Regimi patrimoniali tra coniugi e regolamenti UE

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Il tema potrebbe sembrare apparentemente irrilevante o solo teorico, però se poi si vanno a vedere i numeri e le persone coinvolte (poco meno di 40 milioni di persone) ci si rende conto che è tutt'altro che così.
Stiamo parlando dei regimi patrimoniali tra coniugi e coppie (nel caso di unioni registrate)  transnazionali, costituite da persone che non vivono nel loro Paese di origine e che spesso non hanno neppure la stessa cittadinanza.
La possibilità di circolare liberamente all'interno dell'Unione Europea e, dunque, qualsiasi spostamento, trasferimento o attività lavorativa in un altro Paese può avere come effetto quello del mutamento nella disciplina giuridica, un cambiamento negli obblighi individuali e, talvolta, la perdita di diritti dati per scontati nel Paese di origine, oltre che, anche incidere sulle questioni patrimoniali (pensiamo, ad es., all'acquisto di partecipazioni societarie da parte di un coniuge...).

I regolamenti UE 2016/1103 e 2016/1104
Il tema, ovviamente, è particolarmente vasto ed in continua evoluzione, per cui ci limiteremo ad alcuni brevi cenni, che però riteniamo importanti per inquadrare la questione.
In particolare, sono entrati in vigore ormai da qualche anno, e precisamente il 30 gennaio 2019, i nuovi regolamenti UE in tema di regimi patrimoniali tra coniugi, nn. 2016/1103 e 2016/1104 del 24 giugno 2016, con l’obiettivo di dettare linee guida comuni per tutti i Paesi membri.
I due provvedimenti intervengono per disciplinare tutte quelle coppie che vivono in situazione transfrontaliera, indicando, tra gli altri, criteri uniformi per individuare la legge applicabile ed il giudice competente per le questioni relative ai rapporti patrimoniali tra coniugi e nei casi di unioni registrate.

Le novità introdotte dai Regolamenti UE
I regolamenti 2016/1103 e 2016/1104 si occupano di tutte le questioni di diritto civile dei regimi patrimoniali tra coniugi oltre che degli effetti patrimoniali delle unioni registrate.
Vengono quindi regolamentate, ad esempio, la gestione dei beni del partner o la fase di liquidazione del regime patrimoniale, mentre sono esclusi dal campo di applicazione dei Regolamenti gli aspetti successori, quelli in tema di diritti reali, sui beni mobili ed immobili oltre che obbligazioni alimentari

Per quanto riguarda la legge applicabile alle questioni di cui si occupano i regolamenti, viene lasciato ampio spazio alla libertà contrattuale delle parti, che possono scegliere di ritenere applicabile anche la legge di uno stato non membro.
In mancanza di scelta del foro, il giudice competente a decidere sul regime patrimoniale dei coniugi e per le unioni registrate è quello dello Stato membro di residenza abituale dei coniugi o, in mancanza, di ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora o, in mancanza, di residenza abituale del convenuto o, in mancanza, di cittadinanza comune dei coniugi, in ogni caso avuto riguardo al momento in cui l’autorità è stata adita.

Peraltro, il Regolamento 2016/1104 disciplina gli effetti patrimoniali delle coppie non sposate, ma la cui unione è registrata, in base al diritto interno degli Stati membri, rimanendo escluse le coppie di fatto.

Infine, viene inoltre introdotto il riconoscimento automatico delle decisioni in materia di regimi patrimoniali, mentre per quanto riguarda la fase esecutiva è necessario che su istanza di una parte interessata l’atto venga dichiarato esecutivo.

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