Spesometro – come cambia?

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L’obbligo di comunicazione dei dati di tutte le fatture emesse, di quelle ricevute e registrate e delle relative note di variazioni è stato introdotto dall’articolo 21 del D.L. 31 maggio 2010, 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Al fine di semplificare tale adempimento comunicativo, l’articolo 1 - ter del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, ha previsto la facoltà, per il contribuente, di trasmettere i dati con cadenza:

  • trimestrale oppure
  • semestrale.

Dati da trasmettere -  sono stati limitati alla partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni (o al codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti e professioni), alla data e al numero della fattura, alla base imponibile, all’aliquota applicata e all’imposta nonché alla tipologia dell’operazione ai fini dell’IVA nel caso in cui l’imposta non sia indicata in fattura.

Importi inferiore a 300 euro - In luogo dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente ai sensi dell’articolo 6, commi 1 e 6, del D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695, i contribuenti possono trasmettere i seguenti dati del documento riepilogativo:

  • partita IVA del cedente o del prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive;
  • partita IVA del cessionario o committente per il documento riepilogativo d elle fatture passive;
  • data e numero del documento riepilogativo;
  • ammontare imponibile complessivo e ammontare dell’imposta complessiva distinti secondo l’aliquota applicata.

Le regole - Con provvedimento del 5 febbraio 2018 (dopo la pubblicazione della bozza lo scorso 19 gennaio), l’Agenzia delle entrate ha illustrato le regole tecniche semplificate per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle eventuali successive variazioni.

Scadenza per la comunicazione dei dati delle fatture del secondo semestre 2017 - Per consentire agli operatori un periodo di consultazione delle nuove regole e per garantire il rispetto delle norme dello Statuto del contribuente, l’Agenzia ha spostato la scadenza del 28 febbraio per la comunicazione dei dati delle fatture del secondo semestre 2017 al sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento definitivo (6 aprile 2018).

Software per la compilazione e il controllo della comunicazione - Al fine di supportare i contribuenti e gli intermediari nella fase di predisposizione e trasmissione della comunicazione, sono anche messi a disposizione, sul sito internet dell’Agenzia delle entrate:

  • un pacchetto software per il controllo della comunicazione dei dati delle fatture;
  • un pacchetto software per la compilazione della predetta comunicazione.

Allo stesso fine è aggiornata la piattaforma digitale Desktop Telematico con le funzionalità di controllo anche della comunicazione dei dati delle fatture

Occorre tenere in conto, tuttavia, per valutare l’effettiva portata della novità, che tutti i dati che non devono più essere necessariamente trasmessi sono comunque a disposizione del professionista che predispone la contabilità e sono prelevati in automatico dal software compilativo.

Il software TeamSystem gestisce il tutto in automatico, prelevando i dati dalla contabilità ed inviando attraverso la propria “Console Telematici”.

Abrogazione dello spesometro - La legge di Bilancio 2018 (comma 916) ha previsto l’abrogazione della comunicazione a decorrere dall’1° gennaio 2019 (data applicazione della fatturazione elettronica obbligatoria).

Normativa

  • Articolo 21 del D.L. 31 maggio 2010, 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
  • articolo 1 - ter del decreto -legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172;
  • articolo 1, comma 916, della legge. 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018),

Prassi

  • Agenzia delle entrate, provvedimento n. 29190 del 5 febbraio 2018

 

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