RICAPITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E DECRETO LIQUIDITA’

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Tra i molti ambiti sui quali l'emergenza sanitaria di questi mesi ha avuto importanti ripercussioni, - tra essi, ad es., le locazioni sui quali siamo già intervenuti in precedenti articoli -, si aggiunge ora anche il tema introdotto dall'art. 6 del  D.L. 23/2020 (c.d. Decreto Liquidità, L. 40/2020), ossia quello della ricapitalizzazione delle imprese.

Il tema, diciamo, è abbastanza noto: le società che hanno subito una diminuzione del capitale sociale di oltre un terzo in conseguenza di perdite devono provvedere alla proporzionale riduzione del capitale qualora entro l'esercizio successivo le perdite stesse non siano diminuite a meno di un terzo ovvero, in caso di diminuzione del capitale al di sotto del minimo legale (Euro 50.000 per le S.p.A.; Euro 10.000 per le S.r.l.), a deliberare senza indugio la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo legale o, in alternativa, la trasformazione della società

Le novità introdotte dal Decreto Liquidità
Se, quella appena richiamata, è la normativa codicistica (generalmente...) in vigore, l'art. 6, d.l. n. 23/2020 ("Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale") dispone che dal 9 aprile 2020 fino dal 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli relativi del codice civile (artt. 2446, II e III comma, 2447, 2482-bis, IV, V e VI comma e 2482-ter) così come non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale (artt. 2484, I comma, n. 4 e art. 2545-duodecies per le cooperative).

In altre parole, la deroga, seppur temporanea, alla norme codicistiche introdotta dal Decreto Liquidità, dal punto di vista operativo consente di ritenere legittime le delibere di aumento di capitale (ndr: cosa diversa è la ricapitalizzazione!) adottate o che saranno adottate nel periodo sopra indicato (9 aprile - 31 dicembre 2020) senza la previa riduzione del capitale stesso a copertura delle perdite, e ciò anche qualora, terminato l'aumento, il patrimonio netto della società permanga comunque inferiore ai due terzi del capitale sociale.

L'intento del legislatore è chiaro, intervenire in una situazione di crisi generalizzata che, diversamente, avrebbe costretto un rilevante numero di imprese a sciogliersi e mettersi in liquidazione, perché impossibilitate ad affrontare onerose operazioni di ricapitalizzazione.

Si noti, peraltro, come spesso accade, che l'art. 6 così come formulato insinua il dubbio se la sospensione degli obblighi di cui si è detto, possa trovare applicazione anche per perdite verificatesi in esercizi chiusi prima del 31 dicembre 2020. A meno che il legislatore intendesse riferirsi esclusivamente alle perdite generatesi nel periodo 9 aprile - 31 dicembre 2020...
Su tali questioni interpretative si segnalano già alcune isolate pronunce, ma ancora non indice di un orientamento univoco.

Gli obblighi informativi a carico degli amministratori
Come abbiamo accennato, la normativa che stiamo esaminando di fatto congela gli obblighi dell'assemblea dei soci (che comunque mantiene la facoltà) di adottare le opportune e necessarie operazioni sul capitale sociale finalizzate ad eliminare o quantomeno a ridurre le perdite o ad eliminare la causa di scioglimento in caso di perdita integrale del capitale sociale.

Diversa, però, è la posizione degli amministratori, nei confronti dei quali nulla cambia.
La Relazione al Decreto Liquidità chiarisce infatti che persistono a carico dell'organo amministrativo (o dell'organo di controllo) gli obblighi informativi.
Gli amministratori saranno, dunque, tenuti a rilevare l'esistenza di perdite qualificate, convocare "senza indugio" l'assemblea, predisporre una relazione quanto più possibile aggiornata sulla situazione patrimoniale della società munita delle osservazioni dell'organo di controllo (da lasciare depositata a disposizione dei soci presso la sede sociale negli 8 giorni che precedono l'assemblea), sottoporre la relazione così predisposta all'esame dell'assemblea, dando in tale sede conto di eventuali eventi rilevanti avvenuti successivamente alla predisposizione della relazione, e ciò sia nel caso in cui per effetto di tali perdite il patrimonio netto si sia ridotto al di sotto dei due/terzi ma sia ancora superiore al capitale minimo previsto dalla legge, sia nel caso in cui per effetto di perdite superiori a un terzo del capitale sociale il patrimonio netto sia inferiore al capitale minimo prescritto.

In altre parole, la Relazione chiarisce che tali obblighi degli amministratori sussistono comunque e a prescindere dalle decisioni dell'assemblea circa le operazioni di ricapitalizzazione (che, in tempi non emergenziali, sarebbero necessariamente) da assumere.

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