Definizione di esportazione ai fini Iva

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Ai sensi dell'art. 8 del DPR 633/72, la non imponibilità delle cessioni all’esportazione presuppone il soddisfacimento di due requisiti:

  • i beni devono essere spediti o trasportati dal cedente al di fuori del territorio doganale comunitario;
  • è richiesto il trasferimento del diritto di proprietà (o di un diritto reale di godimento) dei beni esportati.

L’Agenzia delle Entrate ha, tuttavia, precisato che si realizza una cessione all’esportazione, da fatturare in regime di non imponibilità, in caso di restituzione - al proprietario non residente - dei beni precedentemente introdotti in Italia con pagamento dell’IVA all’atto dell’importazione:

  • nell'ipotesi di restituzione dei beni ricevuti in deposito al fornitore l'operazione dovrà essere considerata una cessione all'esportazione e, pertanto, dovrà essere documentata con fattura non imponibile ai sensi dell'articolo 8 del d.P.R. n. 633 del 1972” (R.M. 346/E/2008).
  • nell'ipotesi di restituzione dei beni ricevuti in prestito d'uso alla banca svizzera l'operazione dovrà essere considerata una cessione all'esportazione e, pertanto, deve essere documentata con fattura non imponibile ai sensi dell'articolo 8 del dPR n. 633 del 1972” (R.M. 96/E/2007)

Diversamente, l’onerosità dell’operazione non costituisce un elemento qualificante delle esportazioni ai fini IVA, per cui rientrano nel regime di non imponibilità, oltre alle cessioni a titolo oneroso, anche quelle gratuite: non assume rilevanza, infatti, “la circostanza che i beni vengano inviati all'estero gratuitamente, dal momento che, come già chiarito con circolare n. 12 del 9.4.1981, nell'ipotesi di “operazione triangolare”, la non imponibilità dell'operazione posta in essere nello Stato si rende applicabile anche se l'invio all'estero dei beni avviene con la procedura del cosiddetto “franco valuta” (R.M. 4.11.86 n. 416596).

I beni esportati a titolo gratuito, secondo la procedura doganale “franco valuta”, pur costituendo cessioni all’esportazione, non rilevano ai fini della formazione del plafond e dell’attribuzione, in capo al soggetto esportatore, dello status di esportatore abituale. Infatti, l’assenza di un corrispettivo non consente di includere l’operazione tra quelle che concorrono alla formazione del plafond. L’Amministrazione finanziaria, in passato, già si è espressa in tal senso, escludendo dal computo del plafond le ipotesi di esportazione “franco valuta”, che si verificano nel caso in cui l’operatore nazionale effettui una cessione gratuita all’esportazione (nota 11.2.98 prot. n. 10367).

 

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