Superbonus – strada in (falsa) discesa con le semplificazioni

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Premessa
In considerazione delle farraginosità della procedura riscontrate nella prima fase di applicazione del Superbonus 110% di cui all’articolo 119 del D.L. n. 34 del 2020, con l’art. 33 del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, sono state apportate alcune modifiche alle procedure per fruire dell’agevolazione che, lo ricordiamo, riguarda le spese per determinati interventi di riqualificazione energetica, nonché antisismici.
La principale semplificazione concerne la classificazione degli interventi che rientrano ora nell’agevolazione a titolo di manutenzione straordinaria, da cui consegue che i lavori sono autorizzati mediante la sola CILA (e non con la SCIA).
Le ulteriori modifiche riguardano l’estensione, a determinate condizioni, della detrazione del 110% agli interventi che favoriscono la mobilità interna ed esterna all’abitazione, nonché alcuni (rilevanti) adattamenti della disciplina che riguardano Onlus, ODV e APS.

Interventi da Superbonus classificati manutenzione straordinaria
Gli interventi previsti dall’articolo 119 del D.L. n. 34 del 2020 (cappotto, caldaia, infissi, oscuranti, fotovoltaico, accumulatore, colonnina di ricarica, miglioramento sismico) sono considerati di manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).
È stato, inoltre, stabilito che la presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all'art. 9-bis, comma 1-bis, del D.P.R. n. 380/2001, ossia non richiede che sia attestato la conformità dell’immobile a ciò che risulta dal titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile o che ne ha legittimato la stessa ovvero che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o l’unità immobiliare.
Non rientrano in tale classificazione (manutenzione straordinaria) gli interventi che comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali, dunque, andranno seguite le ordinarie procedure di autorizzazione.

Le attestazioni della CILA
Nella CILA:
• devono essere attestati (solo) gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione, oppure;
• è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1/9/67.

È prevista la decadenza del beneficio fiscale del Superbonus nel caso in cui, in relazione agli interventi agevolati, si verifichino le seguenti ipotesi:
• mancata presentazione della CILA;
• interventi realizzati in difformità dalla CILA;
• assenza dell'attestazione degli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1/9/67;
• non corrispondenza al vero delle attestazioni rilasciate.
Restano in ogni caso fermi, ove dovuti, gli oneri di urbanizzazione.
E’ bene sottolineare che la novità non si sostanzia affatto in un condono edilizio, con il risultato che resta impregiudicata da parte dell’autorità pubblica, ogni valutazione circa la (il)legittimità dell'immobile oggetto di intervento. Ciò costituisce senz’altro, dal punto di vista pratico, un ostacolo difficilmente sormontabile.

Interventi per la mobilità interna ed esterna all'abitazione
Con la modifica legislativa, l’aliquota di detrazione del 110% è stata estesa anche agli interventi previsti dall'art. 16-bis, comma 1, lett. e), del Tuir.
Si tratta degli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.
Per i suddetti interventi l’aliquota del 110% si applica anche se gli stessi sono effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni e a condizione che:
• siano eseguiti congiuntamente ad almeno 1 degli interventi indicati dai commi da 1-bis a 1-septies dell'art. 16 del D.L. n. 63/2013 (misure antisismiche);
• non siano già richiesti congiuntamente agli interventi di riqualificazione energetica agevolati con il superbonus ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 119 (sul punto l’articolo 119, infatti, già disponeva).

In sostanza, per i suddetti interventi per la mobilità interna ed esterna all'abitazione di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lett. e), del Tuir, l’aliquota del 110% dell’agevolazione può aversi, anche se gli stessi sono effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni nel caso in cui (alternativamente):
• gli interventi siano effettuati congiuntamente a uno degli interventi di riqualificazione energetica agevolati ai sensi dell’articolo 119, comma 1, del D.L. n. 34 del 2020;
• gli interventi siano effettuati congiuntamente a uno degli interventi antisismici indicati dai commi da 1-bis a 1-septies dell'art. 16 del D.L. n. 63/2013.

Superbonus per Onlus, ODV e APS – riparametrato il limite di spesa
Per le Onlus di cui all'articolo 10 del D.lgs. n. 460/1997, le organizzazioni di volontariato (ODV) iscritte nei registri di cui all'art. 6 della legge n. 266/1191, e le associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che:

  • svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del C.d.A. non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
  • siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni dell’art. 119, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore al 01/6/21;

è stato stabilito che i limiti di spesa ammesso alle detrazioni del 110% (diversi a seconda del tipo di intervento), previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra:

  • la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico (previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8 del citato articolo 119), e;
  • la superficie media di una unità abitativa immobiliare, ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'OMI.

Prima della modifica l’intero immobile costituiva una sola unità immobiliare con il risultato che il limite di spesa risultava di fatto irrisorio rispetto al fabbricato.

Riferimenti normativi
• Articolo 33 del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021;
• Articolo 119 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020.

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