Le imprese sociali – cosa sono e qual è la loro funzione

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Nessuna pretesa di esaurire con il presente contributo l’argomento in rassegna.

Chi si occupa professionalmente di imprese sociali sa che si tratta di una tipologia societaria/associativa di rilevante interesse pratico, caratterizzata da precisi vincoli di gestione e specifici adempimenti sia in fase costitutiva sia in fase gestionale.

Le imprese sociali fanno parte del grande mondo dei soggetti appartenenti al terzo settore di cui al D.Lgs. n. 117/2017, ma le norme ivi contenute si applicano solo in quanto compatibili con le prevalenti disposizioni previste dal D.Lgs. n. 112/2017 (le due leggi portano la stessa data).

Ancora: per quanto riguarda le cooperative sociali (un “di cui” delle imprese sociali) prevalgono le disposizioni della specifica L. n. 381/1991, anzi dobbiamo puntualizzare: le norme relative alla disciplina del terzo settore (D.Lgs. 117/2017) non si applicano affatto alle cooperative sociali.

Ne risulta un quadro di riferimento assai complesso e articolato che non si esaurisce con le norme sopra richiamate, ma si completa con un numero rilevante di disposizioni attuative e integrative che in questa sede sembra poco utile riportare.

Prescindo in questo breve contributo sulla disciplina applicabile agli enti religiosi civilmente riconosciuti che presentano, pur potendo far parte delle imprese sociali, ulteriori specifiche peculiarità.

Faccio altresì presente che le imprese sociali già costituite al momento dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 112/2017 (20/7/2017) possono adeguare il proprio statuto entro il 31 maggio 2022 (termine da ultimo prorogato dal decreto semplificazioni n. 77/2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.129 del 31.05.2021), con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

Perché è importante conoscere la normativa sulle imprese sociali

Premesso che le agevolazioni fiscali (ad oggi non ancora operative) delle imprese sociali saranno oggetto di uno specifico contributo sempre su questo blog, la imprese sociali (che sono necessariamente confinate nella terra del reddito d’impresa) godono in prospettiva (le norme attendono il via libera della UE) di importanti agevolazioni fiscali, sia per sé stesse sia per i propri soci, e consentono seppure entro limiti prestabiliti di erogare dividendi. Insomma una marcia in più rispetto alla generalità degli enti del terzo settore.

Cosa è una impresa sociale

Iniziamo col dire che “impresa sociale” non è uno specifico soggetto giuridico: impresa sociale è un cappello che può essere indossato, soddisfacendone i presupposti, da una variegata tipologia di soggetti individuati dall’articolo 1 del D.Lgs. n. 112/2017, rubricato “Nozione e qualifica di impresa sociale”. Lo stesso articolo indica anche i soggetti esclusi. Traduciamo il tutto in forma schematica.

Impresa sociale
Posso rivestire la qualifica Non possono rivestire la qualifica
§  Società di capitali (spa; srl; srls; sapa; società cooperative)

§  Società di persone (snc, sas)

§  Associazioni

§  Fondazioni

§  Comitati

§  Società con socio unico persona fisica

§  Amministrazioni pubbliche

§  Enti che limitano, anche indirettamente, l’erogazione di beni e servizi ai solo soci e associati

(non possono neanche esercitare attività di direzione e coordinamento)

Dunque, visto che la forma giuridica è sostanzialmente irrilevante, si tratta di comprendere quali sono i tratti distintivi delle imprese sociali rispetto alla generalità di soggetti appartenenti l terzo settore.

Uguale la finalità ma diverso lo strumento

È preso detto: l’aspetto distintivo è la modalità con cui è svolta l’attività.

Questi soggetti per fregiarsi della qualifica di “impresa sociale” devono esercitare “in via stabile e principale una o più attività d’impresa d’interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”. Qualcuno potrebbe eccepire che, in realtà, il passaggio sopra riportato scimmiotta l’articolo 4 del Decreto legislativo n. 117/2017 riferito agli enti del terzo settore che più o meno è scritto nello stesso modo.

Nulla di più sbagliato. Vediamo le sostanziali differenze.

Impresa sociale (D.lgs. 112/2017)

Art. 1–Nozione e qualifica di impresa sociale

Ente del 3° settore (D.Lgs. 117/2017)

Art. 4 – Enti del terzo settore

Tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, che, in conformità alle disposizioni del presente decreto, esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività. Soggetti, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.

 

L’aspetto rilevante e distintivo delle imprese sociali rispetto alla generalità degli enti del terzo settore è dato, quindi, dal fatto che le stesse esercitano in via stabile e principale un‘attività d’impresa, prerogativa che, invece, è preclusa, in questi termini, agli enti del terzo settore.

Che poi entrambe le tipologie associative debbano operare (ognuna nei propri ambiti) senza scopo di lucro per lo svolgimento di finalità civile, solidaristiche e di utilità sociale è certamente vero, ma assai diverso è lo strumento per raggiungere tale fine:

  • nelle imprese sociali l’attività generale è l’attività d’impresa. Quindi l’attività commerciale è non solo consentita ma necessaria e prevalente, seppure finalizzata al raggiungimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È comunque consentito che una quota (non superiore al 30%) sia costituita da ricavi (ovviamente anch’essi commerciali) non riferiti alla predetta attività sociale, bensì ad attività non ricomprese nello specifico elenco (vedi sotto);
  • viceversa, nei soggetti del terzo settore l’attività generale è l’attività volontaria o finanziata da contributi interni o esterni: quindi l’attività commerciale non può essere svolta se non in via del tutto secondaria e strumentale all’attività generale e non può superare il 30% dell’ammontare complessivo dei ricavi o (a scelta dell’ante) i costi dell’attività secondaria (ma sempre strumentale) non possono superare il 66% dei ricavi complessivi.

