Slalom stretto tra redditi di lavoro autonomo e redditi d’impresa

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Non sempre è chiara la distinzione tra reddito d’impresa e reddito di lavoro autonomo a causa della presenza di “zone grigie” di confine tra le due qualificazioni.

Redditi di lavoro autonomo

Ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del Tuir, sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall’esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate produttive di reddito d’impresa ai sensi dell’articolo 55 e seguenti del Tuir.

Già dalla definizione contenuta nell’articolo 53 citato è evidente la natura residuale delle attività di lavoro autonomo rispetto a quelle di impresa.

È bene precisare che l’eventuale iscrizione in albi professionali non è dirimente al fine della qualificazione del reddito. Infatti, possono conseguire redditi di lavoro autonomo anche soggetti non iscritti in albi o elenchi (Cfr. Assonime, circolare n. 10/1973), quali artisti, operatori marketing, etc.

Redditi d’impresa

Com’è noto, si considerano imprenditori commerciali ai sensi dell’articolo 55, comma 1, quelli che esercitano per professione abituale, anche senza un’organizzazione d’impresa, attività contemplate dall’articolo 2195 c.c. Le attività indicate nell’articolo 2195 del codice civile sono le seguenti:

  • attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
  • attività intermediaria nella circolazione dei beni;
  • attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
  • attività bancaria o assicurativa;
  • attività ausiliarie delle precedenti.

Sono, inoltre, imprenditori commerciali, ai sensi dell’articolo 55, comma 2, lett. a), quelli che esercitano con carattere di abitualità attività di prestazione di servizi a terzi, non rientranti nel detto articolo 2195 c.c., purché l’attività di prestazione di servizi sia organizzata in forma d’impresa.

Zona grigia tra reddito di lavoro autonomo e reddito d’impresa

Da quanto sopra detto, è evidente che la “zone grigia” tra le attività di lavoro autonomo e le attività d’impresa è rappresentata proprio dall’attività di prestazione di servizi a terzi, non rientranti nelle attività elencate all’articolo 2195 c.c., di cui all’articolo 55, comma 2, lettera a), del Tuir, posto che solo laddove l’attività di prestazione dei servizi sia organizzata in forma d’impresa essa è considerata produttiva di redditi qualificati d’impresa.

Rientrano in quest’ultima categoria anche le attività artistiche e professionali nel cui svolgimento l’organizzazione in forma d’impresa assume un ruolo prevalente rispetto all’opera prestata dall’artista o professionista. Nella “zona grigia” dei servizi a terzi che non rientrano nelle attività di cui all’articolo 2195, deve essere, dunque, verificato caso per caso se l’attività:

  • è esercitata in forma d’impresa, ossia servendosi di una organizzazione di tipo imprenditoriale dei vari fattori produttivi e laddove la struttura dell’impresa così organizzata assuma un ruolo prevalente rispetto alla figura del lavoratore autonomo;
  • è resa sulla base di un rapporto fiduciario fondato sull'intuitus personae e vi sia l’impegno assunto nei confronti del cliente a prestare la propria opera intellettuale per il raggiungimento del risultato.

Attività oggetto di chiarimenti da parte dell’amministrazione finanziaria

Considerata l’incertezza di talune situazioni limite, l’amministrazione finanziaria è intervenuta nel tempo a chiarire la qualificazione del reddito di alcuni soggetti:

