Scambio di partecipazioni mediante conferimento – Regime del realizzo controllato e conferimenti minusvalenti

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Nell’ambito dello scambio di partecipazioni mediante conferimento il regime del realizzo controllato, di cui all’articolo 177 del Tuir, costituisce un criterio di valutazione - ai fini della determinazione del reddito del conferente - delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento delle partecipazioni nella società conferitaria. Una recente risoluzione dell’Agenzia delle entrate ha ulteriormente chiarito, rispetto a precedenti documenti di prassi, il rapporto tra il regime del realizzo controllato e l’ipotesi di conferimenti minusvalenti.

Regime del “realizzo controllato”

L’articolo 177, comma 2, del Tuir, disciplina lo scambio di partecipazioni mediante conferimento disponendo che qualora l’operazione si realizzi per effetto di un conferimento in società l’eventuale plusvalenza realizzata dal soggetto conferente deve essere determinata attribuendo alle azioni o quote conferite una valutazione in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento. In tale operazione, la partecipazione ricevuta a seguito del conferimento è valutata in base alla quota di patrimonio netto formato dalla conferitaria per effetto del conferimento. Il regime del realizzo controllato si applica a condizione che:

  • la società conferitaria acquisisca il controllo ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1, del codice civile della società le cui quote partecipative sono scambiate, ovvero;
  • la società conferitaria incrementi, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo.

Applicando il regime del “realizzo controllato”, è possibile non fare emergere alcuna plusvalenza imponibile in capo al conferente, qualora il valore di iscrizione della partecipazione nella contabilità della conferitaria e, pertanto, l’incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria, risulti pari all’ultimo valore fiscale della partecipazione ottenuta a seguito del conferimento. Invece, l’aumento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria per un ammontare superiore al valore fiscalmente riconosciuto in capo a ciascun soggetto conferente della partecipazione conferita, comporta per quest’ultimo l’emersione di una plusvalenza pari alla differenza tra:

  • l’aumento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria, riconducibile al singolo conferimento;
  • l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita.

Estensione del regime di realizzo controllato alle holding unipersonali

I suddetti criteri di valutazione si applicano anche alle operazioni di scambio di partecipazioni che, in presenza di specifiche circostanze, non riguardano partecipazioni di controllo e, in particolare, alla fattispecie prevista dal comma 2-bis del medesimo articolo 177.

In base a tale disposizione, il regime di realizzo controllato si applica anche quando ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni:

  1. la partecipazione conferita sia una partecipazione qualificata: (i) percentuale di diritti di voto superiore al 20% - se quotata 2% - o, in alternativa; (ii) partecipazione al capitale superiore al 25 % - se quotata al 5%:
  2. la partecipazione venga conferita in favore di una società interamente posseduta dal conferente.

Regime del realizzo controllato e partecipazioni in nuda proprietà

Con riguardo all'ambito oggettivo dei conferimenti che possono rientrare nell'ambito di applicazione dell’articolo 177, comma 2-­bis, alla luce della formulazione della lettera a), che richiama, oltre che i diritti di voto, anche la partecipazione al capitale, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che il conferimento della nuda proprietà priva di diritto di voto integra i presupposti della norma in esame. Pertanto, nel caso, in cui le quote detenute in nuda proprietà vengano conferite unitamente a quelle detenute in piena proprietà, e tale conferimento complessivamente integri le soglie di qualificazione di cui alla lettera a) dell'articolo 177, comma 2­-bis, il conferimento può beneficiare del regime di realizzo controllato.

Conferimenti minusvalenti – caso di minusvalenza deducibile

Nella risoluzione n. 38 del 2012 era stato affermato che la minusvalenza - calcolata come differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita e la frazione di incremento di patrimonio netto della società conferitaria - può considerarsi realizzata e fiscalmente deducibile solo se determinata in base al “valore normale”, ossia solo qualora il minor valore (della partecipazione conferita) iscritto dalla società conferitaria corrisponda un effettivo minor valore della rispettiva frazione di patrimonio netto della società partecipata conferita come previsto dal comma 4, lettera b), dell’articolo 9 del TUIR.

Con il principio di diritto n. 10 del 2020 è stato ribadito che in caso di minusvalenze trova applicazione il principio generale del "valore normale" ed “è lecito ritenere realizzate e fiscalmente riconosciute solo le minusvalenze determinate ai sensi dell'articolo 9 del TUIR”.

Dunque, in base ai citati documenti di prassi, se l’iscrizione in contabilità da parte della conferitaria della partecipazione ottenuta a seguito del conferimento è minore del valore fiscale della partecipazione conferita, la minusvalenza è deducibile a condizione e nei limiti in cui il valore contabile iscritto dalla conferitaria coincida con valore normale.

Esempio

Conferente: Zeus

  • Costo fiscale partecipazione Diana conferita: 800 euro
  • Valore normale partecipazione Diana conferita: 700.000 euro
  • Aumento capitale sociale conferitaria Morfeo: 700 euro

Minusvalenza deducibile per Zeus: (800.000 – 700.000) 100.000 euro

Conferimenti minusvalenti – caso di minusvalenza non deducibile

Con la risposta n. 56 del 2023 è stato ulteriormente specificato che il regime del realizzo controllato di cui ai commi 2 e 2­bis dell'articolo 177, del Tuir, si applica nelle sole ipotesi di conferimenti di partecipazioni il cui loro valore normale è superiore al loro valore fiscale.

Nel caso in cui il valore normale della partecipazione conferita sia superiore al valore fiscale della stessa, ma il costo fiscale di detta partecipazione conferita dovesse essere maggiore dell'incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria, non si applicheranno le regole di determinazione del reddito previste dall'articolo 9 del Tuir in capo al conferente.

In tal caso, la differenza negativa tra il minor valore della partecipazione ricevuta dal conferente, rispetto al valore fiscale della partecipazione conferita, comporta comunque l'applicazione dell'articolo 177, comma 2 e 2-bis, del Tuir, ma il conferente non potrà dedurre la minusvalenza.

Esempio

Conferente Zeus

  • Costo fiscale partecipazione Diana conferita: 750.000 euro
  • Valore normale partecipazione Diana conferita: 1.000.000 euro
  • Aumento capitale sociale conferitaria Morfeo: 600 euro

Minusvalenza non deducibile per Zeus: (750.000 – 600.000) 150.000 euro

Riferimenti di prassi: Agenzia delle entrate, risoluzione n. 56 del 16 ottobre 2023

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