DAL 1° LUGLIO PER I TRIMESTRALI FT ELETTRONICHE SENZA SCONTI MA CON DUBBI

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Dal 1° luglio 2019 cessa il periodo transitorio dell’emissione della fattura elettronica per tutti i contribuenti trimestrali, che non potranno più fruire della trasmissione telematica della fattura entro il termine della liquidazione periodica relativa al trimestre in cui è avvenuta l’operazione IVA.

Inoltre, dal 1° luglio 2019, tutti i contribuenti, sia mensili che trimestrali, potranno fruire del nuovo termine di 10 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione, per l’emissione/trasmissione della fattura immediata. Si segnala sul punto che un emendamento al decreto legge Crescita porta a 12 giorni il termine per l’emissione della Efattura.

EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA NEL PERIODO TRANSITORIO PER I TRIMESTRALI

L’articolo 10 del DL n. 119/2018 prevede che, per il primo semestre 2019 le sanzioni per omessa o irregolare documentazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 471/1997, non si applicano se la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica IVA relativa al periodo di effettuazione dell’operazione. Inoltre, la suddetta sanzione è ridotta al 20% se la fattura è emessa entro il termine della liquidazione periodica successiva.

L’Agenzia delle entrate ha esemplificato precisando che, in tale periodo transitorio, il contribuente può predisporre una fattura immediata con indicazione della data di effettuazione dell’operazione (es. 10 giugno 2019) e procedere alla trasmissione della stessa al SDI entro il termine del 20 agosto 2019, termine della liquidazione periodica del secondo trimestre (art. 7, DPR 542/1999 e art. 3-quater DL 16/2012).

Tale possibilità si applica anche le fatture differite che, ai sensi del co. 4 dell’art. 21 del DPR 633/72, possono essere emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Dubbi sul periodo transitorio

Le predette disposizioni che disciplinano il periodo transitorio si applicano per il primo semestre 2019. Si tratta allora di comprendere se tali disposizioni transitorie:

  • potranno essere adottate con riferimento alle operazioni effettuate fino a tutto il mese di giugno e, quindi, anche con riferimento alle fatture differite emesse entro il termine del 15 luglio e riferite alle operazioni di giugno 2019;
  • oppure se potranno essere adottate con riferimento alle sole fatture emesse entro la data del 30 giugno ’19 con esclusione quindi delle fatture differite emesse dal 1° luglio al 15 luglio relative alle operazioni poste in essere nel mese di giugno 2019.

La questione è sostanziale poiché:

  • nel primo caso il contribuente potrà indicare nella fattura differita la data del 15 luglio 2019 e trasmettere la fattura entro il 20 agosto ’19;
  • nel secondo caso il contribuente dovrà trasmettere la fattura differita emessa tra il 1° e il 15 luglio entro lo stesso giorno indicato nella fattura (Art. 21 primo comma ultimo periodo del DPR 633/72 il quale3 prevede che la fattura elettronica si ha per emessa all’atto della trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente).

Sulla base di un’interpretazione sistematica la prima soluzione sembra da preferire perché diversamente le operazioni di giugno sarebbero soggette ad un doppio e differenziato regime sanzionatorio solo in ragione dei termini dell’emissione della fattura immediata e/o differita.

Resta il fatto che, in ogni caso, per effetto delle disposizioni di cui al comma 5 bis dell’articolo 6 del D.Lgs. 472/1997 (esclusione dell’irrogazione di sanzioni per violazioni meramente formali), e tenuto conto di quanto già affermato dall’AE con i primi documenti di prassi, seppure il contribuente trimestrale dovesse trasmettere una fattura differita datata 15 luglio entro il termine del 20 agosto 2019 ma faccia comunque concorrere la relativa IVA debito nella liquidazione IVA del secondo trimestre non saranno irrogabili sanzioni.

In tal caso, infatti, il contribuente non ha commesso alcuna violazione sostanziale e la violazione della tardiva trasmissione al SDI deve retrocedere a mera violazione formale non essendo idonea di per sé ad incidere, non solo sulla determinazione dell’imposta e sul versamento del tributo dovuto, ma neanche sulle procedure di controllo e di accertamento.

Un comportamento da evitare

Diversa è l’ipotesi e probabilmente le conseguenze laddove il contribuente trasmetta la fattura differita datata 15 luglio (per operazioni di giugno) entro il termine della liquidazione successiva a quella di riferimento (ossia, 16 novembre 2019).

Infatti, laddove l’Agenzia delle entrate dovesse chiarire che il periodo transitorio sia da riferire unicamente alle fatture che indicano la data entro il 30 giugno (escludendo quindi le fatture differite per operazioni di giungo), allora verrà irrogata la sanzione piena e senza la riduzione al 20% per la trasmissione, si ripete, delle fatture differite emesse tra il 1° e il 15 luglio, effettuata dopo il 20 agosto e entro il 16 novembre.

Sul punto è auspicabile un chiarimento ufficiale.

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