Rivalutazione partecipazioni ad ampio raggio anche per il 2024

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La legge di bilancio per il 2024 ha riproposto l’ormai classica misura fiscale in materia di rideterminazione, per le persone fisiche, del costo fiscale di terreni, agricoli o edificabili, e confermato per le partecipazioni l’estensione, già prevista nella precedente legge di bilancio, alle società quotate. Cerchiamo quindi di fare chiarezza su presupposti, adempimenti ed effetti fiscali di tale disciplina, in modo da offrire un utile vademecum operativo a chi intende optare per questo regime alternativo di determinazione delle plusvalenze. 

La rivalutazione delle partecipazioni quotate nella legge di bilancio per il 2024 

Come anticipato, l’articolo 1, comma 52, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ha previsto che le disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1° gennaio 2024. 

Ciò posto, per la determinazione delle plusvalenze da assoggettare a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, sussiste un doppio binario di regole applicabili, poiché: 

  • per i titoli, le quote o i diritti, quotati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale, determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera a), del TUIR, con riferimento alla media aritmetica dei prezzi del mese di dicembre 2023; 
  • per i titoli, le quote e i diritti non quotati e per la generalità dei terreni può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato da apposita perizia giurata di stima, che deve essere redatta entro il 30 giugno 2024. 

Con particolare riferimento ai titoli “quotati”, l’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 16 del 26 giugno 2023, ha avuto modo di precisare che il contribuente deve predisporre e conservare un prospetto nel quale sono indicati, per ciascun titolo posseduto, il costo o valore di acquisto rideterminato, i prezzi rilevati nel mercato regolamentato o nel sistema multilaterale di negoziazione nel mese di dicembre, nonché la relativa media aritmetica. 

Quanto e quando pagare l’imposta sostitutiva 

A fattor comune, la legge di bilancio per il 2024 ha disposto che l’aliquota applicabile è pari al 16%, stabilendo altresì che il tributo sostitutivo debba essere versato, entro il 30 giugno 2024: 

  • integralmente; o 
  • in tre rate annuali di pari importo, dovendo il soggetto interessato corrispondere, contestualmente al pagamento della seconda e terza rata, gli interessi nella misura del 3% annuo. 

Gli effetti reddituali derivanti all’opzione per il regime sostitutivo 

La disciplina appena richiamata, pur lineare nella sua applicazione, va ben ponderata in capo al contribuente, in quanto il medesimo può usufruire nell’immediato di un tax rate senz’altro allettante, tuttavia le regole impositive delle successive ed eventuali cessioni a titolo oneroso, aventi ad oggetto i beni già rivalutati, mutano in funzione del realizzarsi di una plusvalenza o di una minusvalenza. 

Infatti: 

  • nel primo caso (plusvalenza), il titolare liquida il reddito, assumendo come costo fiscale il valore risultante dalla rivalutazione ed assoggettando a tassazione solo l’eccedenza; 
  • nel secondo caso (minusvalenza), al contrario, il calcolo deve essere effettuato prendendo come riferimento il costo fiscale il valore della partecipazione antecedente l’operazione di rivalutazione. 

Esempio minusvalenza post rivalutazione: 

  • Costo originario: 100.000 
  • Costo rivalutato: 150.000 
  • Prezzo di vendita: 90.000 
  • Minusvalenza realizzata: 10.000 

Normativa 

Articolo 1, commi da 52 a 53, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. 

Articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. 

Prassi amministrativa 

Agenzia delle Entrate, Circolare n. 16 del 26 giugno 2023. 

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