I chiarimenti del Ministero del Lavoro sul diritto di precedenza

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Il Ministero del Lavoro non va in vacanza. O almeno, non ci va ad Agosto. Infatti, come ogni anno, ci troviamo al rientro nei nostri uffici gli atti amministrativi prodotti nel mese di Agosto dalla Pubblica Amministrazione. Nel caso specifico, esaminiamo la risposta ad interpello n. 2 /2017 uscita il giorno 8 agosto.

Il tutto ha inizio con l’istanza di interpello presentata dalla Confcommercio al fine di conoscere il parere di Ministeriale in ordine alla corretta interpretazione dell’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2015, concernente la disciplina del diritto di precedenza dei lavoratori a termine in caso di assunzioni a tempo indeterminato.

Nello specifico, Confcommercio chiede se, ai sensi della citata disposizione normativa, possano o meno costituire violazione del predetto diritto di precedenza di un lavoratore a tempo determinato:

  • l’ipotesi di prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo formativo del contratto di apprendistato stipulato con un lavoratore già in forza presso la stessa azienda;
  • la nuova assunzione, con contratto di apprendistato, di un altro lavoratore.

Il quesito è interessante, posto che l’art. 24 c. 1 prevede una precedenza, condizionata dai contratti collettivi in questi termini: “salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.”

Prima di procedere con l’analisi della posizione ministeriale, non possiamo dimenticare l’ulteriore passaggio previsto dal legislatore nel medesimo decreto, all’art. 24 c. 4 dove viene previsto in primis che il diritto di precedenza debba essere espressamente richiamato nell'atto di assunzione e, in seconda battuta, tale diritto non sorge automaticamente ma deve essere il lavoratore ad esercitarlo manifestando per iscritto la propria volontà al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro nel caso di assunzioni a termine “ordinarie”, ed entro tre mesi nel caso di assunzioni a termine “stagionali”.

 

Il Ministero del Lavoro ricorda che l’apprendistato si configura come un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato come da espressa previsione dell’art. 41, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015, connotato dall’obbligo - posto in capo al datore di lavoro – di impartire la formazione all’apprendista.

Riguardo al quesito sulla violazione dell’articolo 24 del decreto legislativo n. 81/2015 nell’ipotesi di prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo formativo del contratto di apprendistato stipulato con un lavoratore già in forza presso la stessa azienda, il Ministero conferma che fase di naturale prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione, non si definisce “assunzione” e pertanto non si verifica nessuna violazione del diritto di precedenza nei confronti di lavoratori che abbiano manifestato il diritto di precedenza in esame.

Per quanto invece attiene al secondo quesito sottoposto a questo Ministero, la risposta è più articolata. Infatti, il Ministero premette innanzi tutto che il contratto di apprendistato si definisce come “contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato” e quindi ritiene corretto che anche le assunzioni con tale tipologia contrattuale possano rientrare nell’ambito del citato articolo 24 ai fini del diritto di precedenza.

Tuttavia, il Ministero – richiamando i precedenti interpello 8/2007 e Circolare 5/2013, ritiene che, anche nel caso in cui il datore di lavoro debba procedere all’assunzione di un apprendista non ricorra l’obbligo di precedenza qualora il lavoratore titolare di un rapporto di lavoro a tempo determinato, in virtù dei pregressi rapporti di lavoro, risulti già formato per la qualifica finale oggetto del contratto di apprendistato.

In definitiva, secondo il Ministero non integra la violazione del diritto di precedenza sia la prosecuzione del rapporto di lavoro dell’apprendista al termine del periodo di formazione, non trattandosi di una nuova assunzione, sia la nuova assunzione di un apprendista nella misura in cui il lavoratore a termine risulti già formato per la qualifica finale oggetto del contratto di apprendistato.

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