condizione che la prestazione presenti entrambi i requisiti:

  • abbia carattere medico;
  • sia resa nell’esercizio delle professioni mediche o paramediche.

La sentenza C-700/17 evidenzia che, anche in assenza di un rapporto fiduciario, le prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche devono considerarsi esenti seppure quando sono rese nei confronti di una struttura sanitaria.

Normativa

  • Articolo 132, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006;
  • articolo 18 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73;
  • articolo 10, primo comma, n. 18), e tabella A, parte III, n. 120), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  633.

Giurisprudenza

  • Corte di Giustizia UE, 18 settembre 2019, causa C-700/17
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