Semplificato o forfettario? Entro ed esco quando voglio

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Semplificato o forfettario? Entro ed esco quando voglio

L’agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 64/E del 14 settembre 2018, fornisce un rilevante inaspettato e favorevole chiarimento: il contribuente che avendone i requisiti non applica il regime forfettario per aver adottato il regime semplificato di determinazione del reddito e il regime di determinazione nei modi ordinari dell’IVA, non è soggetto al vincolo di tre anni per entrare nel regime forfettario.

Ne deriva che i contribuenti minori con i requisiti per accedere al forfettario possono passare dal regime semplificato di determinazione del reddito e applicazione ordinaria dell’Iva al regime forfettario senza alcun vincolo di tempo.

 La norma oggetto di interpretazione

Come noto, il comma 70 dell’articolo 1 della L. 190/2014 prevede che “i contribuenti che applicano il regime forfettario possono optare per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. L’opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario l’opzione resta valida per ciascun anno successivo fino a quando permane la concreata applicazione della scelta operata”.

Tale disposizione, in sostanza, prevede che, il regime forfettario rappresenta, per i contribuenti minori, il regime naturale di determinazione del reddito e di (non) applicazione dell’IVA, regime dal quale si può uscire per effetto dell’opzione vincolante per un periodo minimo di tre anni.Ne consegue che il contribuente minore è libero di applicare, in luogo del regime forfettario, il regime semplificato (art. 66 del TUIR) o il regime ordinario di determinazione del reddito (e dell’IVA).

 L’errato convincimento

Sulla base di quanto sopra si è sempre ritenuto che l’opzione esercitata dal contribuente forfettario per l’accesso al regime semplificato implichi l’applicazione del vincolo triennale di adozione di tale ultimo regime. In altri termini, il contribuente che può accedere al regime forfettario nell’anno 2017 e scelga per tale periodo l’applicazione il regime semplificato, è tenuto ad adottare tale regime fino all’anno 2019.

L’apertura interpretativa

Di diverso avviso l’Agenzia delle Entrate che, con la risoluzione n. 64/E del 14 settembre 2018, ha precisato (non a torto) che il regime semplificato, al pari del regime forfettario, rappresenta un regime naturale per i contribuenti di ridotte dimensioni e che, pertanto, i contribuenti minori sono liberi di passare da uno all’altro regime agevolato (semplificato al forfettario e viceversa) senza dover osservare il limite minimo triennale di adozione del regime per il quale hanno optato. L’agenzia delle entrate ha precisato che in presenza dei requisiti richiesti, il contribuente ha facoltà di transitare dal regime semplificato al regime forfettario senza dover scontare alcun vincolo triennale di permanenza.In altri termini il contribuente che nell’anno 2017, poteva adottare il regime forfettario e non l’ha fatto entrando nel regime semplificato (di cassa), è libero, già a decorrere dal 2018 di applicare il regime forfettario.Per altro tale libertà di scelta di passaggio da un regime (naturale) agevolato (semplificato per cassa al forfettario o viceversa) non è compromessa neanche nel caso in cui il contribuente abbia esercitato, nell’applicazione del regime semplificato, l’opzione per il regime semplificato del “registrato” (registrazione vale cassa) di cui al comma 5 dell’articolo 18 del DPR 600/73.

La conclusione è che i contribuenti minori sono liberi di scegliere anno per anno il regime agevolato che preferiscono sia esso il semplificato sia esso il regime forfettario.

 

 

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