ZES unica mezzogiorno – Semplificazioni amministrative per le imprese del SUD

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L’articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, istituisce dal 1° gennaio 2024 la Zona economica speciale per il Mezzogiorno “ZES unica” che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna. L'esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte delle aziende già operative e di quelle che si insedieranno in tale ZES potrà beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d'impresa. Una prima semplificazione è la previsione della “autorizzazione unica” per le imprese che intendono avviare attività economiche, ovvero insediare attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES unica.

Portale web e Sportello unico digitale ZES - S.U.D. ZES

Per la ZES unica è stato istituito un apposito portale web che:

  • fornisce le informazioni sui benefici riconosciuti alle imprese nella ZES unica;
  • consente l’accesso allo sportello unico digitale S.U.D. ZES. In tale sportello unico digitale confluiscono gli sportelli unici digitali attivati, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a-ter), del decreto-legge n. 91 del 2017; ad esso sono, inoltre, attribuite, le funzioni dello sportello unico per le attività produttive (SUAP).

Nell'ambito dell'area della ZES unica il portale S.U.D. ZES ha competenza in relazione ai procedimenti amministrativi:

  1. inerenti alle attività economiche e produttive di beni e servizi e a tutti quelli concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi;
  2. riguardanti l'intervento edilizio, compresi gli interventi di trasformazione del territorio ad iniziativa privata e gli interventi sugli edifici esistenti e quelli necessari alla realizzazione, modifica ed esercizio di attività produttiva;
  3. riguardanti la realizzazione, l'ampliamento la ristrutturazione di strutture dedicate ad eventi sportivi o eventi culturali di pubblico spettacolo.

Tuttavia, nelle more della piena operatività dello sportello unico digitale, le domande di autorizzazione unica continuano ad essere presentate al SUAP territorialmente competente.

Autorizzazioni - Procedimento e autorizzazione unica

A parte alcune eccezioni stabilite dalla norma, all'interno della ZES unica i progetti inerenti:

  • alle attività economiche ovvero;
  • all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche;

non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, sono soggetti ad autorizzazione unica, rilasciata su istanza di parte.

L'autorizzazione unica sostituisce tutti i titoli abilitativi e autorizzatori, necessari alla localizzazione, all'insediamento, alla realizzazione, alla messa in esercizio, alla trasformazione, alla ristrutturazione, alla riconversione, all'ampliamento o al trasferimento, nonché alla cessazione o alla riattivazione delle attività economiche, industriali, produttive e logistiche.

Come ottenere l’autorizzazione unica

Le imprese che all'interno della ZES unica intendono:

  • avviare attività economiche, ovvero;
  • insediare attività industriali, produttive e logistiche;

devono presentare, allo sportello unico digitale S.U.D. ZES, l'istanza con la documentazione necessaria per consentire alle amministrazioni competenti la istruttoria per il rilascio di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto.

Alla presentazione dell’istanza viene rilasciata, in via telematica, una ricevuta, che:

  • attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza;
  • indica i termini entro cui l'amministrazione è tenuta a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza.

Le amministrazioni competenti, tramite il S.U.D. ZES, entro 20 giorni dal ricevimento dell'istanza, possono richiedere eventuale documentazione integrativa.

Entro 3 giorni dalla ricezione della documentazione, viene indetta la conferenza di servizi semplificata, in cui:

  1. le amministrazioni coinvolte rilasciano entro 30 giorni le determinazioni di competenza (45 giorni in caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, alla tutela della salute o dell’incolumità pubblica);
  2. il soggetto attuatore svolge, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle amministrazioni, una riunione telematica delle amministrazioni coinvolte in cui procede alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi.

Conclusione della pratica

La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi:

  • sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto;
  • comprende la valutazione di impatto ambientale e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

Normativa

  • Articoli da 9 a 15, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 
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