Scambio di partecipazioni – chiarimenti dell’Agenzia

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Premessa
In linea generale, ai fini fiscali, i conferimenti in società sono equiparati, ai sensi dell’articolo 9, comma 5, del TUIR, alle cessioni a titolo oneroso. Pertanto, qualora un soggetto conferisca la propria partecipazione detenuta in una società operativa in una società (holding), l’eventuale differenza tra il corrispettivo percepito ed il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita costituisce una plusvalenza.
Tuttavia, a determinate condizioni previste dai commi 2 e 2-bis dell’articolo 177 del Tuir, dallo scambio di partecipazioni avvenuto mediante conferimento può non emergere alcuna plusvalenza. Quest’ultima disciplina (c.d. “regime a realizzo controllato”) non delinea un regime di neutralità fiscale delle operazioni di conferimento, bensì prevede un criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente che consente di evitare il realizzo della plusvalenza.
La risposta n. 497 dell’Agenzia delle entrate ha chiarito alcuni aspetti della disciplina.

Scambio di partecipazioni – acquisizione del controllo della società conferente
L’articolo 177, comma 2, del Tuir, disciplina lo scambio di partecipazioni mediante conferimento, disponendo che l’eventuale plusvalenza realizzata dal soggetto conferente deve essere determinata attribuendo alle sue azioni o quote una valutazione in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento della partecipazione. Pertanto, si può fare in modo che dall'operazione non emerga alcuna plusvalenza o minusvalenza fiscalmente rilevante prevedendo che l’incremento di patrimonio netto della società conferitaria a seguito del conferimento coincida con l’ultimo valore fiscale presso il soggetto conferente della partecipazione conferita.
Le condizioni per l’applicazione del regime cd. della “neutralità indotta” sono che la società conferitaria, attraverso lo scambio di partecipazioni:
• acquisisca il controllo della società le cui partecipazioni sono oggetto di conferimento, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1 c.c. ovvero;
• incrementi, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo.

Scambio di partecipazioni – partecipazioni indirette
Il comma 2-bis dell’articolo 177 prevede che ancorché non siano realizzate le condizioni previste al comma 2 (l’acquisizione da parte della conferitaria del controllo della partecipazione ottenuta a seguito del conferimento) il regime della neutralità indotta si applichi comunque nel caso in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) le partecipazioni conferite devono rappresentare, complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20%, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% o al 25%, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni (regole specifiche sono previste nel caso in cui il conferimento abbia ad oggetto partecipazioni in una holding – vedi oltre);
b) le partecipazioni devono essere conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente.

Con riferimento al requisito secondo cui la partecipazione deve essere qualificata (punto a) è stato chiarito che ai fini del rispetto delle percentuali occorre considerare:
• oltre che la partecipazione diretta anche le partecipazioni detenute indirettamente (dal conferente) in tutte le società partecipate per il tramite di una controllata;
• l’effetto demoltiplicativo determinato dalla presenza delle predette partecipazioni indirette.
In particolare, in un caso in cui la società le cui partecipazioni sono oggetto di conferimento e la sua controllata possedevano – direttamente o indirettamente - alcune partecipazioni di minoranza l’Agenzia ha ritenuto che il possesso di partecipazioni indirette la cui consistenza è inferiore alle soglie indicate dalla disposizione, preclude l’accesso al regime del realizzo controllato posto che la disposizione richiede che, in caso di conferimento di partecipazioni in holding le percentuali indicate devono riferirsi a «tutte le società indirettamente partecipate» (applicando il metodo del demoltiplicatore). Pertanto, laddove nei confronti di una o più società indirettamente partecipate non sono integrati i requisiti previsti, il regime del realizzo controllato non può trovare applicazione.
Con riferimento al requisito del controllo totalitario della società conferitaria in capo al conferente (punto b), è stato chiarito che il riferimento contenuto nella norma al “conferente” implica che la disposizione è volta a favorire la costituzione di holding esclusivamente unipersonali e, dunque, il regime di realizzo controllato di cui al comma 2-bis dell’articolo 177 del Tuir non è applicabile nel caso in cui la holding sia composta da 2 o più soci.

Riferimenti normativi
• Articolo 177 TUIR
Riferimenti di prassi
• Agenzia delle entrate, risposta n. 497 del 2021

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