Rivalutazione partecipazioni quotate, dal Governo i primi chiarimenti

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Con la recente approvazione della legge di bilancio per il 2023, il Governo ha introdotto una misura fiscale del tutto innovativa: a fianco della tradizionale disciplina in materia di rivalutazione delle partecipazioni detenute in società chiuse, il legislatore ha infatti esteso tale regime agevolativo anche a quelle negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. Come sempre, l’innovatività e la conseguente mancanza di una pregressa prassi amministrativa hanno aperto il campo a dubbi applicativi, che non sono stati oggetto di un primo ed autorevole chiarimento ministeriale in sede di sindacato ispettivo.

La rivalutazione delle partecipazioni quotate nella legge di bilancio per il 2023

Come noto, l’articolo 1, commi da 107 a 109, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha modificato il regime fiscale di rivalutazione del valore delle partecipazioni sociali, estendendo il campo di applicazione della citata disciplina anche alle partecipazioni in società quotate.

In particolare, il comma 107 ha previsto che, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i titoli, le quote o i diritti negoziati:

  • nei mercati regolamentati; o
  • nei sistemi multilaterali di negoziazione;

posseduti alla data del 1° gennaio 2023, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera a), del medesimo testo unico, con riferimento al mese di dicembre 2022, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

In merito all’imposta sostitutiva da corrispondere per aderire al regime agevolativo, la legge di bilancio per il 2023 ha disposto, al comma 109, che l’aliquota applicabile è pari al 16% e, al comma 108, che tale tributo debba essere versato, entro il 15 novembre 2023, in un’unica soluzione o rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, dovendo, in tale ultimo caso, il soggetto interessato corrispondere, contestualmente al pagamento delle rate, gli interessi nella misura del 3% annuo.

I primi dubbi applicativi della rivalutazione delle partecipazioni quotate

La disciplina appena richiamata, pur apparente lineare nella sua formulazione, ha tuttavia suscitato incertezze applicative, correlate con la peculiarità di questa tipologia di partecipazioni, che vedono nella loro gestione e movimentazione la necessaria intermediazione di un operatore finanziario.

In particolare, non pare chiaro quale debba essere il ruolo dell’intermediario, presso il quale gli strumenti finanziari sono detenuti, nel regime fiscale amministrato, attraverso il quale, come noto, l’intermediario gestisce tutta la fiscalità afferente allo strumento finanziario. In particolare, in assenza di una perizia giurata di stima, non pare chiaro quale documentazione la banca debba acquisire, al fine di determinare il corretto valore fiscale del titolo e, conseguentemente, la base imponibile di eventuali plusvalenze che il cliente dovesse realizzare post rivalutazione.

Inoltre, incertezze paiono sussistere in relazione al soggetto passivo tenuto al versamento dell’imposta sostitutiva, ovverosia se debba essere:

  • il titolare dello strumento finanziario partecipativo, già oggetto di rivalutazione;
  • lo stesso intermediario finanziario, assunto ovviamente il ruolo di sostituto d’imposta e previa provvista da parte del proprio cliente.

I recenti chiarimenti arrivati dall’Amministrazione finanziaria

Su tali aspetti si è recentemente espresso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in sede di risposta all’interrogazione a risposta immediata n. 5/00248 del 18 gennaio 2023 in Commissione Finanze della Camera dei Deputati.

In dettaglio, con riferimento al primo aspetto, l’Amministrazione ha precisato come, essendo il valore dei titoli quotati nei mercati regolamentati reso pubblico dal gestore del mercato stesso, non è necessaria alcuna perizia giurata di stima, applicandosi la disciplina di cui all’articolo 9, comma 4, lett. a), del TUIR: pertanto, nel caso di detenzione dello strumento finanziario con opzione per il regime del risparmio amministrato, non è necessario produrre alcuna documentazione relativa ai criteri di determinazione del valore rivalutato delle partecipazioni, poiché l’intermediario ha accesso alle informazioni fiscalmente rilevanti, necessari al fine della corretta determinazione del valore fiscale dello strumento.

Per quanto concerne il secondo aspetto, secondo il Ministero dell’Economia, il versamento deve essere eseguito dal contribuente in proprio, poiché, come già precisato dalla prassi amministrativa prodotta in relazione alla rivalutazione delle partecipazioni non quotate (Agenzia delle Entrate, Circolare n. 12 del 31 gennaio 2002), il soggetto tenuto al pagamento dell’imposta è sempre il titolare della partecipazione, essendo irrilevante, sotto tale aspetto, il regime sostitutivo prescelto (regime della dichiarazione, del risparmio amministrato o del risparmio gestito).

Normativa

Articolo 1, commi da 107 a 109, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Prassi amministrativa

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Interrogazione a risposta scritta, n. 5/00248 del 18 gennaio 2023, nella Commissione Finanze della Camera dei Deputati.

Agenzia delle Entrate, Circolare n. 12 del 31 gennaio 2002.

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