IL DECRETO RISTORI FA IL RESTILING AL SOVRAINDEBITAMENTO

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Potrebbe apparire un po' presuntuoso, ma l'avevamo detto in un nostro precedente articolo: la difficile situazione economica e sociale del nostro Paese in questi ultimi anni, ulteriormente aggravata dalla pandemia, dovrebbe portare ad una (ri)scoperta delle procedure contro il sovraindebitamento, previste ed introdotte dalla legge n. 3/2012.

Neanche a farlo apposta, ecco che il Decreto Ristori recentemente convertito con la Legge 18 dicembre 2020, n. 176 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19) introduce, tra le altre, importanti modifiche proprie alle procedure per (la composizione della crisi da) sovraindebitamento.
Vediamo meglio di cosa si tratta.

Le novità introdotte dal Decreto Ristori al sovraindebitamento
L'impressione che si ricava dalla lettura del provvedimento in esame è quella che il legislatore abbia di fatto voluto allargare la platea dei soggetti che potrebbero essere interessati alla procedura in questione, facilitando inoltre l'accesso.

In particolare:
- viene modificata la definizione di consumatore (ed uniformata rispetto a quella già presente nel Codice del Consumo): è consumatore il soggetto che ha contratto obbligazioni per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale, e ciò a prescindere dalla loro natura oggettiva. Secondo tale definizione, potrà accedere alla procedura anche la persona fisica contemporaneamente socia di società di persone, a condizione però che il suo sovraindebitamento riguardi solo debiti personali;

- viene introdotta la specifica procedura di sovraindebitamento familiare, ossia un'unica procedura di composizione della crisi dedicata ai componenti (conviventi) di una stessa famiglia (coniuge e parenti entro il quarto grado ed affini entro il secondo, nonché le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76) purché il sovraindebitamento abbia un’origine comune;

- viene introdotto nell’accordo di composizione della crisi il c.d. meccanismo del cram down erariale (già previsto in tema di procedure concorsuali dall'art. 129, L.F.): la proposta potrà ora essere approvata anche senza l’adesione dell’ Amministrazione finanziaria se è più conveniente.

- è prevista ora la possibilità secondo cui, relativamente ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, all’Iva e alle ritenute fiscali operate e non versate, sia possibile anche lo stralcio (e non esclusivamente la dilazione del pagamento);

- nell’ottica di una tutela rinforzata della abitazione principale, il piano potrà prevedere il rimborso del mutuo fondiario se i pagamenti sono regolari o se il giudice autorizza il pagamento delle rate non pagate (e a prescindere dalla valutazione di una maggiore convenienza per i creditori.

L'esdebitazione dell'incapiente
Tra le novità introdotte dal Decreto Ristori, quella senza alcun dubbio più dirompente, è la possibilità di accedere all'istituto dell'esdebitazione anche al soggetto incapienze, ossia a colui che non è in grado di offrire ai propri creditori alcuna somma o bene, neanche in prospettiva futura senza ulteriormente indebitarsi e senza scendere al di sotto di una soglia minima di reddito.

Con questa importante novità (solo per una volta nella vita e con l'assistenza dell'organismo di composizione della crisi) si potrà ottenere l’immediata cancellazione dei debiti, senza passare per la liquidazione.
La condizione per poter accedere alla procedura è la meritevolezza del debitore, che dovrà essere valutata dal giudice, il quale darà il via all'esdebitazione se riterrà che il ricorrente non abbia determinato il sovraindebitamento con dolo o colpa grave e non abbia compiuto atti in frode.
In ogni caso, dopo l’apertura del procedimento, il debitore verrà monitorato per un periodo di quattro anni dall’ Occ e, se sopravvengono utilità rilevanti, esse verranno destinate e distribuite ai creditori.

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