  1. Fotografo (Risoluzione 17 luglio 1996, n. 129) - l’attività di fotografo rientra nell’esercizio d’arti e professioni, ovvero nell’attività di impresa, a seconda delle modalità effettive con cui essa viene svolta. In particolare, essa si configura quale: (i) attività di lavoro autonomo allorché la prestazione assume gli elementi tipici dell’attività professionale intellettuale di cui all’art. 2229 c.c., ancorché la legge, per la professione di cui trattasi, non preveda alcuna iscrizione in appositi albi o elenchi. Tali elementi si ravvisano sia nell’impegno assunto dal professionista nei confronti del cliente a prestare la propria opera intellettuale per il raggiungimento del risultato sperato relativo al servizio fotografico reso, senza alcun obbligo di conseguire, sia per il fatto che il rapporto tra le parti, basandosi su un rapporto fiduciario, è fondato sull’"intuitu personae" (tipico dei servizi fotografici in occasione di matrimoni o presentazioni aziendali); (ii) Esercizio di impresa commerciale quando in tale attività l’apporto del professionista non è più connesso ad una prestazione d’opera intellettuale ma involge una prevalente opera di organizzazione di vari fattori produttivi e laddove la struttura dell’impresa così organizzata assume nei confronti della clientela una rilevante importanza rispetto alla figura del professionista (tipico dello sviluppo di rullini fotografici o scatti di foto-tessera).
  2. Laboratorio di analisi (Circolare n. 12 del 18 aprile 1983) - l’attività dei laboratori di analisi mediche, essendo riconducibile nell’ambito dell’esercizio di arti e professioni rientra, di regola, tra quelle produttive di reddito di lavoro autonomo, posto che trattasi di prestazione che, estrinsecandosi in un giudizio di merito sulla analisi eseguita, costituisce una attività professionale intellettuale autonoma. Tuttavia, ciò non esclude che questi laboratori possano qualificarsi come imprese commerciali qualora ne ricorra il presupposto, costituito da una organizzazione di tipo imprenditoriale nel cui contesto perde ogni rilevanza e significato la figura del medico ai fini della prestazione dell’attività richiesta dalla clientela e resa sulla base di un rapporto fiduciario fondato sull'intuitus personae, ed assume, viceversa, esclusiva o preponderante importanza la struttura sanitaria oggettivamente considerata.
  3. Agenti teatrali per il collocamento di complessi artistici (Risoluzione n. 133 del 18 giugno 1976) - gli agenti teatrali, quali esercenti un’attività di prestazione di servizi non rientrante tra le ipotesi contemplate dall’art. 2195 c.c., possono essere considerati imprenditori commerciali solo se la loro attività risulti organizzata in forma di impresa. Ne consegue che la qualificazione del reddito degli agenti in questione va risolto caso per caso in base agli elementi e alle circostanze di fatto che caratterizzano l’attività dei singoli agenti teatrali.
  4. Spedizioniere doganale (Circolare n. 22 del 7 settembre 1988) - lo spedizioniere doganale (da non confondere con quello ordinari di cui all'art. 1737 c.c.) è, in linea di principio, un professionista e, pertanto, il trattamento tributario dei relativi redditi è quello proprio dei redditi di lavoro autonomo. La sua attività può essere, tuttavia, qualificata come attività di impresa se svolta congiuntamente ad altre attività, purché con essa compatibili.
  5. Consulenti di infortunistica stradale (Risoluzione n. 8/1249 del 1978) - l’attività dei periti si concretizza in prestazioni di carattere intellettuale e tecnico i cui compensi non possono farsi rientrare nell'ambito dei redditi d'impresa, ma piuttosto vanno ricondotti nella nozione del reddito di lavoro autonomo in quanto costituenti il corrispettivo di prestazioni professionali svolte senza alcun vincolo di subordinazione e non ricadenti nella sfera delle attività commerciali o ausiliarie delle stesse.
  6. Prestazioni didattiche, cure estetiche, di laboratorio e simili (Circolare 30 aprile 1977, n. 7) - sono imprenditori commerciali coloro che organizzano e gestiscono in forma di impresa, a proprio rischio e con l’impiego di lavoro altrui, attività consistenti nella prestazione a terzi di servizi di qualsiasi genere, ancorché non rientranti tra le attività commerciali nel senso indicato dal codice civile. (es. prestazioni didattiche, sanitarie, di cure estetiche, di laboratorio e simili).

Normativa

Articoli 53 e 55 TUIR

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