Tregua fiscale: la definizione degli avvisi bonari abbraccia anche le LI.PE.

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Come noto, l’articolo 1, commi da 153 a 159, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha previsto la facoltà per i contribuenti di definire in via agevolata gli avvisi bonari, emanati dall’Agenzia delle Entrate a seguito dei controlli automatizzati di cui:

  • all’articolo 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per il settore delle imposte sui redditi;
  • all’articolo 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 602, per il settore IVA;

mediante il pagamento delle imposte, degli interessi, delle somme aggiuntive e della sanzione nella misura del 3%, il luogo di quella ordinaria pari al 10%.

Il comma 153 ha stabilito che sono oggetto di definizione gli avvisi bonari il cui termine di pagamento (30 gg dalla notifica) non è scaduto alla data del 1° gennaio 2023, nonché quelli recapitati successivamente alla predetta data. Il comma 155 ha esteso l’ambito applicativo della descritta misura agli avvisi bonari il cui pagamento rateale sia regolarmente in corso alla data del 1° gennaio 2023, indipendentemente dal periodo di imposta oggetto di controllo (v. Circolare n. 1/E del 13 gennaio 2023).

Il pagamento delle somme dovute deve avvenire in base agli articoli 2 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. Pertanto, il contribuente può assolvere integralmente il debito entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione o optare per il pagamento dilazionato fino a 20 rate trimestrali di pari importo. Nell’ipotesi di rateizzazione in itinere, il pagamento delle somme prosegue secondo le modalità e i termini di cui al citato articolo 3-bis, dovendosi rideterminare il trattamento sanzionatorio (la sanzione passa infatti dal 10 al 3%) ed eventualmente la durata complessiva del piano di ammortamento (poiché fino al 31 dicembre 2022, per i debiti fino a euro 5000, la durata massima del piano era pari a otto rate trimestrali).

I dubbi applicativi in merito alle comunicazioni IVA

La disciplina appena descritta, nel delimitare l’ambito oggettivo di applicabilità della definizione agevolata, ha espressamente previsto che il controllo automatizzato debba riguardare le dichiarazioni presentate dai soggetti passivi IRPEF/IRES e IVA.

Ciò posto, non era chiaro se nella locuzione “controllo automatizzato delle dichiarazioni”, contenuta nel comma 153, possano rientrare anche le liquidazioni periodiche IVA (c.d. LI.PE.) di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che, come noto, non sono vere e proprie dichiarazioni, ma semplici comunicazioni che i soggetti passivi devono trasmettere nel corso del periodo d’imposta all’Agenzia delle Entrate.

Il chiarimento tempestivo dell’Amministrazione finanziaria

Su tale aspetto si è espresso il Ministro dell’Economia e delle Finanze, in sede di risposta all’interrogazione a risposta immediata n. 3/00140 del 1° febbraio 2023, chiarendo che la definizione agevolata agli avvisi bonari si applica anche alle liquidazioni periodiche IVA, in quanto tali comunicazioni sono soggette al controllo automatizzato di cui all’articolo 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 602.

Pertanto, i soggetti passivi IVA possono usufruire delle opportunità offerte dalla tregua fiscale per gli avvisi bonari da controllo automatizzato LI.PE., vale a dire:

  • la riduzione della sanzione pecuniaria dal 10 al 3%;
  • il pagamento dilazionato fino a 20 rate trimestrali di pari importo.

Peraltro, tale facoltà è logicamente estensibile anche alle rateizzazioni in corso al 1° gennaio 2023, derivanti dai controlli automatizzati delle comunicazioni in parola, con la conseguente rideterminazione del carico sanzionatorio ed eventualmente della durata massima del piano di ammortamento.

Normativa

Articolo 1, commi da 153 a 159, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

Articoli 2 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.

Prassi amministrativa

Ministro dell’Economia e delle Finanze, interrogazione a risposta immediata n. 3/00140 del 1° febbraio 2023 alla Camera dei Deputati.

Circolare n. 1/E del 13 gennaio 2023.

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