Rimborso Iva per soggetti stabiliti in altri Stati Ue

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L’ art. 38-bis2, del DPR 633/72, contiene la disciplina per l’esecuzione dei rimborsi a favore dei soggetti stabiliti in altri Stati Ue, in relazione all’imposta assolta sugli acquisti effettuati nel territorio dello Stato.

I soggetti passivi comunitari identificati in Italia possono richiedere il rimborso dell’IVA assolta sugli acquisti di beni/servizi effettuati nel territorio dello Stato purché non abbiano effettuato, nel periodo di riferimento, operazioni attive diverse da quelle espressamente consentite.

In base al disposto del co. 1 dell’art. 38-bis2, il rimborso spetta ai soggetti domiciliati e residenti in altri Stati Ue, in relazione all’imposta assolta sugli acquisti (o importazioni) di beni e servizi effettuati nel territorio dello Stato, a condizione che l’imposta stessa sia detraibile ai sensi degli artt. 19, 19-bis-1 e 19-bis2, del DPR 633/72.

Il richiamo a tutte le disposizioni che regolano l’esercizio del diritto alla detrazione nel

nostro territorio, comporta che si deve tener conto:

  • del generale principio di inerenza, di cui all’art. 19, co. 1, del DPR 633/72;
  • dell’indetraibilità per “destinazione”, di cui al successivo co. 2, tenendo conto delle “deroghe” previste dal co. 3 dello stesso art. 19 del DPR 633/72;
  • dell’indetraibilità “soggettiva” (pro-rata), di cui all’art. 19, co. 5, e 19-bis del DPR 633/72, collegata all’effettuazione di attività che comportano l’effettuazione di operazioni esenti;
  • dell’indetraibilità “oggettiva”, di cui all’art. 19-bis1 (prevista per alcune tipologie di acquisti, che per presunzione non sono del tutto inerenti, tra cui si segnalano le spese di rappresentanza);
  • della rettifica della detrazione, di cui all’art. 19-bis2 del DPR 633/72.

L’art. 38-bis2 del DPR 633/72 prevede alcune cause di esclusione, e precisamente:

  • nel co. 1 è stabilito che il rimborso non può essere richiesto dai soggetti che nel periodo di riferimento disponevano di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato. In tal caso, infatti, l’imposta assolta sugli acquisti è recuperata con il meccanismo della detrazione, anche per le operazioni direttamente riferibili alla casa madre, e quindi effettuate senza l’intervento della stabile organizzazione;
  • nello stesso co. 1 è contenuta l’ulteriore causa ostativa, secondo cui il diritto al rimborso non spetta per i soggetti che hanno effettuato in Italia operazioni attive, ad esclusione di quelle per le quali il debitore dell’imposta è il cessionario, o committente (mediante il sistema dell’autofattura), nonché delle prestazioni di trasporto, o accessorie, non imponibili.

Tale causa di esclusione era presente anche prima delle modifiche intervenute con il decreto in commento, ed era prevista nell’art. 38-ter, e si riferisce alla necessità che l’operatore non residente non effettui nel nostro territorio operazioni attive, ad eccezione delle seguenti:

  • quelle per le quali si applica l’inversione contabile di cui all’art. 17, co. 2, del DPR 633/72: a tale proposito, con le modifiche apportate al citato art. 17, dal 1° gennaio 2010 tutte le operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) effettuate da non residenti nel territorio dello Stato, nei confronti di soggetti passivi d’imposta (cd. “B2B”) sono soggette al regime del reverse charge, anche se il cedente, o prestatore, non residente si è identificato ai fini Iva nel nostro territorio;
  • prestazioni di servizi di trasporto, o accessorie agli stessi, non imponibili (si tratta di quelli previsti dall’art. 9 del DPR 633/72);
  • nel co. 3 è previsto che i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso qualora nello Stato membro di stabilimento effettuino operazioni che non danno diritto alla detrazione (nel caso effettuino sia operazioni che danno diritto alla detrazione, sia operazioni che non danno diritto, il rimborso è ammesso in base alla percentuale di detrazione). Come già visto in precedenza per il rimborso spettante ai soggetti residenti nel nostro territorio per l’imposta assolta in altro Stato Ue, è previsto che il rimborso spetti a condizione che l’attività esercitata nello Stato membri di stabilimento garantisca il diritto alla detrazione

Secondo quanto previsto dai co. 1 e 3 dell’art. 38-bis2 del DPR 633/72:

  • la richiesta di rimborso è presentata con riferimento al credito maturato in un anno solare, ovvero in un trimestre (tale periodo può essere inferiore al trimestre solamente nei casi in cui lo stesso periodo rappresenti la parte residua di un anno solare);
  • l’ammontare complessivo della richiesta di rimborso non può essere inferiore ad euro 400 per i rimborsi infrannuali, ovvero ad euro 50 per i rimborsi annuali.

Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 1.4.2010 ha stabilito, anche in questo caso, le modalità “operative” attraverso le quali deve essere attivata la procedura dell’Iva assolta dai citati soggetti.

Per effettuare il rimborso, il soggetto passivo d’imposta comunitario inoltra la richiesta, in via elettronica, tramite lo Stato membro all’ufficio nazionale abilitato dall’Agenzia delle Entrate.

Gli operatori economici comunitari, così come per i soggetti passivi nazionali, non sono tenuti alla presentazione dell’istanza di rimborso, per le operazioni effettuate in Italia, direttamente al Centro operativo di Pescara, ma dovranno presentare la stessa tramite la propria Amministrazione finanziaria. Successivamente, il Centro operativo di Pescara dovrà prendere una decisione sulle richieste di rimborso nei 4 mesi successivi alla loro ricezione; i 4 mesi possono diventare 6 o 8 se l’Ufficio ritiene necessario procedere alla richiesta di informazioni, come ad esempio gli originali delle fatture, o chiederne ulteriori.

L’erogazione dei rimborsi dovrà, comunque, sempre avvenire nei 10 giorni successivi alla comunicazione di accoglimento della richiesta aumentato degli interessi che decorrono dal termine dei dieci giorni stabiliti per l’esecuzione del rimborso. Gli interessi non sono dovuti se il richiedente non fornisce le informazioni nei termini né produce i documenti richiesti a completamento dell’istanza.

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