Soggetti in regime forfetario e il nuovo concordato preventivo biennale

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I titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, che non abbiano iniziato l’attività nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta (il primo anno riguarda il 2024), sono tra i soggetti che possono accedere al nuovo “concordato preventivo biennale”, che consente al soggetto forfetario di “concordare” con l’Agenzia delle entrate il reddito del successivo biennio da assoggettare a tassazione ai fini Irpef, introdotto dal decreto legislativo n. 13 del 2024.

La proposta di concordato e la sua accettazione

Con la proposta di concordato viene definito, per un biennio (per il solo 2024, l'applicazione del concordato preventivo è limitata, in via sperimentale, a una sola annualità), il reddito derivante dall'esercizio d'impresa o dall’esercizio di arti e professioni su cui si applicherà l’imposta sostitutiva del 15% (o del 5% nel caso in cui si tratti di forfetari start up).

La proposta è elaborata dall'Agenzia delle entrate, sulla base di una metodologia che sarà individuata con un D.M. di prossima emanazione, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo di 2.000 euro.

Prendere o lasciare

Il soggetto forfetario può semplicemente accettare o non accettare la proposta con il reddito definito dall’Agenzia entro il 30 giugno (per il 1° anno di applicazione è possibile aderire entro il 15 ottobre 2024). È bene sapere, tuttavia, che sarà intensificata l’attività di controllo da parte dell’Agenzia delle entrate e della G.d.F. nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale.

Con l’accettazione il soggetto forfetario si obbliga a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta oggetto di concordato. Eventuali maggiori o minori redditi, rispetto a quelli oggetto del concordato, non rilevano, ai fini della determinazione dell’Irpef nonché dei contributi previdenziali obbligatori, ferma restando la possibilità per il soggetto forfetario di versare comunque i contributi sulla parte eccedente il reddito concordato.

Dubbi da chiarire

La metodologia di determinazione del reddito “concordato” deve essere ancora definita; non è quindi ancora possibile fornire indicazioni sulla “convenienza” ad accettare la proposta che sarà elaborata “in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente e comunque nel rispetto della sua capacità contributiva”.

La proposta, secondo l’articolo 9 del citato decreto dovrebbe essere elaborata “sulla base di una metodologia (..) che valorizza le informazioni già nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria, limitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi”; tuttavia, il precedente articolo già prevede che entro il 1° aprile di ciascun anno, l’Agenzia metta a disposizione del contribuente programmi informatici per l'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta (i dati che il contribuente dovrà comunicare saranno successivamente individuati con un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate).

Non è chiaro, inoltre, in che relazione si ponga la disciplina del concordato preventivo biennale con il limite di 85.000 euro di ricavi che costituisce il limite per l’accesso e la permanenza nel regime forfetario. Infatti, nel caso in cui sia concordato un determinato reddito con l’Agenzia per un biennio ma il forfetario consegua nel primo dei due anni un reddito più elevato, l’articolo 30 del decreto legislativo stabilisce che “Gli eventuali maggiori o minori redditi ordinariamente determinati, rispetto a quelli oggetto del concordato, non rilevano, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi...” ma nulla prevede nel caso in cui i ricavi superino il suddetto limite (il superamento del limite non è tra le cause di cessazione o di decadenza dal concordato). Potrebbe, dunque, accadere che pur rimanendo valido il concordato preventivo per il secondo anno, il soggetto forfetario fuoriesca dal regime a causa del superamento del limite di ricavi o compensi. Si tratta, dunque, di un aspetto che necessariamente dovrà essere regolato con il decreto ministeriale di definizione delle metodologie di determinazione del reddito.

Riferimenti normativi: Artt. da 6 a 33, Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13

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