A completamento dei suddetti criteri di differenziazione occorre aggiungere una ipotesi in cui l’attività svolta dall’impresa sociale si considera sempre riconducibile a quella generale indipendentemente dal suo oggetto: trattasi dell'attività d'impresa nella quale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono occupati:

  1. a) lavoratori molto svantaggiati (art. 2, n. 99), Reg. (UE) n. 651/2014;

b1) persone svantaggiate o con disabilità (art. 112, c. 2, del D.lgs. n. 50/2016)

b2) persone beneficiarie di protezione internazionale (D.lgs. n. 251/2007)

b3) persone senza fissa dimora iscritte nel registro art. 2, c. 4, L. 24/12/1954, n. 1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia.

Quindi, in questi casi l’attività d’impresa può essere svolta in qualunque direzione perché si considera comunque soddisfare la finalità civica, solidaristica e di utilità sociale.

Le attività riferite a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Sia il D.Lgs. n. 112/2017 (imprese sociali) sia il D.Lgs. n. 117/2017 (enti del terzo settore) individuano un elenco di attività generali che soddisfa le proprie esigenze ed aspettative. La colonna evidenzia le attività che connotano sia l’attività delle imprese sociali sia quelle degli ETS, ovvero che sono riferite solo alle imprese sociali o solo agli enti del terzo settore.

Attività generali – D.lgs. 112/2017 imprese sociali; D.Lgs. n. 117/2017 enti 3° settore Entrambe
a) gli interventi e i servizi sociali (ex Legge 328/2000 e Legge n. 104/1992) Entrambe
b) gli interventi e le prestazioni sanitarie Entrambe
c) le prestazioni socio-sanitarie (ex Dpcm 14/02/2001) Entrambe
d) l’educazione, l’istruzione e la formazione professionale e le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (ex legge 53/2003) Entrambe
e) gli interventi e i servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (esclusi raccolta e riciclaggio dei rifiuti) Entrambe
f) gli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (ex D.Lgs. 42/2004) Entrambe
g) la formazione universitaria e post universitaria Entrambe
h) la ricerca scientifica di particolare interesse sociale Entrambe
i) l’organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e di diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale Entrambe
j) la radiodiffusione sonora a carattere comunitario (ex Legge 223/1990) Entrambe
k) l’organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso Entrambe
l) la formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo Entrambe
m) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al 70% da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore Entrambe
n) la cooperazione allo sviluppo (ex Legge n. 125/2014) Entrambe
o) le attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale Entrambe
p) i servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate o con disabilità o beneficiarie di protezione internazionale o indigenti senza fissa dimora Entrambe
q) l’alloggio sociale, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (ex DM 22.04.2008) Entrambe
r) l’accoglienza umanitaria e l’integrazione sociale dei migranti Entrambe
s) il microcredito (ex D.Lgs. 385/1993) Impresa sociale
t) l’agricoltura sociale (ex legge 141/2015) Entrambe
u) l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche Entrambe
v) la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata Entrambe
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo ETS
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata ETS
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle Attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ETS
x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 ETS
y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni ETS

Come si può rilevare dalla tabella:

  • 21 attività sono in comune tra le due tipologie di soggetti
  • 1 attività è esclusiva delle imprese sociali (microcredito)
  • 5 sono esclusive per gli enti del 3° settore (come evidente non si prestano ad essere svolte in forma d’impresa)

Un esempio di impresa sociale

Mi rendo conto che esprimersi con le parole del legislatore può essere frustrante poiché non sempre si riesce a cogliere, dal punto di vista pratico-operativo, la reale portata delle fattispecie che il legislatore ha inteso disciplinare.

Verdiamo se con un esempio concreto è possibile comprendere meglio che cosa significa impresa sociale.

Supponiamo una attività di gestione di un bar o di un ristorante.

Come tutti sappiamo, è sempre stata considerata, quando si parla di enti non profit, l’esempio classico di attività non istituzionale e quindi commerciale da tassare con le regole del reddito d’impresa. Dunque, tale attività non può essere riferita all’attività generale volta in via esclusiva o prevalente dell’ente (art. 5 CTS) poiché non è ricompresa nell’elenco sopra. Tuttavia, grazie all’articolo 6 del medesimo TU detta attività, per gli enti del Terzo Settore, può essere svolta in modo secondario e strumentale all’attività generale (vedi elenco sopra) nei limiti del 30% dei ricavi complessivi ovvero nel caso in cui i costi non superi il 66% ei ricavi complessivi.

Ebbene, detta attività di bar e ristorante invece, per l’impresa sociale può essere attività generale (ovviamente attività commerciale, come necessario) laddove dovesse essere finalizzata al raggiungimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Dunque, se il ristorante è un ristorante etnico che fornisce cibi tipici e sia costituito come SRL, oppure Sas, o ancora associazione, e i partecipanti sono dei migranti che intendono richiedere la cittadinanza italiana è soddisfatta in quanto ricompresa in:

  • l’organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso
  • l’accoglienza umanitaria e l’integrazione sociale dei migranti.
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