DIRITTO D’AUTORE – SENZA IVA E SEMPRE A TASSAZIONE IRPEF RIDOTTA

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Già la circolare n. 10/2019, a commento del regime forfettario, ha chiarito che i compensi riconducibili al diritto d’autore devono essere tassati fuori dal regime di lavoro autonomo applicandosi la deduzione forfettaria del 25% o 40% e, ai fini IVA sono esclusi dall’applicazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 3 del DPE 633/72.

Ora la CTR Lombardia aggiunge un tassello fondamentale nel definire il concetto di diritto d’autore.

I giudici di Appello, infatti affermano che il concetto di creatività, che costituisce il diritto d’autore, non coincide necessariamente ed esclusivamente con quello di creazione e novità assoluta dell’opera, ma si riferisce anche alla personale, individuale e originale espressione di una oggettività, per cui, ai fini della tutela del diritto d’autore e di conseguenza ai fini dell’individuazione del corretto trattamento tributario, rileva la semplice sussistenza di un atto creativo.

Così interpretando i giudici lombardi hanno stabilito che rientra nel diritto d’autore anche la modalità espressiva personalizzata con la quale concetti già noti sono espressi anche se con strumenti e mezzi non innovativi.

L’AGENZIA DELLE ENTRATE SUL TRATTAMENTO TRIBUTARIO DEL DIRITTO D’AUTORE

L’Agenzia delle Entrate, con la citata circolare n. 10/2019 ha precisato che qualora il contribuente consegua proventi a titolo di diritti d’autore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettera b), del TUIR, se effettivamente correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta rilevano ai fini della verifica del raggiungimento della soglia di 65.000 euro ai fini del regime forfetario, tuttavia, rimangono ferme le modalità di tassazione degli stessi previste dal comma 8 del successivo articolo 54 del Tuir.

Ciò significa che, a prescindere dal collegamento all’attività professionalmente e abitualmente svolta, il compenso riconducibile al diritto di autore deve sempre essere tassato ai sensi del già menzionato co. 8 dell’art. 54 del TUIR e cioè a tassazione ordinaria su un importo pari al totale del compenso riscosso, ridotto:

  • del 25% a titolo di deduzione forfetaria delle spese;
  • del 40% se il compenso è percepito da soggetti di età inferiore a 35 anni.

Dunque, tali incassi non concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo professionale.

Ai fini della verifica del requisito dell’accesso al regime forfettario (compensi non superiori ad euro 65.000,00) i compensi da diritto d’autore (per il loro valore intero) devono essere sommati ai compensi dell’attività di lavoro autonomo professionale sono nel caso in cui il diritto d’autore è correlato all’attività professionale. La correlazione si verifica quando l’attività professionale è il presupposto necessario per la realizzazione del diritto d’autore.

DIRITTO D’AUTORE E IL TRATTAMENTO IVA

L’articolo 3 del DPR 633/72 stabilisce che non sono considerate prestazioni di servizi ai fini IVA le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, tranne quelle relative alle opere di cui ai nn. 5) (disegni e opere dell’architettura) e 6) (le opere dell’arte cinematografica) dell'art. 2 della L. 22 aprile 1941, n. 633, e alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicità commerciale.

Pertanto, la concessione o la vendita dello sfruttamento economico di un bene tutelato dal diritto d’autore non costituisce operazione da assoggettare ad IVA se effettuata dall’autore di tale diritto.

DEFINIZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE

Ebbene, ai fini del corretto trattamento tributario si tratta di comprendere cosa si debba intendere per diritto d’autore. Soccorre la citata decisione della CTR Lombardia (n. 1983/19/2019) la quale ha precisato che il diritto d’autore è da ricondurre al concetto di creatività.

Per creatività s’intende originalità, individualità della modalità di costruzione e presentazione dei contenuti, nonché personale e originale contributo dell’autore nella scelta e nella relazione di modalità espressive e comunicative. Il concetto di creatività oggetto del diritto d’autore non coincide necessariamente ed esclusivamente con quello di creazione e novità assoluta dell’opera, ma si riferisce anche alla personale, individuale e originale espressione di una oggettività, per cui ai fini della tutela invocata (quella sul diritto d’autore) rileva la semplice sussistenza di un atto creativo.

In tal contesto, la tutela del diritto d’autore e il relativo trattamento tributario sopra indicato ricorrono necessariamente non solo nel caso di creazione di qualcosa di nuovo in assoluto ma anche nel caso della rappresentazione originale e personalizzata di ciò che è già sul mercato e a disposizione.

Quindi, la tutela del diritto d’autore ricorre nel caso in cui è illustrato con un articolo una nuova normativa fiscale o di altra natura, ma anche nel caso in cui il produttore di moda ispirato da modelli di altri li personalizza per realizzare altri e diversi modelli di moda diversi rispetto a quelli originali di altri.

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