SOCIETÀ CANCELLATA DAL REGISTRO IMPRESE, E I SOCI?

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L'argomento è noto, quali sono le conseguenze della cancellazione della società dal Registro delle Imprese? E per i soci cosa cambia?
In un precedente articolo abbiamo già esaminato la questione dal punto di vista dei debiti societari, concludendo che se a seguito della cancellazione residuano ancora debiti, ne risponderanno esclusivamente gli ex soci (o, eventualmente, i liquidatori), che subentrano alla società secondo un fenomeno di tipo successorio.

In altre parole, ai soci si trasmettono (oltre che le attribuzioni indicate nel bilancio finale di liquidazione) le posizioni giuridiche facenti capo alla società al momento della sua estinzione e non indicate nel bilancio finale di liquidazione e nel relativo piano di riparto.

Allargano l'oggetto dell'analisi, gli effetti sostanziali dell'estinzione si distinguono in attivi e passivi: quanto ai primi «i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa» (Cass. civ., Sez. III, 28 giugno 2019, n. 17426); per quanto riguarda i secondi «i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi» (articolo 2495, comma 2, cod. civ

Dal punto di vista processuale, la cancellazione della società dal registro delle imprese priva la società stessa della capacità di stare in giudizio con la conseguenza che ove l'estinzione si verifichi in pendenza di un giudizio del quale sia parte la società «si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss cpc con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 cpc » (Cass. civ., Sez. VI, 8 giugno 2020, n. 10841).

Le "mere pretese" si trasmettono oppure no?
Se quella della trasmissione delle posizioni giuridiche può essere considerata in un certo senso la disciplina generale, quest'ultima non trova invece applicazione alle c.d. "mere pretese", ossia a tutte quelle situazioni di cui il bilancio finale di liquidazione non potrebbe dare rappresentazione.
In tal caso, vi è la presunzione che la cancellazione della società equivalga a rinuncia.
La Cassazione ha stabilito, in particolare, che i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo (Cass. 28 giugno 2019, n. 17426).

Tuttavia sul punto sono da segnalare i numerosi contrasti giurisprudenziali, ad essi dedicheremo nei prossimi interventi un'apposita rassegna giurisprudenziale.

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