L’Ispettorato fa chiarezza sul DURC e le agevolazioni contributive

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Nel bel mezzo di questa estate - il 18 luglio per l’esattezza - arriva, da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro uno spunto di riflessione sul “Durc Interno” attraverso la circolare n. 3 del 2017.

Per completezza di informazione si ricorda che l’Ispettorato Nazionale del lavoro, nato per previsione del D. Lgs. 149/2015, esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale.

Per tale ragione, con la circolare n. 3, l’Ispettorato Nazionale intende fornire indicazione sul “Durc Interno”, ossia sulle conseguenze in caso di mancato rispetto dei versamenti, dell’applicazione dei contatti collettivi, e sulle regole sulla sicurezza in conseguenza di benefici contributivi.

Come noto, la norma è stata introdotta dalla Legge Finanziaria per il 2007, per gli operatori meglio nota L. 296/2006 ed inserito nell’art. 1, comma 1175. Il famigerato articolo stabilisce infatti che “a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

Questa, già dai primi anni, si rivela come una legge temutissima e - quasi a far da Cassandra - arriva proprio a pochi mesi di anticipo rispetto all’ondata di crisi economica / finanziaria che ha colpito il nostro sistema economico dall’anno 2008 a quelli successivi.

Riassumendo quindi la questione nei massimi termini, possiamo quindi considerare “responsabile” il datore di lavoro, e quindi soggetto al recupero di qualsiasi beneficio normativo e contributivo in questi casi:

  • commissione delle violazioni elencate nell’allegato A del decreto Durc on line, ovvero il D.M. 30 gennaio 2015 (principalmente norme in materia di sicurezza e tutela della salute);
  • mancanza del Durc regolare, per effetto di mancati versamenti contributivi
  • Violazione degli “altri obblighi di legge e del rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

La domanda che lo stesso Ispettorato si pone è la seguente:  Quanto al termine di 15 giorni per la regolarizzazione del DURC, prevista dallart. 4 del D.M. 30 gennaio 2015, può trovare applicazione anche nellipotesi di accertamento delle specifiche violazioni di cui allallegato A del D.M. 30 gennaio 2015 ?

La risposta è negativa, dato che tali violazioni costituiscono cause ostative al rilascio del Documento per il periodo di tempo indicato nell’allegato A del DM, laddove siano accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi.

In tali casi, per espressa previsione dell’art. 8 del Decreto, il “godimento dei benefici normativi e contributivi di cui all'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è definitivamente precluso per i periodi indicati nell'allegato A”.

In tal caso, chiarisce l’Ispettorato, tali benefici vengono meno per tutti i lavoratori occupati dall’azienda indipendentemente da qualsiasi valutazione su quale possa essere la sede / il reparto / il numero dei lavoratori per i quali le violazioni sono state accertate.

Più interessante è la successiva disamina della Circolare, con riguardo all’ipotesi di violazioni afferenti “gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

Dal 2007 non c’era stato ancora alcun chiarimento ufficiale in questo senso da parte del Ministero del lavoro, ed il mondo degli operatori del settore - compreso chi vi scrive - si è sempre posto con una certa preoccupazione rispetto alla questione in esame. Preoccupazione più che giustificata, basti pensare ad esempio che una banalissima mancata applicazione di un elemento contrattuale per un dipendente (maggiorazione di un turno, errata maturazione puntuale di uno scatto di anzianità, mancato passaggio “automatico” a categoria superiore, etc.) avrebbe potuto comportare l’abbattimento di tutti i benefici contributivi goduti dall’azienda per qualsiasi dipendente!

L’Ispettorato, invece, si pone in modo più intelligente e condivisibile rispetto a questo delicato tema ritenendo che le violazioni di cui si riferisce la norma sono principalmente legate al singolo rapporto di lavoro di cui si tratta.

Quindi, mentre l’eventuale assenza del DURC incide sulla intera compagine aziendale e quindi sulla fruizione dei benefici per tutto il periodo interessato, le violazioni di legge e/o di contratto (che non abbiano riflessi sulla posizione contributiva) assumono rilevanza limitatamente al lavoratore cui gli stessi benefici si riferiscono ed esclusivamente per una durata pari al periodo in cui si sia protratta la violazione.

Altra chance da accogliere con interesse è quella della possibile “regolarizzazione spontanea” di dette violazioni.  In questo caso, se la regolarizzazione viene effettuata prima di qualsiasi accertamento ispettivo, viene confermato il diritto al godimento di benefici .

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