Società estinte – il Fisco guarda in prospettiva e monitora i soci

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Premessa
Con una recente sentenza (n. 10337 del 20 aprile 2021) la Cassazione è tornata a occuparsi della posizione del socio di una società estinta nei confronti di atti di accertamento successivi alla cancellazione dal registro delle imprese. In particolare, posto che, nel caso di specie, i soci nulla avevano ricevuto in base al bilancio finale di liquidazione, la questione esaminata verte sull’interesse ad agire da parte dell’amministrazione finanziaria nonché sulla legittimazione passiva dei soci in considerazione del fatto che ai sensi dell’articolo 2495 c.c. i soci sono responsabili fino a concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.

Le responsabilità civilistiche dei soci per i debiti insoddisfatti
Una volta approvato il bilancio finale di liquidazione, la cancellazione della società dal registro delle imprese ha l’effetto, per espressa previsione dell’articolo 2495, comma 2, c.c., di estinguere la società, a prescindere dall’avvenuta definizione dei rapporti giuridici (crediti o debiti insoddisfatti e/o di rapporti non ancora definiti) ad essa facenti capo.
I creditori non possono agire nei confronti della società estinta ma, al verificarsi di determinate condizioni, possono agire nei confronti di soci (e liquidatori). In particolare, in base all’articolo 2495 c.c., dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti:
• nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione (compresi acconti sul riparto ricevuti in costanza di liquidazione), e;
• nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento dei debiti è dipeso da colpa di questi.

Le responsabilità fiscale dei soci per i debiti insoddisfatti
A tale disposizione “civilistica”, valida per tutti i debiti della società estinta (anche quelli fiscali), si sovrappongono in ambito fiscale le disposizioni del medesimo tenore dell’articolo 36 del D.P.R. n. 602/1972, il cui comma 3 stabilisce che i soci sono responsabili del pagamento delle imposte dovute dalla società a condizione che (e nei limiti in cui):
• abbiano ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o;
• abbiano avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante la liquidazione.

C’è da dire che per i debiti di natura fiscale la richiesta di soddisfacimento da parte dell’amministrazione finanziaria può giungere anche anni dopo l’estinzione della società, posto che con l’articolo 28, comma 4, del D.lgs. n. 175/2014, è stato stabilito che ai fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, nonché sanzioni e interessi, l’estinzione della società è inopponibile nei confronti dell’amministrazione finanziaria. Di conseguenza, entro cinque anni dalla richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese l’amministrazione finanziaria può ancora svolgere le attività sopra elencate.

Il caso di specie
Il caso giunto all’esame della Cassazione riguarda atti di accertamento relativi all'anno di imposta 2010 per la ripresa a tassazione ai fini Ires, Irap e Iva di maggiori redditi notificati dopo la presentazione del bilancio finale di liquidazione avvenuta il 29.9.2011; gli atti di accertamento sono stati emessi in base alle disposizioni dell’articolo 36 del D.P.R. n. 602/1973. I punti focali del caso sono:
• i soci non hanno ottenuto nulla dal riparto della liquidazione;
• la legittimazione passiva dei soci;
• l’interesse ad agire dell’amministrazione finanziaria

Le affermazioni della Cassazione
Secondo un indirizzo ormai consolidato della Cassazione, dall'estinzione della società non discende l'estinzione dei debiti ancora insoddisfatti che ad essa facevano capo; l’estinzione della società determina un fenomeno di tipo successorio tale per cui i debiti insoddisfatti della stessa si trasferiscono in capo ai suoi soci.
Ciò dato per assodato, nel caso specifico la Corte si è soffermata su un aspetto peculiare della questione, ossia se l’amministrazione finanziaria possa avere un interesse ad agire nei confronti dei soci ancorché questi ultimi non abbiano avuto nulla dal riparto dei beni della liquidazione, nonché sulla legittimazione passiva dei soci.
Al riguardo, la Corte ha confermato l’indirizzo giurisprudenziale più recente secondo cui l'assenza nel bilancio di liquidazione della società estinta di ripartizioni agli ex soci non esclude "l'interesse dell'Agenzia a procurarsi un titolo nei confronti dei soci, in considerazione della natura dinamica dell'interesse ad agire, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti". Tale indirizzo è stato recentemente avallato, seppure in via incidentale, anche dalle Sezioni Unite le quali hanno chiarito che il limite di responsabilità dei soci di cui all'art. 2495 c.c., non incide sulla loro legittimazione processuale rispetto all'atto di accertamento emesso nei loro confronti ma, al più, sull'interesse ad agire dei creditori sociali; interesse che, tuttavia, non è di per sé escluso dalla circostanza che i soci non abbiano partecipato alla ripartizione finale potendo, ad esempio, sussistere beni e diritti che, sebbene non ricompresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, si sono trasferiti ai soci" (Cassazione n. 619 del 2021).

Conclusioni
I soci di una società estinta sono responsabili in qualità di successori dei debiti insoddisfatti ma ciò fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione. Ancorché non vi siano ripartizioni ai soci in base al bilancio di liquidazione costoro, tuttavia, restano legittimati passivi a ricevere l’atto di accertamento e, al contempo, l’amministrazione finanziaria può avere un interesse ad agire per procurarsi un titolo nei confronti dei soci in vista della possibilità, legata ad esempio all’escussione di garanzie, ovvero alla possibilità futura che, dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, emergano beni o diritti che avrebbero dovuto figurare nel bilancio di liquidazione e che sarebbero perciò stati suscettibili di ripartizione tra i soci. Infatti, in tal caso si avrebbe il trasferimento ai soci della titolarità di tali rapporti attivi (in base a un fenomeno successorio analogo a quello rappresentato per i debiti della società) sui cui il fisco potrebbe agire.

Riferimenti normativi
• Articolo 2495 codice civile;
• Articolo 36 D.P.R. n. 602 del 1973;

Riferimenti di giurisprudenza
• Cassazione, sentenza n. 10337 del 20 aprile 2021;
• Cassazione, sentenza n. 619 del 15 gennaio 2021.

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