TUTTO PRONTO PER LA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

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La data di avvio della lotteria degli scontrini - ossia la nuova lotteria gratuita collegata agli acquisti di beni o servizi presso esercizi commerciali al minuto - è stata spostata dal decreto “Rilancio” al 1° gennaio 2021 a causa della pandemia da Covid-19.

È una lotteria nazionale che prevede estrazioni e premi settimanali, mensili e annuali.

A partire dalla suddetta data, gli acquisti produrranno gratuitamente “biglietti virtuali” che consentiranno di partecipare alle estrazioni (la prima è prevista per l’11 febbraio 2021).

Ogni scontrino (rectius, documento commerciale) associato al proprio codice lotteria farà ottenere un biglietto virtuale per ogni euro speso fino a un massimo di 1.000 biglietti virtuali per acquisti di importo pari o superiore a 1.000 euro.

Se l’importo speso è superiore a 1 euro, l’eventuale cifra decimale superiore a 49 centesimi produrrà, comunque, un altro biglietto virtuale.

Non consentono di partecipare alla lotteria gli acquisti di importo inferiore a 1 euro, gli acquisti effettuati on-line e gli acquisti destinati all’esercizio di attività di impresa, arte o professione.

Detrazione/deduzione o lotteria?

Con provvedimento dell’11 novembre u.s. è stato modificato il provvedimento del 31 ottobre 2019 al fine di consentire anche ai soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, per l’elaborazione della dichiarazione precompilata (es. scontrini per acquisto di farmaci), di trasmettere i dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria.

I registratori telematici, in fase di registrazione dei dati dell’operazione, possono memorizzare:

  • il codice fiscale, finalizzato all’ottenimento dell’eventuale detrazione/deduzione fiscale;
  • oppure il codice lotteria finalizzato alla partecipazione a quest’ultima.

Pertanto, i consumatori, in fase di registrazione dei dati dell’operazione, possono optare per il beneficio fiscale (detrazione/deduzione Irpef), in tal caso comunicheranno all’esercente il codice fiscale, oppure per la partecipazione alle estrazioni, in tal caso comunicheranno all’esercente il codice lotteria.

La necessità di scegliere una delle due opzioni consegue al meccanismo alla base della lotteria degli scontrini che utilizza un codice pseudonimo alfanumerico associato univocamente e in maniera casuale al codice fiscale del consumatore finale che non ne permette la diretta identificazione, che diventa possibile solo dopo una serie di passaggi, dopo l’estrazione, ai fini della comunicazione della vincita.

La registrazione per la stessa operazione sia del codice fiscale che del codice lotteria permetterebbe di associare i due valori, rendendo identificabile il soggetto che acquista e vanificando così il sistema.

Come pagare per partecipare alle estrazioni

È possibile pagare sia in contanti sia utilizzando carte di credito, carte di debito o altri strumenti di pagamento elettronico (“zerocontanti”): in tutti i casi si potrà partecipare alle estrazioni ordinarie della lotteria degli scontrini; inoltre, per gli acquisti con strumenti di pagamento elettronico si parteciperà anche alle estrazioni “zerocontanti” con premi, destinati sia all’acquirente sia all'esercente.

Le estrazioni “ordinarie” premiano solo i consumatori:

  • sette premi di 5.000 euro ciascuno ogni settimana;
  • tre premi da 30.000 euro ciascuno ogni mese;
  • un premio di 1 milione di euro ogni anno.

Nel caso di estrazioni “zerocontanti”, lo scontrino estratto premia sia il consumatore, sia l’esercente:

  • quindici premi da 25.000 euro ciascuno per il consumatore e quindici premi da 5.000 euro ciascuno per l’esercente, ogni settimana;
  • dieci premi di 100.000 euro ciascuno per il consumatore e dieci premi di 20.000 euro ciascuno per l’esercente, ogni mese;
  • un premio di 5.000.000 di euro per il consumatore e un premio di 1.000.000 di euro per l’esercente, ogni anno.

Come funziona

L’esercente, nel momento in cui incassa il corrispettivo e rilascia lo scontrino, come noto, ha l’obbligo di trasmettere i relativi dati all'Agenzia delle entrate; gli stessi dati, se abbinati al codice lotteria dell’acquirente, consentono automaticamente la partecipazione alla lotteria.

Per partecipare, al momento dell’acquisto, se si effettua una spesa pari o superiore ad 1 euro, basterà dare il codice lotteria all’esercente e chiederne l’abbinamento ai dati dell’acquisto da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate.

Per ottenere il “codice lotteria” occorre accedere al portale lotteria, alla sezione dedicata, e inserire il proprio codice fiscale; il codice lotteria può essere stampato e salvato sul dispositivo mobile, per esibirlo all'esercente al momento dell’acquisto.

Il codice lotteria è generato previa verifica della esistenza e validità del codice fiscale, della maggiore età e dell’esistenza in vita.

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli invia sempre ai vincitori una raccomandata AR o una PEC. Inoltre, se si è provveduto a inserire nell’area riservata il numero di cellulare verrà inviata anche una comunicazione informale tramite SMS.

I soggetti registrati al portale, accedendo all’area riservata, troveranno, in caso di vincita, un messaggio che rimarrà visibile fino al momento di ritiro del premio o fino al termine dei 90 giorni utili per reclamare il premio.

Normativa

  • Articolo 1, commi 540-544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019);
  • articoli 19, comma 1, lett. a), e 20, comma 1, lett. a), b) e c), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;
  • articolo 141 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (decreto “Rilancio”).

Prassi

  • Agenzia delle entrate, provvedimento n. 351449 dell’11 novembre 2020;
  • Agenzia delle entrate, provvedimento n. 739122 del 31 ottobre 2019.
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