START UP E PMI INNOVATIVE – INVESTIMENTI TAX FREE CON IL SOSTEGNI 2

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Il decreto sostegni 2, attualmente all’esame del Parlamento per la conversione in legge, ha introdotto un’importante disposizione fiscale a favore delle persone fisiche che sottoscrivono capitale sociale emesso dalle start up innovative e dalle PMI innovative.

La disposizione agevolativa del decreto sostegni 2

L’articolo 14, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, meglio noto come “decreto ristori 2”, ha disposto che le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in:

  • start up innovative; o
  • PMI innovative;

non siano assoggettate a tassazione ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lett. c) e c-bis), del TUIR, ovverosia come plusvalenze da cessione a titolo oneroso di partecipazioni.

Tuttavia, è necessario che la partecipazione sia acquisita, in fase emissione del capitale sociale, nel periodo intercorrente tra il 1°giugno 2021 e il 31 dicembre 2025, essendo quindi esclusa l’ipotesi di negoziazione nel mercato secondario; inoltre, è previsto uno specifico holding period, poiché i titoli partecipativi debbono essere detenuti dal titolare per almeno tre anni.

Ciò posto, il legislatore ha previsto un’ulteriore modalità di concessione dell’agevolazione: in particolare, il successivo comma 3 ha stabilito che, per i medesimi soggetti ammessi all’agevolazione, le plusvalenze, derivanti dalla cessione di partecipazioni in società di persone, diverse dalle società semplici, o in società di capitali, residenti o non residenti, non siano assoggettate a tassazione, a condizione che, entro un anno dalla realizzazione del provento, il relativo controvalore sia reinvestito, nel termine massimo del 31 dicembre 2025, mediante la sottoscrizione di nuovo capitale sociale di start up o PMI innovative.

Le imprese target – Start-up innovativa

Occorre ora chiarire quale siano in concreto le imprese “agevolabili”, ai fini di poter individuare gli investimenti in concreto agevolabili. Ebbene, secondo i criteri indicati dall’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, l’impresa start-up innovativa è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:

  • è costituita da non più di 60 mesi;
  • è residente in Italia, ai sensi dell'articolo 73 del TUIR, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
  • a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5.000.000 di euro;
  • non distribuisce e non ha distribuito utili;
  • ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
  • non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
  • possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:
    • le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa.;
    • impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore a 1/3 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno 3 anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del MIUR 22 ottobre 2004, n. 270;
    • sia titolare, o depositaria, o licenziataria, di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

Le imprese target – PMI innovativa

Con la denominazione di PMI innovativa, al contrario, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, si intendono le PMI definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, costituite come società di capitali, anche in forma cooperativa, che possiedono i seguenti requisiti:

  • la residenza in Italia, ai sensi dell'articolo 73 del TUIR, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;
  • la certificazione dell'ultimo bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili;
  • le loro azioni non sono quotate in un mercato regolamentato;
  • l'assenza di iscrizione al registro speciale previsto all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;
  • almeno 2 dei seguenti requisiti:
    1. volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura uguale o superiore al 3% della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione della PMI innovativa;
    2. impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore 1/5 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno 3 anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a un terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del MIUR 22 ottobre 2004, n. 270;
    3. titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolarità dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tale privativa sia direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

I soggetti passivi IRPEF beneficiari diretti

Quanto ai beneficiari diretti della descritta misura, la disciplina istitutiva chiaramente ne circoscrive l’ambito soggettivo ad una platea ristretta rispetto ai soggetti passivi IRPEF: invero, solo le persone fisiche che detengono partecipazioni, al di fuori dell’attività di impresa commerciale eventualmente svolta, possono usufruire della descritta esenzione fiscale.

Pertanto, pare giocoforza doversi escludere che ad altri contribuenti, ai fini della medesima imposta, come le società semplici o la generalità dei soggetti non residenti, sia concesso di usufruire della descritta agevolazione, ancorché i medesimi possano fiscalmente realizzare plusvalenze, ai sensi 67, comma 1, lett. c) e c-bis), del TUIR, da cessione di partecipazioni in start up o PMI innovative.

Legislazione:

Articolo 14, commi da 1 a 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73;

Articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3;

Articolo 25, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2012, n. 179.

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