Principali novità Modello Iva 2021

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NOVITA’ DEL MODELLO IVA 2021

Le novità nella compilazione del modello Iva 2021 riguardano in primo luogo l’impatto dell’emergenza sanitaria “Covid-19” sui termini di versamento dell’Iva periodica del 2020, nonché sul regime di esenzione di alcuni prodotti legati alla gestione dell’emergenza stessa. Vi sono poi alcune novità relative al fornitore dell’esportatore abituale ed alle gestione degli omessi versamenti periodici.

Versamenti periodici sospesi “Covid-19”

Nel quadro VA è stato inserito il nuovo rigo VA16 riservato ai soggetti passivi che nel corso del 2020, in presenza delle condizioni previste dalle diverse norme di legge, hanno fruito di un differimento del termine per il versamento dell’Iva periodica riferita ad alcuni mesi/trimestri del 2020.

In particolare, va indicato:

  • nel campo 1 il codice desunto dalla “Tabella versamenti sospesi COVID-19” posta in Appendice;
  • nel campo 2 l’importo dei versamenti sospesi in virtù della disposizione normativa individuata dal codice indicato nella casella 1.

I soggetti che nel corso del periodo d’imposta hanno sospeso i versamenti in base a diverse disposizioni devono compilare più campi per indicare gli importi sospesi in relazione a ciascuna disposizione normativa di cui gli stessi hanno usufruito.

Operazioni esenti “Covid-19”

L’art. 124 del D.L. n. 34/2020 (Decreto “Rilancio”) ha previsto che per l’anno 2020 sono esenti da Iva le cessioni dei beni destinati al contenimento e alla gestione della diffusione del Covid-19 (ventilatori polmonari, mascherine chirurgiche, mascherine Ffp2 e Ffp3, termometri, detergenti disinfettanti per mani, soluzioni idroalcoliche in litri, ecc.). Lo stesso art. 124 precisa che tali operazioni esenti danno diritto alla detrazione dell’Iva (cd. operazioni ad aliquota Iva “zero”) con conseguente ininfluenza sulla determinazione del pro-rata di detrazione per l’anno 2020.

Tali cessioni devono essere indicate:

  • nel rigo VE33 tra le operazioni esenti;
  • nel rigo VF23, campo 9, al fine di “sterilizzare” gli effetti sul calcolo del pro-rata.

Come previsto dallo stesso art. 124 del D.L. n. 34/2020, le cessioni dei predetti beni sono soggette ad Iva con aliquota del 5% a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021.

Abrogazione quadro VI

E’ stato abrogato il quadro VI in cui il fornitore dell’esportatore abituale doveva riepilogare gli estremi delle dichiarazioni d’intento ricevute nel corso dell’anno. Tale abrogazione è frutto delle novità introdotte dal D.L. n. 34/2019 (Decreto «Crescita») a far data dal 1° gennaio 2020, il quale ha soppresso anche i seguenti obblighi:

  • per il fornitore e per l’esportatore abituale di numerare progressivamente la dichiarazione d’intento rispettivamente ricevuta ed emessa;
  • per il fornitore e per l’esportatore abituale l’annotazione della dichiarazione d’intento entro 15 giorni, rispettivamente dall’emissione e dal ricevimento, in apposito registro (tenuto a norma dell’art. 39 del DPR n. 633/72);
  • per il fornitore di annotare gli estremi della dichiarazione d’intento nelle fatture emesse in base alla stessa.

NOTA BENE

Il fornitore ha l’obbligo di indicazione nel file Xml della fattura elettronica degli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento da parte dell’Agenzia delle Entrate nei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura (campo “causale“ o campo “altri dati gestionali“). Tale protocollo viene visualizzato consultando il Cassetto fiscale del contribuente (provvedimento Agenzia entrate 27 febbraio 2020, n. 96911).

Quadro VQ: versamenti periodici omessi

Anche nel modello Iva 2021 è presente il quadro VQ, inserito per la prima volta nel modello Iva 2020. In questo quadro vanno indicati i versamenti periodici Iva “non spontanei” degli anni precedenti (2018 e 2019), conseguenti al ricevimento di avvisi binari o di cartelle di pagamento. Il quadro è funzionale al ripristino del credito Iva “defalcato” negli anni precedenti nel quadro VL (in cui il credito Iva è ridotto in presenza di omessi versamenti periodici).

L’elemento di novità è l’introduzione della casella 7 riguardante l’ammontare dell’Iva periodica versata a seguito della ripresa dei versamenti dopo la sospensione per eventi eccezionali, nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione Iva relativa al 2019 e la data di presentazione della dichiarazione Iva per il 2020 (in pratica nel periodo 1 luglio 2020 – 30 aprile 2021).

Quadro VL: nuovo rigo VL41

Nel Quadro VL è stato inserito il nuovo rigo VL41 in cui indicare, con riferimento al 2020:

  • nel campo 1 la differenza (positiva) tra l’Iva periodica dovuta e quella effettivamente versata;
  • nel campo 2 la differenza (positiva) tra il credito Iva “potenziale” (ossia quello generato se tutti i versamenti periodici sono stati eseguiti entro il termine di presentazione della dichiarazione) e quello “effettivo” indicato nel rigo VL33.

IN EVIDENZA

Il nuovo rigo del quadro VL è in buona sostanza ricollegato alle modalità di compilazione del rigo VL30 del modello Iva, in cui l’ammontare dell’Iva periodica, che poi assume rilievo per la determinazione dell’eventuale credito Iva annuale da indicare nel rigo VL33, corrisponde a quella effettivamente versata. Pertanto, eventuali versamenti periodici omessi riferiti al 2020 (e non versati entro il termine di presentazione del modello Iva 2021 a seguito di avviso bonario o iscrizione a ruolo) decurtano l’importo del credito Iva da indicare nel rigo VL33.

Quadro VO: opzioni

Due sono le novità importanti per la compilazione del quadro VO. La prima riguarda il rigo VO16 in cui è stata inserita la possibilità di optare per l’applicazione dell’Iva nello Stato Ue in cui è stabilito il committente privato dei servizi elettronici (cd. commercio elettronico diretto).

Si ricorda che a partire dal 10 giugno 2020, per effetto delle novità inserite dall’art. 1, co. 1, del D.Lgs. n. 45/2020, l’art. 7-octies del DPR n. 633/72 stabilisce che per i servizi elettronici prestati a “consumer” stabiliti nella Ue, l’Iva è dovuta in Italia (Paese del prestatore) fino all’importo annuo di euro 10.000 (soglia complessiva per tutte le prestazioni effettuate nella Ue). Tuttavia, pur non avendo superato la predetta soglia, il prestatore soggetto passivo in Italia, può optare per l’applicazione dell’Iva nel Paese Ue in cui è stabilito il committente, barrando la relativa casella nel rigo VO16 in corrispondenza dello Stato (o degli Stati) Ue.

La seconda novità riguarda le imprese in regime di contabilità semplificata, le quali hanno optato per la determinazione del reddito (per cassa) in base al metodo delle registrazioni di cui all’art. 18, co. 5, del DPR n. 600/73. La scelta di tale metodo, opzionale, è vincolante per tre anni, ragion per cui nel modello Iva 2021 è stata inserita per la prima volta la possibilità di revoca. La casella, presente nel rigo VO26, deve essere da parte di quelle imprese che non hanno proseguito con questo metodo nel 2020 a seguito dello spirare del triennio iniziato nel periodo d’imposta 2017 (primo anno di applicazione del criterio di cassa per le imprese minori).

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