Le agevolazioni per il lavoro nella Legge di Bilancio 2017

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La legge Finanziaria per il 2017 cambia ancora nome.

Da Legge di Stabilità diventa legge di Bilancio e, per gli amanti dei riferimenti normativi, si traduce in Legge 232 del 11 dicembre 2016. Possiamo senz’altro definirlo come l’ultimo atto, anche se non formale, del governo uscente Renzi / Poletti per quanto attiene alle norme con un incidenza – più o meno sostanziale – con il diritto del lavoro.

A proposito di lavoro non si può non notare come sia andata fortemente in calare la nota agevolazione contributiva che è stata il fiore all’occhiello delle agevolazioni nei due anni passati: lo sgravio, triennale o biennale, totale o parziale, per le assunzioni a tempo indeterminato di quei lavoratori privi di occupazione a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti.  Il 2015 è stato profondamente segnato, in positivo, per la madre di tutte le agevolazioni (sgravio totale), ed il 2016 ha visto ridursi notevolmente l’agevolazione contributiva sia in termini di durata (24 mesi anziché 36) sia in termini quantitativi (40% in luogo del 100%).

Con l’avvicinarsi della fine nel 2016 molti datori di lavoro, consci dello scadere dell’agevolazione in esame, hanno valutato l’opportunità di convertire quei rapporti di lavoro a tempo determinato, o hanno effettuato nuove assunzioni a tempo indeterminato, stante lo scadere del beneficio al 31 dicembre del 2016.

Per il 2017 viene introdotto un nuovo esonero  contributivo per le assunzioni di giovani a tempo indeterminato (anche in apprendistato), effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018.

L’art 1 commi 308, 309 e 310 della Legge di Bilancio infatti prevede infatti che i datori di lavoro privati

  • con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, decorrenti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 (esclusi i contratti di lavoro domestico e quelli relativi agli operai del settore agricolo),
  • possono beneficiare, per un periodo massimo di 36 mesi, dell’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a loro carico (esclusi i premi e contributi dovuti all’INAIL), nel limite massimo di 3.250 euro all’anno.

A differenza del recente passato, però, va sottolineato che l’esonero non è generalista ma potrà essere richiesto esclusivamente per quei lavoratori assunti entro sei mesi dall’acquisizione di un titolo di studio, qualora gli stessi abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, una delle seguenti attività:

  1. attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30% delle ore di alternanza previste ai sensi dell’articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107,
    1. percorsi di alternanza scuola-lavoro - di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 - attuati negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio.
  2. attività di alternanza, pari almeno al 30% del monte ore previsto, all’interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
    1. percorsi di istruzione e formazione professionale.
  3. attività di alternanza, pari almeno al 30% del monte ore previsto, realizzata nell’ambito dei percorsi di cui al Capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, che tratta le “linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori”,
    1. percorsi finalizzati al conseguimento di diplomi di tecnico superiore.
  4. attività di alternanza nei percorsi universitari, pari almeno al 30% del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti accademici.

Inoltre, usufruiranno dell’esonero contributivo quelle aziende che assumeranno a tempo indeterminato, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 43, o periodi di apprendistato in alta formazione, secondo quanto previsto dall’articolo 45 del Testo Unico sui contratti di lavoro (decreto legislativo n. 81/2015).

Altro aspetto che frenerà l’entusiasmo degli operatori è il limite delle risorse.

In particolare, il beneficio contributivo è riconosciuto nel limite massimo di spesa di:

  • 7,4 milioni di euro per l’anno 2017,
  • 40,8 milioni di euro per l’anno 2018,
  • 86,9 milioni di euro per l’anno 2019,
  • 84 milioni di euro per l’anno 2020,
  • 50,7 milioni di euro per l’anno 2021,
  • 4,3 milioni di euro per l’anno 2022.

Pertanto, a differenza dalla procedura contemplata per le agevolazioni contributive previste per gli anni 2015 e 2016, per usufruire di tale decontribuzione, è necessario procedere ad una previa domanda di accesso alle risorse messe a disposizione dal legislatore, secondo le istruzioni che sono in fase di emanazione da parte dell’Istituto.

La domanda preliminare di ammissione al beneficio contributivo, che dovrà contenere i dati relativi all'assunzione effettuata o che intenderanno effettuare, dovrà essere inviata - esclusivamente in via telematica - all’INPS che, verificata la disponibilità delle risorse finanziarie, concederà l’esonero contributivo per il triennio. In caso contrario, non darà l’autorizzazione ad usufruire dell’esonero contributivo, bloccando la domanda di accesso ai fondi.

Tradotta in pratica, l’agevolazione difficilmente potrà portare un reale sgravio totale nelle assunzioni dei soggetti in esame, posto che il limite di 3250 sarà sempre un massimale in realtà superiore rispetto ai contributi a carico del datore di lavoro (ipotizziamo una retribuzione lorda di 1.200 euro per 14 mensilità. Ipotizziamo contributi a carico azienda nella misura del 29,28%.  I contributi annuali che ne derivano risulterebbero essere  4.920, ben oltre al limite consentito dalla norma).

Altor aspetto, non di poco conto, è la reale “fruibilità” dell’agevolazione in essere rispetto al requisito necessario , ossia la precedente “alternanza scuola lavoro” o, quantomeno, l’apprendistato di tipo uno : apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

Da operatori dobbiamo chiederci: quanto sono frequenti, nelle nostre attività quotidiane, pratiche amministrative connesse ai rapporti di cui sopra, come percorsi di apprendistato per qualifica e diploma professionale, percorsi di “alternanza scuola lavoro”? Quanto effettivamente potremo fruire dell’agevolazione introdotta dalla nuova legge di Bilancio?

Si lascia la risposta, al lettore…. Aspettando agevolazioni, più “agevoli”!

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