Welfare aziendale – nel 2023 solo per dipendenti con figli l’esenzione a € 3.000

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Si applica anche per il periodo d’imposta 2023 la disposizione che prevede un regime di maggior favore in materia di esenzione dall’Irpef per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente dal datore di lavoro e per alcune somme erogate da quest’ultimo al dipendente per il pagamento di utenze domestiche.

Non tutti i lavoratori dipendenti potranno, tuttavia, fruirne.

L’esenzione a regime

Come noto, l’articolo 51, comma 3, del Tuir, stabilisce che non concorre a formare il reddito del lavoratore dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a 258,23 euro. Se il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati è superiore al limite, l’intero valore dei beni ceduti e dei servizi prestati (non solo l’eccedenza) concorre a formare il reddito.

Con riferimento ai lavoratori dipendenti privati, nell’ipotesi di erogazione, per scelta del lavoratore, di premi di risultato non in denaro bensì in beni e servizi, ai sensi dell’articolo 1, comma 184, della Legge n. 208 del 2015, dette somme, entro il predetto limite di euro 258,23:

  • non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente;
  • non sono neanche soggette all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191 della medesima Legge di stabilità per il 2016.

Pertanto, la detassazione opera non solo ai fini dell’imposizione ordinaria Irpef ma anche ai fini dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili.

Per quanto concerne la determinazione del valore dei beni e dei servizi, ai fini sia del calcolo del limite di euro 258,23 che della determinazione della base imponibile nel caso di superamento del limite medesimo:

  • si applicano le norme generali sul valore normale dei beni e dei servizi di cui all'articolo 9 del Tuir;
  • il valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai lavoratori, ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del Tuir, è pari al prezzo mediamente praticato dall’azienda nelle cessioni al grossista;
  • per le fattispecie concernenti l’uso promiscuo di veicoli, la concessione di prestiti,  i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, i servizi gratuiti di trasporto ferroviario, si applicano le norme specifiche di cui all’articolo 51, comma 4, del Tuir.

L’innalzamento del limite per il 2020 e 2021

L’articolo 112 del decreto-legge n. 104 del 2020 ha elevato da 258,23 a 516,46, limitatamente ai periodi d'imposta 2020 e 2021, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del Tuir.

L’estensione alle somme erogate per il pagamento di utenze domestiche per il 2022

L’articolo 12 del decreto-legge 115 del 2022 ha poi riscritto l’esenzione prevedendo – sempre in via transitoria, ma per il solo 2022 -  non solo un limite di esenzione più elevato (600 euro successivamente innalzato ulteriormente a 3.000 euro dall’articolo 3, comma 10, b), del decreto-legge n. 176 del 2022) ma ha, altresì, esteso l’esenzione stessa pure alle somme erogate o rimborsate ai dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

Dunque, per il 2022, entro il limite complessivo di 3.000 euro, non ha concorso a formare il reddito di lavoro dipendente:

  • il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti;
  • le somme erogate o rimborsate ai dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

La disposizione transitoria opera in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, del Tuir, il quale, come si è detto, prevede a regime una soglia di 258,26 euro entro la quale beni e servizi (non denaro) forniti dal datore di lavoro non sono tassati in capo al dipendente.

Qualora il limite di 3.000 euro fosse superato l’intero valore del fringe benefit (e non solo l’eccedenza rispetto a 3.000 euro) costituirebbe reddito di lavoro dipendente.

È bene ricordare che è a questa versione della disposizione a cui bisogna fare riferimento ai fini della compilazione della prossima dichiarazione dei redditi del lavoratore dipendente (730/2023 o Redditi PF2023).

Per il 2023 l’agevolazione “maggiorata” riguarda solo i dipendenti con figli

Con l’articolo 40 del decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023, è stato stabilito che per il 2023 non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. Anche in questo caso, nell’ipotesi in cui il valore dei beni o servizi ovvero le somme erogate o rimborsate superino la soglia indicata, l’intero valore dei fringe benefit sarebbe attratto a tassazione.

Ai fini della fruizione dell’agevolazione, per i figli del dipendente (sono compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati) devono ricorrere le condizioni reddituali previste dall'articolo 12, comma 2, del Tuir, ossia, i figli di età non superiore a 24 anni non devono superare il limite di reddito annuale complessivo di 4.000 euro.

Ai fini dell’applicazione del limite di 3.000 euro il lavoratore dipendente è tenuto a dichiarare al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli.

Per i dipendenti per i quali non ricorrono i requisiti previsti (non hanno figli ovvero i figli superano il limite di reddito complessivo di 4.000 euro) l’agevolazione si applica dal 2023 nella assai meno appetibile versione “a regime” che, come sopra detto riguarda solo i beni ceduti e ai servizi prestati e nei limiti di 258,23 euro. Per questi ultimi dipendenti, inoltre, le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale non rientrano nell’agevolazione e concorrono a formare il reddito imponibile in base alle regole ordinarie.

Normativa

  • Articolo 51, comma 3, del Tuir;
  • Articolo 112, del decreto-legge n. 104 del 2020
  • Articolo 40, del decreto-legge n. 48 del 2023
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